
Nel caso di specie, l'errata identificazione dell'imputato era limitata alla sola notifica a mezzo PEC del difensore ex art.161, c. 4, c.p.p., e dunque inidonea a determinare qualsiasi tipo di incertezza sull'identità del medesimo.
In un giudizio avente ad oggetto la condanna per omesso versamento dell'assegno di mantenimento, l'imputato ricorre in Cassazione lamentando la violazione degli
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna nei confronti di R.F. per il reato di omesso versamento dell'assegno di mantenimento a favore del foglio minorenne dal maggio 2005.
2. Avverso detta pronuncia ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso.
2.1. Con il primo deduce inosservanza della legge processuale, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., in ordine all'omessa notifica del decreto di fissazione dell'udienza in appello, per la data del 25.12.2019, in violazione dell'art. 601 cod. proc. pen., essendosi proceduto ex art. 161, commc1 4, cod. proc. pen. a seguito di un'errata identificazione dell'imputato, nel citato decreto, con il nominativo "F.S." anziché "F.R.";
2.2. Con il secondo motivo deduce la nullità della notifica all'imputato del decreto di fissazione per l'udienza del 26.5.2021 avvenuta in un luogo diverso da quello indicato con l'elezione di domicilio e conseguente erronea notifica ex art. 157 comma 8-bis cod. proc. pen. presso il difensore, pur avendo questi dichiarato di non accettare la notifica con dette modalità;
2.3. Con il terzo motivo censura l'ordinanza di rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nella forma dell'audizione testimoniale di A.M.O. (madre del ricorrente);
2.4. Con il quarto motivo rileva carenza e illogicità della motivazione in relazione all'affermata colpevolezza dell'imputato per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare per inattendibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa;
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge penale per avere la Corte subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale a favore della parte civile senza previamente verificare le condizioni economiche dell'imputato.
3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, ciel decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Motivi della decisione
1. II primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Dalla lettura degli atti, il cui accesso è consentito alla Corte di cassazione in ragione del vizio denunciato, risulta che la notifica a mezzo PEC al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen, conteneva I' errata indicazione del nome di nascita di F. ("S.", anziché "R."). Si è trattato di un mero refuso, inidoneo a determinare qualsiasi tipo di incertezza sull'identità, in quanto limitato alla sola pec, visto che il decreto di citazione a giudizio in appello è stato correttamente emesso e il medesimo difensore aveva già ricevuto il 25.10.2019 la medesima notifica "in proprio" con il nome e cognome corretto dell'imputato.
2.II secondo motivo è infondato.
L'imputato si duole di avere ricevuto la notifica del decreto di fissazione dell'udienza del 26 maggio 2021 dinnanzi alla Corte di appello di Napoli ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio e successivamente eseguita ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore.
In materia di vacatio in ius si ribadisce che la nullità assoluta ed insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. Detta nullità non ricorre, invece, nei casi in cui vi sia stata la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione a cui consegue la sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. {Sez. U, 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539).
Nel caso in esame non si verte nell'ipotesi di notificél inesistente, ma di notifica irregolare, in quanto avvenuta ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, dopo la notifica presso un indirizzo diverso dell'imputato, che, per quanto irregolare, è risultata idonea a conseguire lo scopo avendo generato comunque la conoscenza dell'atto proprio attraverso la mediazione del difensore che, infatti, non aveva eccepito alcunché dinnanzi alla Corte di appello, così sanando, ex art. 182 cod. proc. pen., la nullità, da ritenersi a regime intermedio.
3.11 terzo motivo, sulla mancata rinnovazione dell'audizione testimoniale della madre del ricorrente, è generico e reiterativo.
La Corte di appello ha argomentato, in modo logico e completo, di non avere provveduto al sollecitato incombente, che non costituisce un diritto della parte, in quanto, al di là della ritenuta eccentricità della richiesta - erroneamente collegata, da un lato all'assenza dell'imputato in primo grado e dall'altra all'inattendibilità della testimone - ha valutato la completezza della prova assunta, non meritevole di approfondimenti, anche in assenza della dimostrazione, da parte di F., della sua necessità.
4. