Per la CGUE, il diritto dell'Unione in materia non osta a una norma nazionale secondo la quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.
Nel 2016 la Commissione adottava una decisione con la quale accertava che quindici produttori di autocarri avevano partecipato a un cartello sui prezzi nello Spazio economico europeo (SEE). Tre anni dopo due imprese spagnole proponeva dinanzi al Tribunale di commercio di Valencia un'azione per risarcimento, sostenendo di aver subito, a causa del comportamento illecito di tale società, danni consistenti in un sovrapprezzo dei veicoli acquistati; al fine di dimostrare tale sovrapprezzo, le società depositavano una perizia. La società produttrice, dal canto suo, produceva la propria perizia.
Il Tribunale spagnolo sottopone alla CGUE alcune questioni pregiudiziali circa la compatibilità del diritto processuale nazionale con il diritto dell'Unione.
Con sentenza nella causa C-312/21 del 16 febbraio 2023, la Corte dichiara che, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno di cui alla direttiva 2014/104, «il diritto dell'Unione non osta a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte, che sopporta allora la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo».
Pertanto, prosegue la CGUE, in caso di soccombenza parziale della parte che ha subito il danno, è ragionevole che quest'ultima debba sopportare le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad essa imputabile, ad esempio in ragione della sua condotta processuale oppure di richieste eccessive.
In merito alla possibilità per il giudice nazionale di procedere alla stima del danno in forza della direttiva 2014/104, la Corte precisa che «siffatta stima presuppone, da un lato, che l'esistenza di tale danno sia stata dimostrata e, dall'altro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione».
CGUE, Seconda Sezione, sentenza 16 febbraio 2023, causa C-312/21
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Risarcimento del danno causato da una pratica vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Decisione della Commissione che constata l’esistenza di accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi degli autocarri nello Spazio economico europeo (SEE) – Norma di procedura civile nazionale che prevede, in caso di accoglimento parziale della domanda, che le spese restino a carico di ciascuna parte, salvo il caso di comportamento abusivo – Autonomia procedurale degli Stati membri – Principi di effettività e di equivalenza – Direttiva 2014/104/UE – Obiettivi ed equilibrio globale – Articolo 3 – Diritto al pieno risarcimento del danno subito – Articolo 11, paragrafo 1 – Responsabilità solidale degli autori di un’infrazione al diritto della concorrenza – Articolo 17, paragrafo 1 – Possibilità per un organo giurisdizionale nazionale di stimare il danno – Presupposti – Carattere praticamente impossibile o eccessivamente difficile della quantificazione del danno – Articolo 22 – Applicazione temporale»
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, in particolare per quanto riguarda la necessità, da esso derivante, del pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, due imprese di trasporto su strada di merci, la Tráficos Manuel Ferrer SL e il sig. D. Ignacio e, dall’altro, la Daimler AG, avente ad oggetto un’azione promossa da tali due imprese per il risarcimento del danno derivante da una violazione dell’articolo 101 TFUE, constatata dalla Commissione europea, commessa da diversi produttori di autocarri, fra i quali la Daimler.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
3 Il considerando 6 della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea (GU 2014, L 349 pag. 1), enuncia:
«Per garantire un’efficace applicazione a livello privatistico a norma del diritto civile e un’efficace applicazione a livello pubblicistico da parte delle autorità garanti della concorrenza, i due canali devono interagire in modo da assicurare la massima efficacia delle regole di concorrenza. È necessario dettare regole per coordinare in modo coerente queste due forme di applicazione, ad esempio in relazione alle modalità di accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Tale coordinamento a livello di Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno».
4 A termini del considerando 11 di detta direttiva:
«In mancanza di una legislazione dell’Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. Secondo la giurisprudenza della [Corte], chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione del diritto della concorrenza. Tutte le norme nazionali che disciplinano l’esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da una violazione dell’articolo 101 o 102 TFUE, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva quale la nozione di nesso causale fra la violazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non dovrebbero essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l’esercizio del diritto al risarcimento garantito dal TFUE o essere applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati membri nel loro diritto nazionale prevedano altre condizioni per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni nella misura in cui siano conformi alla giurisprudenza della [Corte], ai principi di efficacia e di equivalenza e alla presente direttiva».
5 Il considerando 12 di tale direttiva è così formulato:
«La presente direttiva ribadisce l’acquis comunitario relativo al diritto di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della [Corte], e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da una tale violazione può chiedere un risarcimento per il danno emergente (damnum emergens), per il guadagno di cui è stato privato (lucro cessante o lucrum cessans), oltre agli interessi indipendentemente dal fatto che tali categorie siano definite separatamente o unitariamente dal diritto nazionale (…)».
6 Il considerando 14 della medesima direttiva recita:
«Le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell’Unione o nazionale richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore. (...)».
7 Il considerando 15 della direttiva 2014/104 enuncia:
«La prova è un elemento importante per intentare un’azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto dell’Unione o nazionale della concorrenza. Tuttavia, poiché il contenzioso in materia di diritto della concorrenza è caratterizzato da un’asimmetria informativa, è opportuno garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, da parte loro, specificarne i singoli elementi. (...)».
8 Ai sensi del considerando 43 di tale direttiva:
«Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri danni, per i clienti degli autori della violazione. (...)».
