Quando il lavoratore ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 12, L. n. 243/2004, la pensione di anzianità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Un lavoratore sceglieva di continuare il rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007, avvalendosi della facoltà concessa dall'
Svolgimento del processo
1.- Il presente giudizio trae origine da una vicenda che si può così delineare, sulla base della sentenza impugnata e delle convergenti allegazioni delle parti.
Il signor G.A. ha scelto di continuare il rapporto di lavoro sino al 31 dicembre 2007, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Tuttavia, il 29 dicembre 2006, il datore di lavoro ha dichiarato di recedere anzitempo, a decorrere dal 31 dicembre 2006, e l'impugnazione del recesso è stata respinta sia in primo grado che in appello.
Il 28 settembre 2007, l'A. ha presentato domanda di liquidazione della pensione, che l'INPS ha accolto solo a far data dal 1° ottobre 2007.
L'A. ha quindi instaurato un giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino, allo scopo di conseguire i ratei di pensione negati dall'INPS, per l'arco temporale che dal gennaio 2007 si estende fino al settembre 2007.
Il Tribunale adìto ha rigettato il ricorso, confermando la correttezza dell'operato dell'Istituto: la pensione può essere corrisposta solo dal mese successivo alla presentazione della domanda.
2.- La Corte d'appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 29 giugno 2017 con il numero 1687 del 2017, ha accolto il gravame proposto dall'A. e, in totale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l'INPS al pagamento in favore dell'appellante dei ratei di pensione relativi al periodo dal gennaio 2007 al settembre 2007, con gl'interessi dalla maturazione dei singoli ratei sino al saldo.
L'INPS è stato condannato anche a rifondere le spese del giudizio di primo grado e di quello di gravame.
A fondamento della decisione, la Corte d'appello ha osservato che, quando il lavoratore scelga la prosecuzione del rapporto di lavoro, la pensione di vecchiaia dev'essere corrisposta dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione della proroga.
Il 1° gennaio 2007, con la cessazione ante tempus del rapporto di lavoro, si sono perfezionati i requisiti per godere della pensione di vecchiaia.
Pertanto, in base all'art. 6, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti vengono raggiunti.
L'inerzia nel presentare la domanda non può pregiudicare il lavoratore che abbia titolo per ottenere la pensione di vecchiaia. La domanda produce l'unico effetto d'informare l'INPS «dell'anticipata cessazione della proroga del rapporto di lavoro».
3.- L'INPS, con ricorso notificato il 1° settembre 2017 e affidato a un unico motivo, impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli.
4.- G.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria in vista dell'adunanza in camera di consiglio.
5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis. l. cod. proc. civ.
6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.
Motivi della decisione
1.- Con l'unico motivo di ricorso, l'INPS denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell'art. 1, commi 12 e 13, della legge n. 243 del 2004, dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e dell'art. 6 della legge n. 155 del 1981.
La sentenza d'appello avrebbe errato nell'applicare la disciplina della decorrenza della pensione di vecchiaia a una fattispecie diversa, concernente la pensione di anzianità. Con riguardo a tale trattamento, l'art. 22 della legge n. 153 del 1969 stabilisce che esso decorra dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (28 settembre 2007) e, dunque, nel caso di specie, dal 1° ottobre 2007.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Non è controverso che G.A. abbia beneficiato della facoltà prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004 per il periodo 2004-2007 a favore dei «lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità».
Allo scopo di «di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico», il legislatore consente ai lavoratori appartenenti alle categorie menzionate di «rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima». Il lavoratore che eserciti tale facoltà percepisce «la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale».
4. Questa Corte è costante nell'escludere l'applicazione di tale beneficio per i lavoratori che già possiedano i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
A favore di tale interpretazione depongono elementi di ordine tanto letterale quanto sistematico e teleologico.
Il beneficio in esame, in quanto finalizzato a differire il pensionamento, copre il periodo che intercorre tra il momento in cui l'interessato, in possesso dei requisiti per la pensione di anzianità, esercita la facoltà di ottenerlo e quello in cui matura il diritto alla pensione di vecchiaia e dunque si ripristina l'obbligo contributivo del datore di lavoro (Cass., sez. lav., 4 luglio 2014, n. 15356).
Qualora il lavoratore prosegua nel rapporto di lavoro oltre il termine previsto dalla legge per conseguire la pensione di vecchiaia, non ha più alcuna ragion d'essere l'erogazione di un "bonus" che si prefigge di scongiurare il ricorso alle pensioni di anzianità e di contenere così la spesa pubblica (Cass., sez. lav., 27 luglio 2017, n. 18663).
La posizione previdenziale si cristallizza al momento dell'esercizio dell'opzione (Cass., sez. lav., 12 febbraio 2018, n. 3309, e 12 ottobre 2016, n. 20559).
