Per la Cassazione, ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, legittima il difensore a richiedere l'onorario.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. L’Avv. S.Z. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunale di Patti aveva accolto parzialmente la richiesta di liquidazione dei compensi maturati per l’assistenza prestata in un processo penale e precisamente nel procedimento n. 1814/2012 RGNR – 357/15 RG, in favore dell’imputato R.F.B., ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale con il decreto opposto, emesso in data 30/5/2016, aveva liquidato la complessiva somma di € 150,00, non riconoscendo dovuto il compenso per la fase dibattimentale.
Il giudice dell’opposizione con ordinanza del 28 febbraio 2022 ha rigettato le richieste dell’opponente.
Disattese le contestazioni sollevate dalla difesa del Ministero della Giustizia, quanto alla competenza del giudice adito per l’opposizione, evidenziando che, ancorché la difesa fosse stata resa in un giudizio penale, la controversia introdotta dal professionista aveva natura civile, riteneva corretta la decisione emessa che aveva negato il compenso per la fase dibattimentale, limitando la pretesa alla sola fase di studio.
Infatti, nel procedimento presupposto si erano tenute solo due udienze, di cui una aveva visto il semplice rinvio per impedimento del difensore, mentre la seconda si era conclusa con la declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio, senza quindi che si pervenisse all’apertura del dibattimento.
Avverso tale ordinanza S.Z. propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
L’intimato non ha svolto difese in questa fase.
2. Il motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, n. 3, lett. c) del DM n. 55 del 2014.
La previsione contempla il diritto alla liquidazione dei compensi per le singole fasi, ed alla lett. c), prevede che si intende “per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Dalla stessa lettura del provvedimento impugnato (e quanto riportato trova poi conforto nella documentazione versata in atti dal ricorrente), emerge che l’avv. Z., una volta intervenuto il decreto di citazione a giudizio del suo assistito, ha partecipato a due udienze dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, e precisamente a quella del 2/4/2015, tramite un sostituto, udienza, conclusasi con il rinvio per legittimo impedimento dello stesso avv. Z., ed a quella del 17 settembre 2015, all’esito della quale il Tribunale, senza procedere all’apertura del dibattimento, ha accolto l’eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, per l’omesso invito dell’imputato a rendere interrogatorio, ed ha pertanto dichiarato la nullità del detto decreto, disponendo la restituzione degli atti al PM.
Ancorché il giudizio non sia pervenuto all’apertura del dibattimento, essendosi arrestato ad una fase prodromica per l’accoglimento dell’eccezione preliminare sollevata dalla difesa dell’imputato, è purtuttavia evidente che due udienze predibattimentali si sono celebrate, il che legittima la richiesta di compensi anche per la fase istruttoria o dibattimentale.
L’uso della disgiuntiva “o” nella formulazione della lett. c) sopra riportata denota chiaramente come il diritto del difensore non sia correlato necessariamente alla effettiva celebrazione del dibattimento, ma ancor più risolutiva appare l’esemplificazione delle attività che legittimano il diritto al compenso, tra le quali si inscrive ogni attività procedimentale o processuale, anche di carattere preliminare, quale appunto quella sopra descritta.
3. Il ricorso è pertanto fondato e l’ordinanza impugnata deve quindi essere cassata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, e cassa il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Patti, in persona di diverso magistrato che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.