9 Il considerando 45 della suddetta direttiva così recita:
«Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un danno a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l’entità del danno ai fini dell’ottenimento del risarcimento. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza è un processo che richiede l’analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l’applicazione di modelli economici complessi. Ciò è spesso molto costoso e gli attori incontrano difficoltà nell’ottenere i dati necessari a comprovare le loro domande. La quantificazione dei danni nelle cause in materia di concorrenza può quindi costituire un considerevole ostacolo che impedisce l’efficacia delle domande di risarcimento».
10 Il considerando 46 della medesima direttiva è formulato nei seguenti termini:
«In mancanza di norme dell’Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all’ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro stabilire le proprie norme sulla quantificazione del danno e agli Stati membri e ai giudici nazionali stabilire quali condizioni l’attore deve soddisfare per dimostrare l’ammontare del danno subito, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il mancato pieno rispetto di tali condizioni. Tuttavia, le condizioni del diritto nazionale riguardo alla quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza non dovrebbero essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né dovrebbero rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento conferito dall’Unione (principio di efficacia). È opportuno tenere conto di ogni asimmetria informativa fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l’andamento del mercato in questione in assenza della violazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno assicurare che ai giudici nazionali sia conferito il potere di stimare l’ammontare del danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, su richiesta, le autorità nazionali garanti della concorrenza possano fornire orientamenti riguardo alla quantificazione. Per garantire coerenza e prevedibilità, la Commissione dovrebbe fornire orientamenti generali a livello di Unione».
11 A termini del considerando 47 della direttiva 2014/104:
«Per rimediare all’asimmetria informativa e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno nelle cause in materia di concorrenza e per garantire l’efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da una violazione sotto forma di cartello derivi un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, i cartelli determinano un aumento dei prezzi o impediscono una loro riduzione, che si sarebbe invece verificata in assenza di cartello. Tale presunzione non dovrebbe riguardare l’effettivo ammontare del danno. Gli autori della violazione dovrebbero avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l’asimmetria informativa e rende più difficile per l’attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il danno subito».
12 L’articolo 3 di tale direttiva, rubricato «Diritto a un pieno risarcimento», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere e ottenere il pieno risarcimento per tale danno.
2. Il pieno risarcimento pone una persona che abbia subito un danno nella situazione in cui si sarebbe trovata se la violazione del diritto della concorrenza non fosse stata commessa. Esso comprende quindi il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi.
3. Il pieno risarcimento ai sensi della presente direttiva non conduce a una sovra-compensazione del danno subito, sia sotto forma di risarcimento punitivo che di risarcimento multiplo o di altra natura».
13 L’articolo 5 di detta direttiva, rubricato «Divulgazione delle prove», così dispone:
«1. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno nell’Unione, su istanza di un attore che abbia presentato una richiesta motivata comprendente fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ordinare al convenuto o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, alle condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano, su richiesta del convenuto, ingiungere all’attore o a un terzo la divulgazione delle prove rilevanti.
(...)
2. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano ordinare la divulgazione di specifici elementi di prova o rilevanti categorie di prove definiti nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base dei fatti ragionevolmente disponibili nella richiesta motivata.
3. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. (…)».
14 L’articolo 11 della medesima direttiva, rubricato «Responsabilità in solido», al suo paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato congiuntamente il diritto della concorrenza con il proprio comportamento siano responsabili in solido per il danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, con l’effetto che ciascuna di tali imprese è tenuta a risarcire il danno nella sua integralità e il soggetto danneggiato ha il diritto di esigere il pieno risarcimento da ognuna di loro fino ad essere totalmente risarcito».
15 L’articolo 17 della direttiva 2014/104, rubricato «Quantificazione del danno», enuncia:
«1. Gli Stati membri garantiscono che né l’onere della prova né il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali abbiano il potere, a norma delle procedure nazionali, di stimare l’ammontare del danno se è accertato che l’attore ha subito un danno ma è praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare con esattezza il danno subito sulla base delle prove disponibili.
2. Si presume che le violazioni consistenti in cartelli causino un danno. L’autore della violazione ha il diritto di fornire prova contraria a tale presunzione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, nei procedimenti relativi a un’azione per il risarcimento del danno, un’autorità nazionale garante della concorrenza possa, su richiesta di un giudice nazionale, prestare a questo assistenza con riguardo alla determinazione quantitativa del danno qualora l’autorità nazionale garante della concorrenza consideri appropriata tale assistenza».
16 Ai sensi dell’articolo 22, rubricato «Applicazione temporale», di tale direttiva:
«1. Gli Stati membri assicurano che le misure nazionali adottate ai sensi dell’articolo 21 al fine di rispettare le disposizioni sostanziali della presente direttiva non si applichino retroattivamente.
2. Gli Stati membri assicurano che ogni misura nazionale adottata ai sensi dell’articolo 21, diversa da quelle di cui al paragrafo 1, non si applichi ad azioni per il risarcimento del danno per le quali un giudice nazionale sia stato adito anteriormente al 26 dicembre 2014».
