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20 febbraio 2023
La Regione Lazio modifica i termini di locazione obbligatoria per gli alloggi realizzati con i contributi in materia di edilizia agevolata
Modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati.
La Redazione
La Regione Lazio con la deliberazione della giunta regionale del 7 febbraio 2023, n. 55 (B.U.R. Lazio P. I-II 14 febbraio 2023, n. 13) ha disciplinato i criteri per la modifica dei termini di locazione obbligatoria, al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati per gli interventi di edilizia agevolata.

precisazione

La Legge regionale n. 19/2022 consente la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati anche per gli interventi finanziati con i bandi di cui all'articolo 82 della L.R. n. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine della durata di non meno di otto anni, tra i quali sono ricompresi parte degli interventi finanziati ai sensi del bando DGR n. 355/2004.

Ebbene, sono oggetto della modifica:
  • gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria permanente per un periodo non inferiore a 30 anni;
  • gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria permanente ed autorizzati con Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 594 alla trasformazione a locazione per un periodo non inferiore a 25 anni;
  • gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria per un periodo non inferiore a 15 anni;
  • gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria a termine, per un periodo non inferiore ad 8 anni;

precisazione

La modifica dei termini della locazione obbligatoria può riguardare l'intero edificio ovvero uno o più alloggi dello stesso fabbricato.

Sono condizioni per la modifica dei termini di locazione obbligatoria:
  • l'assenza di diritto di proprietà su altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
  • il versamento della quota residua del contributo pubblico da restituire;
  • il conduttore che, a seguito della modifica dei termini di locazione obbligatoria, acquista l'alloggio, non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni dall'acquisto.
 
Inoltre, la modifica della durata del vincolo alla locazione obbligatoria può essere richiesta decorsi almeno 3 anni dalla data della stipula del primo contratto di locazione o di assegnazione in godimento, conformemente alla durata minima non inferiore a tre anni fissata dall'art.2, comma 5, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 per i contratti di locazione cosiddetti “a canone concordato”. La modifica dei termini della locazione obbligatoria è richiesta dall'impresa o cooperativa proprietaria dell'immobile realizzato con i contributi di edilizia agevolata, previa apposita deliberazione del competente organo sociale. La richiesta è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o della cooperativa ed è accompagnata dalla dichiarazione del conduttore di ogni singolo alloggio interessato all'acquisto.

precisazione

La restituzione alla Regione dei contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo ed aggiornati al valore di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 134-ter della Legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata residua dell'originaria locazione obbligatoria, è condizione per la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento dell'immobile. Alla Regione vanno, pertanto, restituite le quote residue sia dei contributi regionali, sia dei contributi statali eventualmente oggetto del finanziamento. Sarà onere della Regione restituire al Ministero competente la quota dei contributi statali.

Il calcolo della quota residua del contributo pubblico da restituire è effettuato sulla base del contributo complessivo definitivamente assegnato all'operatore, impresa o cooperativa, in seguito alla presentazione del quadro tecnico economico finale e frazionato in relazione ad ogni singolo alloggio oggetto del provvedimento. L'ammontare della somma da restituire è dato:
  • dalla differenza – nella misura proporzionale al numero di anni mancanti al termine del vincolo della locazione - tra l'importo del contributo attribuito per singolo alloggio destinato alla locazione e il valore di un importo, determinato in via convenzionale, quale contributo da riconoscersi a sostegno dell'intervento destinato alla proprietà;
  • dagli interessi legali sull'ammontare della differenza tra l'importo del contributo assegnato per la locazione e quello convenzionale destinato alla proprietà, calcolati dalla data di inizio della locazione alla data della richiesta di modifica dei termini di locazione obbligatoria.