Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
23 febbraio 2023
Non è dovuto il contributo unificato per l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti e del concordato minore

Lo stesso vale per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitamento. Lo ha chiarito il Ministero della Giustizia in risposta al quesito sottopostogli dal Tribunale di Torino tramite il canale Filo diretto. 

La Redazione

Con provvedimento del 7 febbraio 2023, il Ministero della Giustizia ha risposto al quesito posto sul canale Filo diretto dal Tribunale di Torino sul regime fiscale a cui assoggettare la fase esecutiva delle procedure di crisi da sovraindebitamento disciplinate D.Lgs. n.14/2019 (CCII).

In particolare, è stato evidenziato che, con sentenza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 70, c. 7, CCII) e con sentenza di omologa del concordato minore (art. 80, c. 2, CCII), «il giudice dichiara chiusa la procedura», con il conseguente avvio di una fase esecutiva per la quale la cancelleria procede ad una nuova iscrizione a ruolo; analoga osservazione è stata formulata con riferimento all'art. 270, c. 1, che prevede con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Si formula pertanto il seguente quesito:

precisazione

«se, per la fase esecutiva delle procedure menzionate, sia dovuto un nuovo contributo unificato e, in caso affermativo, quale sia il relativo importo e se debba essere corrisposto dal ricorrente o se possa essere prenotato a debito».

Le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento delineate dal CCII, quali la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt.67-73) e il concordato minore (artt.74-83) hanno natura concorsuale e sono volte entrambe a risolvere la situazione di inadempimento di una determinata categoria di soggetti debitori (individuati dall'art.2, comma 1, lett.c) del CCII) non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Nel momento in cui interviene la sentenza di omologa del piano di ristrutturazione si apre una fase che ha le caratteristiche di un'appendice programmata della prima. Ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato deve essere compiuto dal debitore, sotto il controllo e la vigilanza dell'OCC, il quale, collaborando altresì all'esecuzione del piano, provvederà (nella fase conclusiva della procedura) a redigere una relazione finale, sentito il debitore, che dovrà presentare al giudice.

Concordato minore

La sua disciplina sostanzialmente ricalca in gran parte quella dettata per la ristrutturazione dei debiti del consumatore, atteggiandosi anch'essa come «una fase finalizzata ad attuare il dictum del concordato omologato che resta affidata al debitore, coadiuvato dall'OCC, che avrà altresì il compito di riferire al giudice ogni circostanza rilevante ai fini della revoca dell'omologazione (art. 82)».
Anche in questo caso, dunque, la fase esecutiva non può ritenersi scissa rispetto alla fase procedimentale che l'ha preceduta, essendo finalizzata proprio all'adempimento della proposta omologata.

Regime fiscale applicabile

Il contributo unificato di iscrizione a ruolo è dovuto «per ciascun grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale».

In conclusione, il Ministero della Giustizia risponde al quesito nei seguenti termini:

precisazione

«Per l'esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e del concordato minore, di cui agli artt. 71 e 81 del Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. n.14/2019), nonché per l'esecuzione del programma di liquidazione controllata del sovraindebitato, di cui all'art.275 del medesimo Codice, non è dovuto il pagamento di un ulteriore contributo unificato, avendo la parte già assolto l'onere fiscale al momento del deposito della domanda introduttiva della relativa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione controllata».