Diritto spagnolo
17 Il Real Decreto-ley 9/2017, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (regio decreto-legge 9/2017, recante recepimento delle direttive dell’Unione europea in materia finanziaria, commerciale e sanitaria, nonché sul distacco dei lavoratori), del 26 maggio 2017 (BOE n. 126, del 27 maggio 2017, pag. 42820), mira, in particolare, a recepire la direttiva 2014/104 nel diritto spagnolo.
18 Detto regio decreto-legge 9/2017 ha aggiunto un articolo 283 bis, lettera a) alla Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (legge 1/2000 recante promulgazione del codice di procedura civile), del 7 gennaio 2000 (BOE n. 7, dell’8 gennaio 2000, pag. 575; in prosieguo: il «codice di procedura civile»), relativo alla divulgazione di prove nei procedimenti giudiziari relativi a ricorsi per il risarcimento dei danni derivanti da violazioni del diritto della concorrenza. Il contenuto del paragrafo 1, primo comma, di tale disposizione è identico a quello dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.
19 L’articolo 394 di tale codice prevede quanto segue:
«1. Nei giudizi di cognizione, le spese del primo grado gravano sulla parte le cui domande sono state tutte respinte, a meno che il giudice non dichiari, giustificando ciò, che la causa presentava seri dubbi in fatto o in diritto.
Per valutare, ai fini di una condanna alle spese, se la causa sollevasse dubbi in diritto, si tiene conto della giurisprudenza consolidata in cause simili.
2. In caso di accoglimento o di rigetto parziale delle domande, ciascuna parte sosterrà le proprie spese e metà di quelle comuni, salvo che vi siano ragioni per addebitarle a una delle parti a titolo di lite temeraria.
(…)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
20 Il 19 luglio 2016 la Commissione ha adottato la decisione C(2016) 4673 final relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.39824 – Autocarri), la cui sintesi è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 aprile 2017 (GU 2017, C 108, pag. 6). La convenuta nel procedimento principale figura tra i destinatari di tale decisione.
21 In tale decisione, la Commissione ha accertato che quindici produttori di autocarri, tra cui la convenuta nel procedimento principale nonché la Renault Trucks SAS e l’Iveco SpA, avevano partecipato a un cartello sotto forma di un’infrazione unica e continuata all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3), concernente accordi collusivi sulla fissazione dei prezzi e sull’aumento dei prezzi lordi dei veicoli commerciali di medie dimensioni e degli automezzi pesanti nello Spazio economico europeo (SEE).
22 Per quanto riguarda la convenuta nel procedimento principale, il periodo di infrazione preso in considerazione è durato dal 17 gennaio 1997 al 18 gennaio 2011.
23 L’11 ottobre 2019 gli attori nel procedimento principale hanno presentato un’azione per risarcimento dei danni contro la convenuta nel procedimento principale sulla base del comportamento illecito di quest’ultima. Nel corso del periodo di infrazione, D. Ignacio ha acquistato un autocarro di marca Mercedes, fabbricato dalla convenuta nel procedimento principale, mentre la Tráficos Manuel Ferrer ha acquistato undici autocarri – cinque, di marca Mercedes, fabbricati da detta convenuta, quattro dalla Renault Trucks e due dalla Iveco – aventi le caratteristiche tecniche degli autoveicoli identificati nella decisione del 19 luglio 2016.
24 I ricorrenti nel procedimento principale affermano di aver subito, a causa del comportamento illecito della convenuta nel procedimento principale, danni sotto forma di un sovrapprezzo dei veicoli acquistati. Essi hanno prodotto, al fine di dimostrare tale sovrapprezzo, una perizia che concludeva nel senso di un sovrapprezzo medio del 16,35% sul mercato interessato da tale cartello.
25 Dato che una parte dei veicoli acquistati dai ricorrenti nel procedimento principale non era stata fabbricata dalla convenuta nel procedimento principale, bensì da altri destinatari della decisione del 19 luglio 2016, in data 11 agosto 2020 la suddetta convenuta ha presentato istanza di chiamata in causa della Renault Trucks e dell’Iveco, facendo valere che, se il procedimento si fosse svolto in assenza di tali produttori, i loro diritti della difesa nonché i suoi sarebbero stati violati. Con ordinanza del 22 settembre 2020, il giudice del rinvio ha respinto tale istanza e ha confermato tale rigetto con ordinanza del 23 ottobre 2020.
26 La convenuta nel procedimento principale ha altresì contestato la fondatezza del ricorso, in particolare versando in atti una sua propria perizia.
27 A seguito di un’udienza preliminare dinanzi al giudice del rinvio, è stato pattuito tra le parti nel procedimento principale che gli attori avrebbero avuto accesso ai dati presi in considerazione nella perizia presentata dalla convenuta, al duplice scopo di consentire una replica più approfondita nonché di giungere all’eventuale riformulazione della perizia prodotta dai suddetti attori. Tale accesso è stato compiuto nell’ambito di una sala dati, presso gli uffici della convenuta. Il 18 marzo 2021 gli attori nel procedimento principale hanno presentato una relazione tecnica sui risultati ottenuti a seguito della consultazione dei dati in questione.
28 Il giudice del rinvio, sentite in udienza la discussione orale tra le parti del procedimento principale in merito alle reciproche perizie e la presentazione delle loro conclusioni, con decisione del 25 marzo 2021 ha ordinato la sospensione del termine per la pronuncia della sentenza e ha chiesto loro di presentare osservazioni sull’opportunità di adire la Corte con un rinvio pregiudiziale. Le suddette parti hanno dato seguito a tale richiesta.
