L'annotazione è infatti irrilevante allo scopo di paralizzare l'azione revocatoria poiché quest'ultima non ha tra gli elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori.
Gli attuali ricorrenti erano stati fideiussori di una società e nel 2008 avevano istituito un fondo patrimoniale nel quale avevano conferito la loro casa di abitazione. Tuttavia, l'atto di costituzione del fondo era stato sì trascritto, ma non anche annotato a margine dell'atto di matrimonio, cosicché il creditore della società da essi...
Svolgimento del processo
1-G. S. e L. D. R. sono stati fideiussori della società C..B..S. srl.
Il 3.6.2008 hanno costituito un fondo patrimoniale nel quale hanno conferito la casa di abitazione, destinandola ai bisogni della famiglia: l'atto di costituzione del fondo, secondo la loro prospettazione, è, sì, stato trascritto, ma non è stato annotato a margine dell'atto di matrimonio.
Il creditore della società garantita dai due ricorrenti, ossia il B. P. soc. Coop., ha agito in giudizio per ottenere la revocatoria di quel fondo patrimoniale, onde soddisfare il suo credito sul bene conferito nel fondo, ed ha ottenuto due sentenze favorevoli: in primo ed in secondo grado è stata disposta la revocatoria dell'atto.
2.-In particolare, la Corte di Appello di Napoli ha ritenuto, intanto, che l'annotazione fosse da presumersi, e che comunque anche se non v'era, ciò non rendeva priva di interesse ad agire la domanda della banca, in. quanto tra i presupposti dell'azione revocatoria non vi sono che il credito, il danno e la consapevolezza del debitore di arrecarlo al ricorrente.
3.-Il ricorso è basato su tre motivi, illustrati a memoria. Non vi è controricorso della Banca intimata.
Con conclusione scritta del 14/12/2022 il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
4.-I tre motivi pongono una questione comune e possono esaminarsi insieme. Essi mirano a contestare la statuizione della Corte di Appello secondo cui la mancata annotazione del fondo patrimoniale nell'atto di matrimonio, pur rendendo l'atto inopponibile ai terzi, e dunque ai creditori, non priva questi ultimi dell'interesse ad agire in revocatoria.
Il primo motivo fa valere violazione dell’articolo 100 c.p.c., ed assume difetto di interesse ad agì, e della Banca, la quale manterrebbe, secondo i ricorrenti, il potere di esecuzione sul bene: se ii conferimento in fondo patrimoniale non è alla banca opponibile per difetto di annotazione, allora non v'è interesse a renderlo anche inefficace, e la banca può soddisfarsi comunque su di esso; il secondo denuncia violazione degli articoli 162, 164 e 2644 c.c. e pone la medesima questione, sotto altro aspetto.
Con il terzo morivo i ricorrenti lamentano violazione degli articoli 2727 e 2697 c.c. Con tale motivo, essi contestano la decisione della Corte di Appello nel punto in cui ha presunto l'avvenuta annotazione del fondo patrimoniale sull'atto di matrimonio, basandola su alcuni precisi elementi: a) i due ricorrenti non avrebbero contestato il danno arrecato alla Banca; b) la Banca ha dato per scontato che il fondo patrimoniale è stato annotato.
Secondo i ricorrenti non è affatto vero che essi non hanno contestato il danno arrecato alla banca, piuttosto assumono che era onere di quest'ultima depositare l'atto di matrimonio privo della annotazione.
5.- Il ricorso è infondato nei seguenti termini.
La questione dirimente, tra quelle poste con i motivi di ricorso, è se la banca abbia interesse ad agire per ottenere la revocatoria di un atto- la costituzione di fondo patrimoniale-che comunque non è a essa opponibile per via della mancata annotazione.
La Corte dì merito nel decidere tale questione, ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte.
E' vero che il fondo patrimoniale non annotato sull'atto cli matrimonio non è opponibile ai terzi (Cass. 18870/ 2008; Cass. .24798/ 2008), è privo di effetti nei loro confronti, con la conseguenza, che per i creditori i beni conferiti nel fondo patrimoniale non sono in ·realtà mai stati conferiti, e dunque sono rimast1 nel patrimonio del debitore, che il creditore può, nelle forme ordinarie, aggredire.
Tuttavia, secondo un precedente di questa Corte: <<la mancata annotazione, a margine dell'atto di matrimonio, dell'atto di costituzione di un bene in fondo patrimoniale ovvero il difetto della relativa prova risultano irrilevanti al fine di paralizzare l'azione revocatoria promossa avverso l'iscrizione di un bene immobile nel fondo, perché il sistema di pubblicità di cui all’art. 163, comma 3, c.c. (fondato sull'annotazione, ha la finalità di rendere la convenzione matrimoniale opponibile ai terzi, ma l'azione revocatoria non ha tra i suoi elementi costitutivi la circostanza che l'atto in relazione al quale è domandata sia opponibile ai creditori>> (Cass. 6450/ 2019).
Questo principio di diritto è stato di recente ribadito da Cass. 25853/ 2020, la quale ha inoltre osservato che << la circostanza che, in difetto di annotazione a margine dell'atto di matrimonio, l'atto costitutivo non sia opponibile ai creditori non vale ad elidere il fatto che la convenzione è stata comunque posta in essere e che la stessa potrebbe divenire, in ogni momento, opponibile ai creditori tramite la successiva annotazione >>, ciò in quanto la destinazione del bene nel fondo patrimoniale, a prescindere dalla annotazione, può essere sufficiente a rendere più incerta e difficile la realizzazione del diritto.
Del resto, nell'azione revocatoria ordinaria il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore include anche il pericolo di danno, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice (Cass. 25733/ 2015), così che l'atto, anche se non opponibile al momento, può comportare un pericolo di danno a cagione della sempre concreta possibilità di annotarlo e dunque di renderlo opponibile.
Infine, la non apponibilità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale, dovuta alla mancata annotazione di quest'ultimo, è situazione diversa dalla inefficacia dell'atto a seguito delia revocazione, cosi che quest'ultima mira ad un effetto diverso: non già a rimuovere l'inopponibilità dell'atto- dovuta al difetto di pubblicità- bensì a rendere l'atto del tutto inefficace verso il creditore.
In tal modo la revocatoria assicura l'inefficacia dell'atto, anche per l'ipotesi che esso, venendo poi trascritto, risulti opponibile ai terzi.
Ciò detto la questione della avvenuta e dimostrata annotazione dell'atto resta assorbita.
6.-II ricorso va dunque rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.