Con la nota n. 162/2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce il proprio parere in relazione alla sospensione dell'attività per violazioni sulla sicurezza di una microimpresa.
Con la nota n. 162 del 24 gennaio 2023, l'INL ha espresso parere in merito alla possibilità di adottare un provvedimento di sospensione nei confronti di una microimpresa che, nello specifico, occupava un solo dipendente “in nero”, violando di conseguenza le disposizioni relative al DVR e alla nomina del RSPP.
D'intesa con l'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'INL sottolinea che ai sensi dell'
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«per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa». |
La ratio della disposizione risiede nella volontà di escludere le microimprese dal campo di applicazione del provvedimento di sospensione, riferendosi solo alle ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.
Da ciò consegue che la suddetta esclusione non opera quando siano contestualmente evidenziate graviviolazioni prevenzionistiche, compresa la mancanza del DVR o la nomina del RSPP, le quali sono sufficienti da sole a giustificare l'adozione del provvedimento di sospensione.
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L'INL ricorda che nel caso in cui non sia stato adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, il personale ispettivo sarà comunque chiamato ad imporre ulteriori e specifiche misure finalizzate alla cessazione del pericolo per la sicurezza o la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore fino alla regolarizzazione completa anche dal punto di vista prevenzionistico. |