29 In tale contesto, lo Juzgado de lo Mercantil n. 3 de Valencia (Tribunale di commercio n. 3 di Valencia, Spagna) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da un comportamento anticoncorrenziale di cui all’articolo 101 TFUE, come interpretato dalla giurisprudenza, il regime di cui all’articolo 394, paragrafo 2, [del codice di procedura civile], il quale consente che tale danneggiato sopporti una parte delle spese processuali in funzione dell’importo delle somme pagate indebitamente a titolo di sovrapprezzo e che gli sono restituite a seguito dell’accoglimento parziale della sua domanda di risarcimento, motivato sulla base dell’accertamento dell’esistenza di un’infrazione al diritto della concorrenza e del nesso di causalità della stessa con la produzione di un danno, che effettivamente viene riconosciuto, quantificato e risarcito in esito al procedimento.
2) Se il potere del giudice nazionale di stimare l’ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell’accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del soggetto danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un’infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, abbia avuto nel corso del procedimento accesso ai dati sui quali la stessa convenuta fonda la sua relazione peritale intesa ad escludere l’esistenza di un danno risarcibile.
3) Se il potere del giudice nazionale di stimare l’ammontare dei danni consenta di quantificarli in modo sussidiario e autonomo, a causa dell’accertamento di una situazione di asimmetria informativa o di difficoltà di quantificazione irrisolvibili che non devono ostacolare il diritto al pieno risarcimento del danneggiato da una pratica anticoncorrenziale ai sensi dell’articolo 101 TFUE in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, anche qualora il danneggiato da un’infrazione al diritto della concorrenza, consistente in un cartello che ha generato un sovrapprezzo, rivolga la sua domanda di risarcimento contro uno dei destinatari della decisione amministrativa [che constata l’infrazione], responsabile in solido di tale danno, ma che non ha messo in vendita il prodotto o servizio acquistato dal soggetto danneggiato di cui trattasi».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
30 Anzitutto, occorre rilevare che le questioni poste dal giudice del rinvio non menzionano la direttiva 2014/104, ma fanno riferimento a nozioni che vi figurano, quali il diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale di cui all’articolo 101 TFUE, l’asimmetria informativa tra le parti, le difficoltà di quantificazione del danno derivante da un siffatto comportamento che può incontrare il giudice nazionale e la responsabilità in solido degli autori di detto comportamento. Inoltre, nella motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, tale giudice solleva la questione dell’applicazione temporale degli articoli 3, 5 e 11 nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva.
31 A tal riguardo, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte, istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia di cui è investito. In tale prospettiva, spetta alla Corte, se necessario, riformulare le questioni che le sono sottoposte. In effetti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le norme del diritto dell’Unione che possano essere utili ai giudici nazionali al fine di dirimere le controversie di cui sono investiti, anche qualora tali norme non siano espressamente indicate nelle questioni ad essa sottoposte da detti giudici [sentenza del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura della prole all’estero), C-576/20, EU:C:2022:525, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
32 Di conseguenza, benché formalmente il giudice del rinvio abbia limitato le sue questioni all’interpretazione dell’articolo 101 TFUE, in combinato disposto, per quanto riguarda la seconda e la terza questione, con l’articolo 47 della Carta, la Corte può nondimeno fornirgli tutti gli elementi interpretativi del diritto dell’Unione che possano essere utili per definire la controversia di cui è investito, a prescindere dal fatto che detto giudice vi abbia fatto riferimento o meno nel formulare le proprie questioni. A tal proposito, la Corte è tenuta a trarre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice nazionale e, in particolare, dalla motivazione della decisione di rinvio, gli elementi del diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione, tenuto conto dell’oggetto della controversia [v., per analogia, sentenza del 7 luglio 2022, Pensionsversicherungsanstalt (Periodi di cura della prole all’estero), C-576/20, EU:C:2022:525, punto 35 e giurisprudenza ivi citata].
33 Inoltre, riguardo alla questione dell’applicazione temporale degli articoli 3, 5 e 11 nonché dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, sollevata dal giudice del rinvio, occorre distinguere a seconda che tali disposizioni derivino, alla luce della giurisprudenza, dall’articolo 101 TFUE stesso, nel qual caso esse sono immediatamente applicabili, oppure risultino unicamente da tale direttiva, il che impone di esaminarne l’applicabilità temporale alla luce dell’articolo 22 di detta direttiva.
Sulla prima questione
34 Riguardo al diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, menzionato nella prima questione, va ricordato che dal principio di effettività e dal diritto di chiunque a chiedere il risarcimento del danno causato da un contratto o da un comportamento idoneo a restringere o a falsare il gioco della concorrenza discende che le persone che hanno subito un danno devono poter chiedere il risarcimento non solo del danno emergente (damnum emergens), ma anche del lucro cessante (lucrum cessans), nonché il pagamento di interessi (sentenza del 13 luglio 2006, Manfredi e a., da C-295/04 a C-298/04, EU:C:2006:461, punto 95).
