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13 febbraio 2023
L’Università può escludere l’acquisizione di un ISEE difforme sulla base di una disposizione regolamentare?

Risposta negativa dal TAR Abruzzo, il quale precisa che l'autonomia regolamentare delle università non si estende al punto di intervenire su procedure dalle quali dipende l'accesso a esenzioni tributarie totali o parziali.

La Redazione

La controversia trae origine dalla richiesta della ricorrente, studentessa universitaria, di calcolare l'importo dovuto a titolo di tasse universitarie sulla base dell'ISEE con esito “difforme”, precisando che il conto bancario non dichiarato, che ha generato tale esito, non doveva essere considerato ai fini del calcolo delle tasse universitarie, in quanto destinato esclusivamente all'accredito del contributo statale vincolato alla riparazione dell'abitazione familiare danneggiata dal sisma, del quale i membri del suo nucleo familiare non hanno per legge alcuna disponibilità.
L'Università rifiutava l'acquisizione dell'ISEE difforme e invitava la ricorrente a risolvere la difformità onde evitare l'attribuzione di una fascia contributiva massima conseguente alla mancata presentazione di un ISEE senza difformità.

Con sentenza n. 68 dell'8 febbraio 2023, il TAR Abruzzo accoglie il ricorso della studentessa sostenendo che «La disposizione regolamentare con cui un'università esclude l'acquisizione di ISEE difformi e, per conseguenza, l'accesso alle agevolazioni sulla base di detto ISEE, va disapplicata perché in contrasto con l'art. 11 comma 5 del d.P.C.M. n. 159 del 2013, ai sensi del quale se il dichiarante intende confermare la propria dichiarazione, l'ente erogatore deve acquisire l'ISEE con difformità salvo disporre adeguati controlli sulla veridicità di quanto dichiarato: infatti, l'autonomia regolamentare delle università in materia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile si esercita nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato e non si estende al punto di intervenire su procedure dalle quali dipende l'accesso a esenzioni tributarie totali o parziali dalle quali deriva un'integrazione degli elementi essenziali del tributo, trattandosi di materia riservata allo Stato e, salvi i principi stabiliti dalle leggi dello Stato, alle regioni e ai comuni, ai sensi degli articoli 23 e 117 della Costituzione».