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13 febbraio 2023
Acquista un’arma da sparo per successione: rischia il carcere se non denuncia la detenzione all’autorità locale di pubblica sicurezza

L'obbligo di denuncia incombe sul nuovo detentore a prescindere dal titolo di acquisto della proprietà e dal fatto che il dante causa avesse, o meno, denunciato la detenzione delle armi.

La Redazione

In relazione al reato di detenzione illegale di armi ascritto a carico dell'imputato, titolare di porto d'armi per uso caccia, la Corte d'Appello rilevava che non vi fosse l'obbligo di richiedere il nulla osta per la detenzione, bensì unicamente l'obbligo di denunciare il trasferimento a suo nome, poiché i fucili erano stato acquisiti per successione.
Avverso tale decisione ricorre in Cassazione il Procuratore generale chiedendone l'annullamento. Nello specifico, il ricorrente sostiene che la titolarità in capo all'imputato del porto d'armi per uso caccia non fa venir meno l'obbligo di denuncia della detenzione di armi, in mancanza della quale sussiste la fattispecie di cui alla legge speciale n. 895/1967.

Con sentenza n. 5943 del 13 febbraio 2023, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «Integra la fattispecie di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895/1967 la condotta di chi, avendone acquisita la proprietà per successione ereditaria, detenga armi comuni da sparo senza averne fatta previa denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 38 t.u.l.p.s., obbligo cui è tenuto anche il soggetto titolare di licenza di porto d'armi».

Pertanto, con riguardo alla successione della detenzione armi comuni da sparo, l'obbligo di denuncia incombe sul nuovo detentore, a prescindere dal titolo di acquisto, sia esso un negozio di compravendita ovvero di donazione o, infine successione ereditaria.
Tale obbligo sussiste indipendentemente dal fatto che il precedente detentore ne avesse, o meno, fatto regolare denuncia.