35 In tal senso, il legislatore dell’Unione, ricordando, all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, l’obbligo degli Stati membri di provvedere a che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia subito un danno causato da una violazione del diritto della concorrenza possa chiedere ed ottenere il pieno risarcimento per tale danno, e definendo quest’ultimo, all’articolo 3, paragrafo 2, di tale direttiva, come il diritto al risarcimento per il danno emergente e per il lucro cessante, oltre al pagamento di interessi, ha inteso riaffermare la giurisprudenza esistente, come risulta dal considerando 12 di tale direttiva, cosicché le misure nazionali di recepimento di tali disposizioni devono necessariamente applicarsi con effetto immediato all’insieme delle azioni per il risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione della medesima direttiva, come confermato dall’articolo 22, paragrafo 2, di quest’ultima.
36 Ne consegue che con la prima questione si domanda, in sostanza, se il diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, quale riconosciuto e definito all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 e derivante dall’articolo 101 TFUE, osti ad una norma di procedura civile nazionale come quella prevista all’articolo 394, paragrafo 2, del codice di procedura civile, in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte e ciascuna delle parti sopporta la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.
37 A tal riguardo, come risulta dalle considerazioni esposte ai punti 34 e 35 della presente sentenza, il diritto al risarcimento integrale del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale e, in particolare, di una violazione dell’articolo 101 TFUE non verte sulle norme relative alla ripartizione delle spese nell’ambito di procedimenti giudiziari diretti all’attuazione di tale diritto, dal momento che tali norme non hanno ad oggetto il risarcimento del danno, ma determinano, a livello di ciascuno Stato membro, secondo il diritto proprio di quest’ultimo, le modalità di ripartizione delle spese sostenute nel corso di tali procedimenti.
38 Peraltro, il legislatore dell’Unione si è premurato di escludere la questione delle spese processuali dall’ambito di applicazione della direttiva 2014/104, poiché quest’ultima la affronta solo in via incidentale, all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva, che verte sulle sanzioni in caso di rifiuto di divulgazione di prove oppure di distruzione delle prove e prevede la possibilità, per i giudici nazionali, di condannare alle spese la parte che si sia resa colpevole di tale rifiuto di divulgazione oppure di tale distruzione.
39 Ciò premesso, occorre ricordare che, per quanto riguarda l’articolo 101 TFUE, si applica la giurisprudenza della Corte secondo cui le norme relative alle azioni dirette a garantire la tutela dei diritti riconosciuti ai singoli dal diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni di natura interna (principio di equivalenza) e non devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (v., in tal senso, sentenza del 28 marzo 2019, Cogeco Communications, C-637/17, EU:C:2019:263, punti 43 e 44).
40 Poiché nel caso di specie manifestamente non è in discussione una violazione del principio di equivalenza, è alla luce del principio di effettività che occorre esaminare se una norma di procedura civile nazionale come quella prevista all’articolo 394, paragrafo 2, del codice di procedura civile, quale eventualmente modulata dalla giurisprudenza dei giudici spagnoli, secondo la quale sarebbe possibile ottenere la condanna alle spese anche qualora sussista una differenza minore tra quanto è stato richiesto e quanto è stato ottenuto nell’ambito del procedimento, renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, quale riconosciuto e definito all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 e derivante dall’articolo 101 TFUE.
41 In tale contesto, come risulta dal considerando 6 della direttiva 2014/104, per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno esperite in applicazione delle misure nazionali volte a recepire tale direttiva, il legislatore dell’Unione si è basato sulla constatazione che la lotta contro comportamenti anticoncorrenziali su iniziativa della sfera pubblica, vale a dire della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza, non era sufficiente a garantire il pieno rispetto degli articoli 101 e 102 TFUE e che occorreva agevolare la possibilità, per la sfera privata, di concorrere al conseguimento di tale obiettivo (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C-163/21, EU:C:2022:863, punto 55).
42 Tale partecipazione della sfera privata alla sanzione pecuniaria e, pertanto, anche alla prevenzione di comportamenti anticoncorrenziali, è tanto più auspicabile in quanto è idonea non solo a porre rimedio al danno diretto che si presume abbia subito la persona interessata, ma anche ai danni indiretti alla struttura e al funzionamento del mercato, che non ha potuto raggiungere la sua piena efficacia economica, in particolare a beneficio dei consumatori interessati (sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C-163/21, EU:C:2022:863, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
43 È al fine di conseguire questo obiettivo che il legislatore dell’Unione, avendo sottolineato, ai considerando 14, 15, 46 e 47 della direttiva 2014/104, l’asimmetria informativa esistente tra la parte attrice e la parte convenuta nel tipo di azioni considerate da tale direttiva – dato che, ai sensi del considerando 14 di detta direttiva, «[g]li elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti o accessibili all’attore» –, ha obbligato gli Stati membri a prevedere misure che consentano a detta parte attrice di rimediare a tale asimmetria.
