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22 febbraio 2023
Spetta al Presidente fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla

Cambio di rotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con il decreto in commento.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, il Consiglio di Stato rileva che prima della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021 spettava al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell'art. 44, comma 4, c.p.a. («il giudice, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa …») e che tale competenza si giustificava con la necessità di una valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante.
Con la sentenza predetta, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, c. 4, c.p.a. limitatamente alle parole «se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante».
Con il decreto in commento, il Consiglio di Stato afferma che dopo la decisione della Corte costituzione deve ritenersi che spetti al Presidente – analogamente a quanto previsto dall'art. 93, c. 2, c.p.a. – la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, e non più al collegio per mezzo di un'ordinanza, non essendo più necessaria la valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante. L'applicazione in via analogica dell'art. 93, c. 2, c.p.a. alla situazione in esame è infatti «maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica».

Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Stato con decreto n. 161 del 15 febbraio 2023 fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell'appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l'amministrazione intimata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.