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21 febbraio 2023
La mancata iscrizione alla piattaforma MEPA può costituire causa di esclusione dalla gara?

Risposta negativa del Consiglio di Stato, il quale precisa che tale iscrizione costituisce un adempimento meramente formale, che non integra né supplisce ai requisiti speciali e tecnico-professionali previsti dall'art. 83, c. 8, D.Lgs. n. 50/2016. L'esclusione viola i principi di tassatività delle cause di esclusione, par condicio e concorrenzialità.

La Redazione

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese proponeva ricorso al TAR del Veneto avverso il provvedimento di esclusione dello stesso dalla procedura di affidamento di lavori presso l'aeroporto militare di Villafranca di Verona, per la mancata registrazione della mandante di detto raggruppamento alla piattaforma MEPA della Consip S.p.A..
La ricorrente censurava tale esclusione per violazione di legge e per intrinseca contraddittorietà, in quanto l'art. 15 del disciplinare di gara, nel regolamentare la partecipazione del RTI, non conteneva alcuna previsione relativa alla mancata abilitazione della sola mandante alla piattaforma MEPA, cui era comunque abilitata la capogruppo mandataria.
Inoltre, deduceva che l'art. 15 del disciplinare violerebbe il principio di tassatività delle cause di esclusione ex articolo 83, c. 8 D.Lgs. n. 50/2016 nella parte in cui prescrive l'esclusione dalla procedura di affidamento per gli operatori non abilitati alla piattaforma MEPA, ancorché in possesso dei requisiti generali specialiex artt. 80 e 83 D.Lgs. cit..
Il TAR accoglieva il ricorso ritenendo fondato il motivo con il quale si è lamentata la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, annullando il provvedimento di esclusione e compensando le spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello l'originaria controinteressata, capogruppo mandataria del raggruppamento in origine vincitore della gara, impugnandola per error in iudicando, per violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del disciplinare in relazione all'art. 83, commi 3 ed 8, D.Lgs. n. 50/2016. Ad avviso dell'appellante, l'art.15 del disciplinare, anziché prescrivere un requisito di partecipazione di idoneità professionale e o di carattere tecnico professionale ulteriore rispetto a quello della SOA, avrebbe dettato solo una mera previsione relativa alla modalità di presentazione dell'offerta ai fini dell'espletamento della procedura telematica.

Con sentenza n. 68 del 3 gennaio 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello.
Anzitutto, viene ribadito che l'art. 36, c. 6, del codice appalti prevede, in relazione ai contratti sotto soglia, che «le stazioni appaltanti possono procedere a procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni».
Secondo il Consiglio, «Il MEPA è stato concepito nel nostro ordinamento, al fine di assicurare la semplicità e la celerità delle procedure concorsuali, nonché la maggiore economicità, consentendo di ampliare la platea dei fornitori e riducendo, al contempo i tempi e i costi della procedura concorsuale. L'iscrizione al MEPA, quindi, fornisce agli operatori economici la possibilità di interagire con le stazioni appaltanti pubbliche, secondo criteri di semplificazione e tracciabilità, su una piattaforma digitale, alla quale è possibile accreditarsi attraverso un procedimento di abilitazione fondato su dati autocertificati dalla stessa impresa richiedente l'abilitazione».
Tuttavia, tale iscrizione, oltre a non poter surrogare né integrare il sistema di qualificazione professionale delle imprese, non può tradursi in uno strumento restrittivo della partecipazione alla gara, contravvenendo alle sue stesse finalità.

Tanto premesso, il Consiglio ritiene che, «a prescindere dal fatto che l'iscrizione alla piattaforma informatica MEPA sia stata qui intesa quale mera modalità procedimentale ovvero come requisito di qualificazione o di idoneità professionale, va comunque sempre data sostanziale prevalenza, rispetto alla mera procedimentalizzazione formale, alla garanzia della piena concorrenzialità e massima partecipazione alle gare, cui la stessa digitalizzazione è preordinata».
Pertanto, l'art. 15 del disciplinare viola i principi di tassatività delle cause di esclusione dalla gara, e non trova, perciò, fondamento in una norma primaria, in violazione del principe di concorrenza.