44 A tal fine, la direttiva 2014/104, in primo luogo, impone a tali Stati di dotare tale parte del potere di chiedere ai giudici nazionali di ordinare alla parte convenuta o a un terzo, a determinate condizioni, la divulgazione delle prove rilevanti che rientrino nel controllo di tale soggetto, in forza dell’articolo 5 della medesima direttiva. In secondo luogo, la suddetta direttiva impone ai suddetti Stati, a determinate condizioni, di abilitare tali giudici a procedere, qualora sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificare il danno, a una stima di quest’ultimo, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, all’occorrenza, se essi lo desiderano, con l’assistenza dell’autorità nazionale garante della concorrenza, come risulta dall’articolo 17, paragrafo 3, di detta direttiva. In terzo luogo, tale direttiva obbliga gli Stati membri ad istituire talune presunzioni, in particolare quella relativa all’esistenza del danno derivante da un cartello, prevista all’articolo 17, paragrafo 2, della medesima direttiva.
45 Ne deriva che, a differenza della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29), la cui interpretazione ha dato luogo, in particolare, alla sentenza del 16 luglio 2020, Caixabank e Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-224/19 e C-259/19, EU:C:2020:578), citata dal giudice del rinvio – contratti che implicano tipicamente una parte debole, il consumatore, posta di fronte a una parte forte, il professionista che ha venduto o dato in locazione beni oppure fornito servizi, laddove tale rapporto di forza squilibrato, concretizzato in una relazione contrattuale, trova i suoi limiti, in particolare, nel principio del divieto di clausole abusive sanzionato, in linea di principio, mediante l’annullamento di tali clausole, la direttiva 2014/104 ha ad oggetto azioni che attivano la responsabilità extracontrattuale di un’impresa e che presentano un rapporto di forza tra le parti della controversia che, a causa dell’intervento delle misure nazionali di recepimento di tutte le disposizioni di tale direttiva elencate al punto 44 della presente sentenza, può, a seconda dell’impiego che sarà stato fatto degli strumenti così messi a disposizione, in particolare della parte attrice, trovarsi riequilibrato.
46 Di conseguenza, occorre ritenere che tale giurisprudenza non sia trasponibile a un tipo di controversie caratterizzato da un intervento del legislatore dell’Unione che attribuisce alla parte attrice, inizialmente svantaggiata, mezzi diretti a riequilibrare a proprio favore il rapporto di forza tra essa e la parte convenuta. È dal comportamento di ciascuna di dette parti, liberamente valutato dal giudice nazionale adito, che dipende l’evoluzione di tale rapporto di forze e, in particolare, dalla questione se la parte attrice abbia utilizzato o meno gli strumenti messi a sua disposizione, in particolare per quanto riguarda la possibilità di chiedere al suddetto giudice di ordinare alla parte convenuta oppure a un terzo di divulgare le prove rilevanti che rientrino nel controllo di tali soggetti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.
47 Ne deriva che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 68 delle sue conclusioni, per quanto riguarda i procedimenti per risarcimento dei danni causati da violazioni del diritto della concorrenza, in caso di soccombenza parziale di un attore, è ragionevole che quest’ultimo sopporti le proprie spese o, almeno, una parte di esse, nonché una parte delle spese comuni, laddove, in particolare, la sopravvenienza di tali spese sia ad esso imputabile, come ad esempio in ragione di richieste eccessive oppure della sua condotta processuale.
48 Occorre pertanto dichiarare che una norma di procedura civile nazionale come quella prevista all’articolo 394, paragrafo 2, del codice di procedura civile, letta alla luce della giurisprudenza dei giudici spagnoli menzionata al punto 40 della presente sentenza, non rende praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto al pieno risarcimento del danno subito a causa di un comportamento anticoncorrenziale, quale riconosciuto e definito all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 e derivante dall’articolo 101 TFUE, cosicché il principio di effettività non è violato.
49 Alla luce delle considerazioni che precedono, alla prima questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 101 TFUE e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte e ciascuna delle parti sopporta la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.
Sulla seconda e sulla terza questione
50 Con le sue questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 debba essere interpretato nel senso che una stima giudiziaria del danno causato dal comportamento anticoncorrenziale della parte convenuta è consentita in circostanze nelle quali, da un lato, quest’ultima abbia consentito alla parte attrice di accedere alle informazioni sulla base delle quali essa stessa aveva redatto la sua perizia al fine di escludere l’esistenza di un danno risarcibile e, dall’altro, la domanda di risarcimento dei danni sia diretta contro uno solo dei destinatari della decisione che constata una violazione all’articolo 101 TFUE, che ha commercializzato solo una parte dei prodotti acquistati dalla parte attrice e riguardo ai quali viene dedotto che, a causa di tale violazione, ad essi sarebbe stato applicato un sovrapprezzo. In un siffatto contesto, il suddetto giudice subordina la possibilità di procedere a una tale stima alla constatazione di una situazione di asimmetria informativa o ad insormontabili difficoltà di quantificazione del danno.
51 In via preliminare, occorre ricordare che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 costituisce una disposizione procedurale, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2, di tale direttiva (sentenza del 22 giugno 2022, Volvo e DAF Trucks, C-267/20, EU:C:2022:494, punto 85), cosicché i provvedimenti nazionali che assicurano la trasposizione di tale articolo 17, paragrafo 1, sono applicabili, conformemente a detto articolo 22, paragrafo 2, alle azioni per il risarcimento del danno esperite dopo il 26 dicembre 2014.
