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23 febbraio 2023
ANF: nessuna disparità di trattamento tra cittadini italiani ed extra UE in sede di prova dei requisiti reddituali

La situazione reddituale è condizione legittimante e fatto costitutivo del diritto alla prestazione previdenziale e l’onere della prova grava sull’interessato, che sia cittadino italiano ovvero extracomunitario.

La Redazione

La vicenda riguarda la spettanza dell’assegno al nucleo familiare ed ha come protagonisti l’INPS da una parte e un cittadino extracomunitario, soggiornante di lungo periodo in Italia, dall’altra. Quest’ultimo lamentava il fatto che il Giudice avesse ritenuto, ai fini della concessione dell’assegno, che il dato reddituale fosse un presupposto costitutivo del diritto alla prestazione, quando invece (sempre secondo il ricorrente) esso rileva solo ai fini della sua quantificazione. Per questo motivo, il medesimo chiede il rinvio pregiudiziale alla CGUE allo scopo di verificare se sa stato violato il principio di parità di trattamento previsto dall’art. 11, lett. d), direttiva 2003/109/CE, considerando che i cittadini italiani possono provare il requisito reddituale mediante documentazione fiscale, ovvero attraverso il 730, mentre nel caso di specie il Giudice aveva escluso la rilevanza di tale documentazione.

Con l'ordinanza n. 4377 del 13 febbraio 2023, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui l'art. 2, comma 10, L. n. 89/1988, che prevede che l'assegno non spetta nel caso in cui la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, sia inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare costituisce un requisito costitutivo del diritto alla prestazione il cui onere probatorio è rimesso all'interessato.
Nessuna disparità di trattamento, quindi, rispetto ai cittadini italiani, visto che la pronuncia impugnata non ha onerato il ricorrente di doveri probatori più gravosi rispetto a quelli che ricadono in capo ai cittadini italiani. In sostanza, la Corte territoriale si era limitata a rilevare che non era stata prodotta la documentazione fiscale necessaria ai fini della prova del requisito reddituale, prova che incombe anche sui cittadini italiani ai fini della percezione dell'ANF.
Segue il rigetto del ricorso.