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20 febbraio 2023
Istanza di riparazione per ingiusta detenzione: la riferibilità certa dell'atto all'interessato è requisito imprescindibile di ammissibilità

In difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilità può eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta nell'atto stesso come un corpo unico, o dalla attestazione di diretto deposito dell'istanza da parte del soggetto proponente.

La Redazione

L'attore propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello con cui era stata dichiarata inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta in relazione alla privazione della libertà personale subita nell'ambito di un procedimento penale nel quale era indagato e conclusosi con sentenza assolutoria irrevocabile.
Posto che la pronuncia di inammissibilità si fondava sul rilievo che l'istanza era stata trasmessa a mezzo PEC priva di firma digitale del procuratore speciale, il ricorrente deduce la violazione del principio di tassatività della nullità e l'inapplicabilità dell'art. 24, c. 6-sexies L. n. 137/2020. Secondo il ricorrente, la sottoscrizione digitale prevista a pena di inammissibilità doveva essere considerata una nullità sanabile ex art. 181 c.p.p..
Nel caso di specie, tale irregolarità era stata sanata con il successivo deposito cartaceo dei documenti, richiesto dalla cancelleria perché quelli inviati per via telematica risultavano illeggibili, e della medesima istanza di riparazione, debitamente sottoscritta dal difensore e dal procuratore speciale. Inoltre, la difesa sottolinea che la provenienza dell'atto dalla casella PEC è stata ritenuta sostitutiva di sottoscrizione elettronica dal giudice amministrativo, non potendo esservi dubbi in merito alla provenienza dell'atto depositato a mezzo PEC.

La prima questione affrontata dalla Suprema Corte riguarda la possibilità di presentare l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione a mezzo PEC.
Il Giudice di legittimità si è più volte espresso sulla questione stabilendo che, trattandosi di istanza, essa deve essere proposta seguendo le forme del Codice di rito penale e quindi per iscritto e con deposito nella cancelleria della Corte di Appello che ha pronunciato la sentenza. Infatti, «nel processo penale non è consentito alla parte privata l'uso della posta elettronica certificata per la trasmissione dei propri atti alle altre parti né per il deposito presso gli uffici, perché l'utilizzo di tale mezzo informatico - ai sensi dell'art. 16, comma 4, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 - è riservato alla sola cancelleria per le comunicazioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 cod. proc. pen. e per le notificazioni ai difensori disposte dall'autorità giudiziaria».
Tuttavia, nel periodo emergenziale sono state introdotte una serie di disposizioni che hanno consentito alle parti, fino al 31 luglio 2021, il deposito in cancelleria di determinati atti del procedimento penale a mezzo PEC, tra cui anche il l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione. Nel caso di specie, tale istanza era stata trasmessa il 23 aprile 2021, conseguendone l'ammissibilità del deposito a mezzo PEC.

Una seconda questione affrontata dalla Cassazione riguarda l'ammissibilità di un'istanza alla quale, sebbene priva di sottoscrizione, sia allegata la procura speciale.
La Corte ribadisce che «La domanda di riparazione per ingiusta detenzione, costituendo atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, può essere proposta soltanto da questa personalmente o dal soggetto munito della procura speciale prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., da intendersi quale atto concettualmente distinto dal mero mandato di rappresentanza e difesa in giudizio». Pertanto, costituisce, dunque, requisito imprescindibile di ammissibilità la riferibilità certa dell'atto alla persona dell'interessato, desumibile da elementi oggettivi, inequivocabilmente apprezzabili e sussistenti sin dalla sua presentazione. Ne consegue che «in difetto della sottoscrizione, tale certa riferibilità può eventualmente trarsi dalla procura speciale ritualmente sottoscritta e contenuta nell'atto stesso come un corpo unico, o, ancora, dalla attestazione di diretto deposito dell'istanza da parte del soggetto proponente».
Anche tali princìpi devono essere riletti alla luce della disciplina normativa emanata in periodo emergenziale, posto che a norma dell'art.24, commi 6-bis e 6-sexies D.L. n.137/2020 la sottoscrizione digitale è requisito previsto a pena d'inammissibilità con esclusivo riferimento a tutti gli atti di impugnazione. Tuttavia, la natura non impugnatoria dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione non consente di ritenere che la sottoscrizione digitale del difensore sia requisito previsto a pena d'inammissibilità dell'atto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata.
Nel caso di specie, la proposizione della domanda reca la sottoscrizione sia dell'istanza che del difensore e procuratore speciale, dovendosene desumere la certa riferibilità dell'istanza dell'interessato.

In conclusione, la Cassazione annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con sentenza n. 70 33 del 20 febbraio 2023.

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