52 Ciò premesso, occorre rilevare, in primo luogo, che le azioni risarcitorie rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104, al pari delle azioni di responsabilità civile in generale, mirano al risarcimento il più esatto possibile di un danno, dopo che siano state accertate l’esistenza e l’imputabilità di quest’ultimo; ciò non esclude che, quando il giudice nazionale statuisce al fine di determinare l’importo del risarcimento, permangano talune incertezze. Per tale ragione, la mera esistenza di queste incertezze, inerenti al contenzioso della responsabilità e che risultano, in realtà, dal raffronto di argomenti e di perizie nell’ambito del contraddittorio, non corrisponde al grado di complessità nella valutazione del danno necessario per consentire l’applicazione della stima giudiziale prevista all’articolo 17, paragrafo 1, di detta direttiva.
53 In secondo luogo, la formulazione stessa della disposizione in parola limita l’ambito di applicazione della stima giudiziale del danno alle situazioni in cui sia praticamente impossibile oppure eccessivamente difficile quantificare quest’ultimo, una volta accertata la sua esistenza in capo alla parte attrice, il che può corrispondere, ad esempio, a difficoltà particolarmente serie di interpretazione dei documenti prodotti in merito alla proporzione della ripercussione del sovrapprezzo risultante dal cartello sui prezzi dei prodotti acquistati dalla parte attrice presso uno degli autori del cartello.
54 Di conseguenza, benché la nozione di asimmetria informativa sia all’origine dell’adozione dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, come risulta dal punto 43 della presente sentenza, essa non interviene tuttavia nell’attuazione di tale disposizione, contrariamente a quanto lascia presupporre la formulazione della seconda e della terza questione. A tal riguardo, come sottolineato dall’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, anche qualora le parti si trovino su un piano di parità per quanto riguarda le informazioni disponibili, possono manifestarsi difficoltà in sede di quantificazione specifica del pregiudizio.
55 A questo proposito, occorre sottolineare, sotto un primo profilo, che l’obiettivo ricordato al punto 41 della presente sentenza presupponeva la messa in atto di strumenti idonei a rimediare all’asimmetria informativa tra le parti della controversia poiché, per definizione, l’autore dell’infrazione sa ciò che ha fatto e ciò che gli è stato eventualmente contestato e conosce le prove che, in un caso del genere, hanno potuto servire alla Commissione o all’autorità nazionale garante della concorrenza interessata per dimostrare la sua partecipazione ad un comportamento anticoncorrenziale contrario agli articoli 101 e 102 TFUE, mentre la vittima del danno causato da tale comportamento non dispone di tali prove (sentenza del 10 novembre 2022, PACCAR e a., C-163/21, EU:C:2022:863, punto 59).
56 Sotto un secondo profilo, al fine di rimediare alla constatazione di tale asimmetria informativa, il legislatore dell’Unione ha dunque adottato un insieme di misure elencate al punto 44 della presente sentenza, riguardo alle quali occorre sottolineare che esse interagiscono, poiché la necessità di procedere alla stima giudiziale del danno potrà dipendere, in particolare, dal risultato ottenuto dalla parte attrice a seguito di una domanda di divulgazione di prove in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104.
57 Sotto un terzo profilo, dato il ruolo chiave di tale disposizione nell’economia di tale direttiva, spetta al giudice nazionale, prima di procedere alla stima del danno, verificare se la parte attrice se ne sia avvalsa. Infatti, nell’ipotesi in cui l’impossibilità pratica di valutare il danno derivi dall’inerzia della parte attrice, non spetta al giudice nazionale sostituirsi a quest’ultima né rimediare alle sue mancanze.
58 Nel caso di specie, la situazione appare diversa, giacché la parte convenuta ha essa stessa, previa autorizzazione del giudice del rinvio, messo a disposizione della parte attrice i dati su cui essa si è basata per confutare la perizia di quest’ultima. A tal riguardo, occorre rilevare, da un lato, che una siffatta messa a disposizione è tale da alimentare la discussione in contraddittorio tanto sull’effettività quanto sull’importo del danno e che, pertanto, di essa beneficiano sia le parti, le quali possono precisare, modificare o integrare i loro argomenti, sia il giudice nazionale, che, grazie a tale perizia, seguita da una controperizia chiarita con la messa a disposizione dei dati su cui quest’ultima si basa, dispone di elementi che consentono, anzitutto, di accertare l’effettività del danno subito dalla parte attrice e, poi, di determinarne l’entità, il che è idoneo ad evitargli di ricorrere a una stima giudiziale di quest’ultimo. Dall’altro lato, tale messa a disposizione di dati, lungi dal rendere irrilevante la domanda di divulgazione di prove prevista all’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/104, può, al contrario, orientare la parte attrice e fornirle indicazioni relative a documenti o dati che essa ritenga indispensabile procurarsi.
59 Fatta salva tale eventuale incidenza dell’articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva sulla possibilità per un giudice nazionale di procedere alla stima del danno ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, della medesima direttiva, la circostanza caratterizzante la situazione di cui è causa nel procedimento principale – vale a dire che la parte convenuta abbia essa stessa, previa autorizzazione del giudice del rinvio, messo a disposizione della parte attrice i dati su cui essa si è basata per confutare la perizia di quest’ultima – non è, di per sé, rilevante al fine di valutare se al giudice nazionale sia consentito procedere alla stima del danno.