5.- La Corte d'appello di Napoli ha applicato la disciplina relativa alla pensione di vecchiaia e il richiamo a tale prestazione non è il frutto di un mero lapsus calami, poiché è gravido d'implicazioni in ordine alla decorrenza del relativo trattamento.
Qualificata come pensione di vecchiaia la prestazione spettante all'A., la Corte territoriale trae il corollario che, in ossequio all'art. 6 della legge n. 155 del 1981, la pensione decorre «dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti».
6.- Tali statuizioni incorrono nelle violazioni di legge denunciate dal ricorrente.
Allorché ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, il lavoratore non vantava i requisiti per godere della pensione di vecchiaia, incompatibile con l'opzione in esame.
Tali requisiti non sussistevano neppure al momento dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro, come ha argomentato l'Istituto (pagina 9 del ricorso per cassazione), con rilievo che la parte controricorrente non confuta in alcun modo.
7.- La vicenda sottoposta all'odierno vaglio di questa Corte concerne, dunque, una pensione di anzianità: la stessa parte controricorrente non contesta tale circostanza e riconosce che è improprio il riferimento alla pensione di vecchiaia (pagine 3 e 4 del controricorso, argomenti ribaditi anche nella memoria illustrativa).
Da tale premessa discende che, in forza dell'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969, la pensione «decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda». Per le pensioni di anzianità, questa Corte ha rimarcato il ruolo cruciale della domanda, che dev'essere rinnovata quando il requisito contributivo maturi in epoca successiva alla sua iniziale presentazione (Cass., sez. lav., 27 luglio 2004, n. 14132).
8.- Né si può sostenere che, in caso di opzione ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge n. 243 del 2004, si applichi una normativa diversa.
La regola sancita dall'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969 ha valenza generale e la legge n. 243 del 2004 non racchiude disposizioni di espressa deroga.
Né una deroga implicita si può desumere in termini univoci dal dato puro e semplice della specialità della disciplina del 2004, posteriore a quella dettata dalla legge n. 153 del 1969: la specialità investe aspetti diversi e non attiene alla decorrenza dei trattamenti pensionistici.
9.- La stessa parte controricorrente, lungi dal negare l'essenzialità della domanda, ritiene che la domanda sia insita nell'esercizio dell'opzione contemplata dalla legge n. 243 del 2004 (pagine 4 e 5 del controricorso).
Tale conclusione non solo non è corroborata da alcun riferimento normativo, ma è contraddetta dalla diversità di funzioni che rivestono l'esercizio dell'opzione e la richiesta di accedere alla pensione di anzianità.
L'esercizio dell'opzione non può valere, ora per allora, come domanda di pensione di anzianità. Tale domanda dev'essere presentata quando sussistano tutti i requisiti, così da consentirne la verifica all'Istituto tenuto a erogare il trattamento richiesto.
Tali conclusioni, per intuitive esigenze di certezza, devono essere ribadite nella vicenda odierna, in cui il rapporto di lavoro è cessato prima della scadenza individuata nell'opzione e tale scioglimento anticipato ha formato oggetto di contesa tra le parti.
10.- Si deve escludere, infine, che la disciplina che stabilisce una diversa decorrenza della pensione di anzianità presti censure d'illegittimità costituzionale adombrate controricorrente nella memoria illustrativa (pagina 3) il fianco alle dalla parte
Il regime differenziato rispecchia la diversità tra la pensione di anzianità e quella di vecchiaia.
La disciplina apprestata dal legislatore, nell'annettere rilievo alla presentazione della domanda, non si sostanzia neppure in un onere irragionevolmente gravoso per il lavoratore e rappresenta il frutto di un bilanciamento non arbitrario tra i diversi interessi in gioco, anche alla luce del carattere particolarmente favorevole della pensione di anzianità.
Né la speciale disciplina di cui alla legge n. 243 del 2004 rende costituzionalmente obbligata una deroga alle regole generali in punto di decorrenza del trattamento pensionistico.
11.- Il ricorso, pertanto, dev'essere accolto.
Si deve enunciare il seguente principio di diritto: «Quando il lavoratore abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 12, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la pensione di anzianità spettante al lavoratore in caso di cessazione del rapporto di lavoro anticipata rispetto alla data indicata nell'opzione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, secondo i principi generali sanciti dall'art. 22, quinto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153».
12.- La sentenza è cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
La domanda è stata presentata il 28 settembre 2007 e, trattandosi di pensione di anzianità, la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e, dunque, dal 1° ottobre 2007.
Dev'essere conseguentemente rigettata la domanda proposta da G.A., diretta a ottenere l'erogazione della pensione di anzianità anche per il periodo gennaio-settembre 2007, antecedente a quello determinato dall'art. 22, quinto comma, della legge n. 153 del 1969.
13.- La peculiarità dell'odierna vicenda, che sottende questioni parzialmente inedite nella giurisprudenza di questa Corte, inerenti all'interpretazione della speciale disciplina della legge n. 243 del 2004, giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda, compensando le spese dell'intero processo.