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13 febbraio 2023
Conferimento degli incarichi direttivi giudiziari: legittimo l’utilizzo dei messaggi telefonici ai fini probatori

Come ha già avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione, i messaggi conservati nella memoria del telefono hanno natura di documenti di prova, dunque è legittima la loro riproduzione mediante riproduzione fotografica.

La Redazione

Il TAR respingeva il ricorso avente ad oggetto la domanda del ricorrente tesa all'annullamento della delibera del CSM con la quale l'Organo di autogoverno aveva disposto la nomina del Presidente del Tribunale di Roma, evidenziando che il CSM aveva considerato “recessivo” il suo profilo rispetto a quello del collega nominato per via della pendenza a suo carico di un procedimento disciplinare. Tale procedimento aveva alla base alcune conversazioni trasmesse dalla Procura al CSM intercorse in forma di messaggistica telefonica con persona che all'epoca era membro del CSM ove l'appellante, ai fini del conferimento di incarichi direttivi e semidirettivi, avrebbe sostenuto la candidatura di alcuni colleghi, anche in vista dell'appartenenza correntizia, usando espressioni denigratorie verso altri.
Contro la decisione del TAR, l'appellante propone ricorso dinanzi al Consiglio di Stato contestando, tra i diversi motivi, l'indebito utilizzo delle conversazioni private acquisite.

Con la sentenza n. 1351 del 7 febbraio 2023, il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
Sulla questione prospettata dal ricorrente la Sezione si era già espressa rilevando che 

giurisprudenza

«La trasmissione all'Organo di autogoverno degli elementi riguardanti magistrati emersi nel corso di indagini penali è stata oggetto di disciplina da parte del Consiglio Superiore della Magistratura con la circolare n. 510 del 15 gennaio 1994 (“Rapporti tra segreto investigativo e poteri del Consiglio Superiore della Magistratura”), che ha stabilito che "il pubblico ministero che procede deve dare immediata comunicazione al Consiglio con plico riservato al Comitato di Presidenza di tutte le notizie di reato nonché di tutti gli altri fatti e circostanze concernenti magistrati che possono avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio»

La Corte di Cassazione ha precisato sul tema che i messaggi conservati nella memoria del telefono hanno natura di documenti di prova, dunque è legittima la loro riproduzione mediante riproduzione fotografica. Non trovano infatti applicazione la disciplina sulle intercettazioni, né quella sull'acquisizione della corrispondenza, avendo la copia estratta dal documento informatico la stessa valenza probatoria del dato originariamente acquisito, salvo se ne provi la manipolazione.
L'attività di intercettazione esige la captazione del flusso di comunicazioni in atto, dunque è attività diversa dall'acquisizione ex post del dato conservato in memoria che documenta i flussi già avvenuti. Detti dati non rientrano nemmeno nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica invece un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente tramite consegna del plico a terzi.
L'intercettazione di email o messaggi similari, infine, si caratterizza per la contestualità tra la captazione dei messaggi e la loro trasmissione, trattandosi di intercettazione telematica che esige una tutela rafforzata e l'adozione di garanzie specifiche.