60 In terzo luogo, la parte che introduce una domanda di risarcimento fondata sull’esistenza di un danno causato da un comportamento anticoncorrenziale ha la facoltà di presentare tale domanda nei confronti di uno soltanto degli autori di tale comportamento, dato che, secondo la giurisprudenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 102 delle sue conclusioni, una violazione del diritto della concorrenza comporta, in via generale, la responsabilità solidale dei suoi autori (sentenza del 29 luglio 2019, Tibor – Trans, C-451/18, EU:C:2019:635, punto 36).
61 Pertanto, l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2014/104, nella parte in cui prevede una siffatta possibilità, deve essere considerato come una disposizione che codifica la giurisprudenza della Corte e, per le stesse ragioni esposte al punto 35 della presente sentenza riguardo all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, rientra nel novero delle disposizioni di detta direttiva le cui misure nazionali di trasposizione sono immediatamente applicabili.
62 Ciò posto, tale possibilità non può impedire alla parte che ha proposto un’azione di risarcimento del danno rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/104 di chiedere al giudice nazionale adito di ingiungere ad altri autori del comportamento illecito di divulgare prove pertinenti, secondo le modalità e nei limiti definiti all’articolo 5 di tale direttiva, al fine di consentire a tale giudice di determinare l’esistenza e l’entità del danno, e così di evitare di procedere alla stima giudiziale di quest’ultimo.
63 Infatti, nel caso di specie, altri due produttori di autocarri sanzionati dalla Commissione nella decisione del 19 luglio 2016, la Renault Trucks e l’Iveco, hanno commercializzato veicoli acquistati dalla Tráficos Manuel Ferrer e potrebbero, quindi, essere in grado di fornirle prove relative al sovrapprezzo causato dal cartello, al fine di determinare se, ed in quale proporzione, quest’ultimo si sia effettivamente ripercosso sul prezzo di acquisto di quattro autocarri Renault Trucks e di due autocarri Iveco. Occorre ricordare, a tal proposito, che la convenuta dispone altresì, in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, primo comma, ultima frase, di detta direttiva, della possibilità di chiedere al suddetto giudice di ingiungere a questi altri autori di divulgare prove rilevanti, il che potrebbe rivelarsi particolarmente utile in una situazione in cui, come nel caso di specie, la chiamata in giudizio di due di essi sia stata negata dal giudice del rinvio.
64 Fatta salva tale eventuale incidenza dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 sulla possibilità per un giudice nazionale di procedere alla stima del danno ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, di tale direttiva, la circostanza caratterizzante la situazione di cui è causa nel procedimento principale – vale a dire che la domanda di risarcimento dei danni è diretta contro uno solo dei destinatari di una decisione che constata una violazione all’articolo 101 TFUE, il quale ha commercializzato solo una parte dei prodotti acquistati dalla parte attrice e riguardo ai quali viene dedotto che, a causa di tale violazione, ad essi sarebbe stato applicato un sovrapprezzo, non è, di per sé, rilevante al fine di valutare se al giudice nazionale sia consentito procedere alla stima del danno.
65 Di conseguenza, alla luce delle considerazioni che precedono, alla seconda e alla terza questione occorre rispondere dichiarando che l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104 deve essere interpretato nel senso che né la circostanza che la parte convenuta in un’azione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva abbia messo a disposizione della parte attrice i dati su cui essa si è fondata per confutare la perizia di quest’ultima né la circostanza che la parte attrice abbia rivolto la propria domanda nei confronti di uno solo degli autori di tale violazione sono, di per sé sole, rilevanti al fine di valutare se ai giudici nazionali sia consentito procedere alla stima del danno, in quanto tale stima presuppone, da un lato, che l’esistenza di tale danno sia stata dimostrata e, dall’altro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione, il che comporta la necessità di prendere in considerazione l’insieme dei parametri che portano a tale constatazione e, in particolare, l’infruttuosità di iniziative quali l’istanza di divulgazione di prove, prevista all’articolo 5 di tale direttiva.
Sulle spese
66 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:
1) L’articolo 101 TFUE e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una norma di procedura civile nazionale in forza della quale, in caso di accoglimento parziale della domanda, le spese processuali restano a carico di ciascuna parte e ciascuna delle parti sopporta la metà delle spese comuni, salvo il caso di comportamento abusivo.
2) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/104
deve essere interpretato nel senso che:
né la circostanza che la parte convenuta in un’azione rientrante nell’ambito di applicazione di tale direttiva abbia messo a disposizione della parte attrice i dati su cui essa si è fondata per confutare la perizia di quest’ultima, né la circostanza che la parte attrice abbia rivolto la propria domanda nei confronti di uno solo degli autori di tale violazione sono, di per sé sole, rilevanti al fine di valutare se ai giudici nazionali sia consentito procedere alla stima del danno, in quanto tale stima presuppone, da un lato, che l’esistenza di tale danno sia stata dimostrata e, dall’altro, che sia praticamente impossibile o eccessivamente difficile quantificarlo con precisione, il che comporta la necessità di prendere in considerazione l’insieme dei parametri che portano a tale constatazione e, in particolare, l’infruttuosità di iniziative quali l’istanza di divulgazione di prove, prevista all’articolo 5 di tale direttiva.