Avverso tale sentenza l'ex marito ricorre in Cassazione lamentando che la Corte territoriale non aveva indagato le ragioni per le quali l'ex moglie aveva scelto di non...
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Catanzaro, pronunciando in sede di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che aveva negato l’assegno divorzile in favore della ex moglie L.S.S., in riforma della stessa ha fissato un assegno divorzile a favore di L.S.S. in euro 900,00 mensili.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione R.M. affidato a tre motivi e memoria. L.S.S. resiste con controricorso e memoria.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.5 comma 6 legge 898 del 1970 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto il giudice territoriale, senza tenere conto dei principi affermati da questa Corte in tema di natura perequativa-compensativa dell’assegno divorzile, ha fissato in euro 900,00 la somma mensile da versare in favore dell’ex coniuge. In particolare la Corte d’Appello non ha indagato le ragioni della scelta della ex moglie di non lavorare dopo il matrimonio ed il nesso causale tra lo squilibrio economico patrimoniale e tale determinazione.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc in quanto il giudice territoriale non ha spiegato la ratio decidendi dell’importo così come determinato in euro 900,00, fornendo al riguardo una motivazione meramente apparente.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.5 cpc omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in quanto il giudice territoriale nel fissare in euro 900,00 la somma mensile da versare, non ha tenuto conto di una serie di circostanze quali la durata del matrimonio di anni sei, la qualifica di operatrice socio-sanitaria della L.S., la disponibilità di un’abitazione dei genitori della L.S..
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché logicamente connessi. Deve rilevarsi, al riguardo, che la quantificazione dell’assegno di divorzio in 900 euro mensili non risulta essere il frutto della valutazione degli indici previsti dalla legge, precisati dalla sentenza delle S.U. 18287 del 2018, così come risultanti dai fatti accertati. In particolare risulta omessa un’effettiva comparazione tra la situazione economico-patrimoniale e reddituale delle parti e agli effetti dello spostamento dovuto all’ammontare non modesto dell’assegno in proporzione ad esse. E’ mancata una correlazione dell’ammontare con la durata del matrimonio e una valutazione delle potenzialità reddituali della ex moglie correlate alla sua qualificazione professionale e le disponibilità immobiliari della stessa. La quantificazione dell’assegno è rimasta priva di una non apparente giustificazione argomentativa. Entro questi limiti Il ricorso deve quindi essere accolto; la pronuncia cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Rinvia alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.