Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 febbraio 2023
L’opponibilità del giudicato esterno in materia tributaria

Quando un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre solo se la questione è identica in tutti i suoi aspetti.

di La Redazione
Una contribuente chiedeva la revocazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria regionale perché non aveva considerato la presenza di un giudicato per l'anno 2013 a lei favorevole e fondato sulle stesse circostanze di fatto e diritto su cui era basata la sentenza di accoglimento dell'appello da parte della Corte di Giustizia tributaria.
 
In risposta al ricorso, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia richiama la giurisprudenza costante in materia di opponibilità del giudicato esterno nel processo tributario, risalente alle Sezioni Unite del 13916/2006. Secondo tale indirizzo:
  • se da un'unica fonte derivano poste attive o passive differenti anno per anno, il giudicato coinvolge soltanto quella specifica annualità che costituisca oggetto del giudizio, e non si riflette sulle altre, articolandosi in maniera diversa gli elementi di fatto ed essendo identica solo la questione giuridica che consente di risolvere il caso concreto;
  • se un'unica imposta viene frazionata in più anni, il giudicato relativo ad una annualità coinvolge anche le altre, perché la questione è identica in tutti i suoi aspetti, divergendo solo le modalità temporali d'imputazione. Di conseguenza, quando la controversia fa riferimento agli stessi presupposti di diritto, essa «fa stato tra le parti» anche rispetto a diversi periodi di imposta solo se si riferisce anche alle stesse circostanze di fatto
 
Sulla base di ciò, con sentenza n. 129 del 23 gennaio 2023, il Giudice tributario respinge il ricorso per revocazione proposto motivando che la contribuente avrebbe dovuto provare anche l'esistenza di un elemento di fatto che aveva determinato la decisione oggetto di giudicato.