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22 febbraio 2023
Ok all’esenzione dall’imposta di bollo sugli atti relativi al procedimento arbitrale per le società di mutuo soccorso

Lo afferma l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 219, in virtù dell'ampia formulazione utilizzata dal Legislatore nell'art. 82 Codice del Terzo settore.

di La Redazione

L'istante è una società di mutuo soccorso iscritta nel RUNTS che chiede se l'art. 82, comma 5, D. Lgs. n. 117/2017, che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le relative copie conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni ed ogni altro documento cartaceo o informatico, sia applicabile anche agli atti relativi al procedimento arbitrale.

Con la risposta n. 219/2023, l'Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento, osservando con riguardo ai procedimenti arbitrali che il pagamento dell'imposta di bollo è prevista in misura pari a 16 euro per ogni foglio. Tuttavia, gli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS vige l'esenzione dall'imposta di bollo per una molteplicità di atti, che sono quelli riportati sopra, dunque, considerando l'ampiezza della formula utilizzata dal Legislatore, l'Agenzia delle Entrate ritiene corretto ricomprendere nel regime di esenzione anche gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.