Cambio di rotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021. Lo ha precisato il Consiglio di Stato con il decreto in commento.
In un giudizio avente ad oggetto la richiesta di assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, il Consiglio di Stato rileva che prima della sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021 spettava al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell'
Con la sentenza predetta, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'
Con il decreto in commento, il Consiglio di Stato afferma che dopo la decisione della Corte costituzione deve ritenersi che spetti al Presidente – analogamente a quanto previsto dall'
Alla luce di quanto detto, il Consiglio di Stato con decreto n. 161 del 15 febbraio 2023 fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell'appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l'amministrazione intimata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.
Consiglio di Stato, sez. VII, decreto (ud. 14 febbraio 2023) 15 febbraio 2023, n. 161
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza del difensore dell’appellante con cui si chiede che con decreto presidenziale venga assegnato un termine perentorio per la rinnovazione della notifica del ricorso in appello, disponendo conseguentemente il rinvio dell’udienza pubblica fissata per il giorno 28 marzo 2023;
Rilevato che il ricorso in appello è stato notificato all’amministrazione appellata presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato e che detta amministrazione non si è costituita;
Rilevato che in base al combinato disposto degli artt. 144, comma primo c.p.c. e 11, comma terzo del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (nel testo introdotto dall’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, espressamente richiamato per i giudizi amministrativi dall’art. 10, comma terzo, della l. 3 aprile 1979, n. 103), gli atti costitutivi di una fase processuale, proposta nei confronti di amministrazioni statali e di enti pubblici patrocinati dall’Avvocatura dello Stato, vanno notificati, a pena di nullità, presso l’Avvocatura individuata in relazione alla sede dell’Autorità giudiziaria adita, ovvero, per quanto riguarda il giudizio da instaurare innanzi al Consiglio di Stato, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma;
Rilevato, quindi, che la notificazione eseguita presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato è nulla e che il vizio non è stato sanato, non essendosi costituita l’amministrazione appellata;
Ritenuto che in presenza di una notificazione nulla deve essere fissato al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della stessa, come stabilito dall’art. 44, comma 4, c.p.a. dopo la sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. limitatamente alle parole «, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,» (v. Cons. Stato, II, ord. n. 8436/2021; VII, ord. n. 10328/2022);
Considerato che fino al citato intervento della Corte costituzionale spettava pacificamente al Collegio la fissazione di un termine per la rinnovazione della notificazione in base al dato testuale dell’art. 44, comma 4, c.p.a. (“il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa …”) e che tale competenza si giustificava con la necessità di una valutazione circa la non imputabilità della nullità al notificante;
Ritenuto che dopo il menzionato intervento della Corte costituzionale tale valutazione non è più necessaria e la situazione processuale appare del tutto analoga a quella disciplinata dall’art. 93, comma 2, c.p.a., in base al quale spetta al Presidente la fissazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione che ha avuto esito negativo per il trasferimento senza comunicazione del domiciliatario;
Considerato che l’applicazione in via analogica dell’art. 93, comma 2, c.p.a. alla situazione in esame è maggiormente rispondente al principio di ragionevole durata del processo (art. 2 c.p.a., rientrante tra i principi del processo amministrativo che devono guidare l’interprete nella soluzione delle singole questioni) ed evita che per tale adempimento debba necessariamente essere fissata una udienza pubblica, senza sottrarre al Collegio ogni valutazione, anche attinente a ulteriori profili della notificazione, quale ad esempio l’accertamento della sua inesistenza;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere sulla menzionata istanza dell’appellante con decreto presidenziale, ferma restando ogni valutazione del Collegio in ordine alla sussistenza dei presupposti per la rinnovazione della notificazione;
Ritenuto, in conclusione, di fissare il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
P.Q.M.
Fissa il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione da parte dell’appellante della notificazione del ricorso in appello da eseguirsi per l’amministrazione intimata presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
La nuova udienza pubblica verrà fissata con decreto dal Presidente della Sezione.
Il presente decreto è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.