Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 febbraio 2023
Risarcimento del danno causato da violazioni del diritto alla concorrenza: ammessa la compensazione delle spese in caso di soccombenza parziale

Per la CGUE, il diritto dell'Unione in materia non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.

La Redazione

Nel 2016 la Commissione adottava una decisione con la quale accertava che quindici produttori di autocarri avevano partecipato a un cartello sui prezzi nello Spazio economico europeo (SEE). Tre anni dopo due imprese spagnole proponeva dinanzi al Tribunale di commercio di Valencia un'azione per risarcimento, sostenendo di aver subito, a causa del comportamento illecito di tale società, danni consistenti in un sovrapprezzo dei veicoli acquistati; al fine di dimostrare tale sovrapprezzo, le società depositavano una perizia. La società produttrice, dal canto suo, produceva la propria perizia.

Il Tribunale spagnolo sottopone alla CGUE alcune questioni pregiudiziali circa la compatibilità del diritto processuale nazionale con il diritto dell'Unione.

Con sentenza nella causa C-312/21 del 16 febbraio 2023, la Corte dichiara che, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno di cui alla direttiva 2014/104, «il diritto dell'Unione non osta a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo».

Pertanto, prosegue la CGUE, in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest'ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione della sua condotta processuale oppure di richieste eccessive.

In merito alla possibilità per il giudice nazionale di procedere alla stima del danno in forza della direttiva 2014/104, la Corte precisa che «siffatta stima presuppone, da un lato, che l'esistenza di tale danno sia stata dimostrata e, dall'altro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione».