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La Legge regionale n. 19/2022 consente la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento del bene in favore dei locatari interessati anche per gli interventi finanziati con i bandi di cui all'articolo 82 della L.R. n. 8/2002, ivi compresi gli interventi realizzati ai sensi del comma 167, finalizzati alla realizzazione di alloggi da assegnare in locazione a termine della durata di non meno di otto anni, tra i quali sono ricompresi parte degli interventi finanziati ai sensi del bando DGR n. 355/2004. |
- gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria permanente per un periodo non inferiore a 30 anni;
- gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria permanente ed autorizzati con Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2010, n. 594 alla trasformazione a locazione per un periodo non inferiore a 25 anni;
- gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria per un periodo non inferiore a 15 anni;
- gli alloggi destinati alla locazione obbligatoria a termine, per un periodo non inferiore ad 8 anni;
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La modifica dei termini della locazione obbligatoria può riguardare l'intero edificio ovvero uno o più alloggi dello stesso fabbricato. |
- l'assenza di diritto di proprietà su altra abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare;
- il versamento della quota residua del contributo pubblico da restituire;
- il conduttore che, a seguito della modifica dei termini di locazione obbligatoria, acquista l'alloggio, non può rivendere l'immobile prima dello scadere dei cinque anni dall'acquisto.
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La restituzione alla Regione dei contributi pubblici erogati a qualsiasi titolo ed aggiornati al valore di legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 134-ter della Legge regionale n. 7/2014 e successive modifiche, tenuto conto della durata residua dell'originaria locazione obbligatoria, è condizione per la modifica dei termini di locazione obbligatoria al fine della trasformazione del titolo di godimento dell'immobile. Alla Regione vanno, pertanto, restituite le quote residue sia dei contributi regionali, sia dei contributi statali eventualmente oggetto del finanziamento. Sarà onere della Regione restituire al Ministero competente la quota dei contributi statali. |
- dalla differenza – nella misura proporzionale al numero di anni mancanti al termine del vincolo della locazione - tra l'importo del contributo attribuito per singolo alloggio destinato alla locazione e il valore di un importo, determinato in via convenzionale, quale contributo da riconoscersi a sostegno dell'intervento destinato alla proprietà;
- dagli interessi legali sull'ammontare della differenza tra l'importo del contributo assegnato per la locazione e quello convenzionale destinato alla proprietà, calcolati dalla data di inizio della locazione alla data della richiesta di modifica dei termini di locazione obbligatoria.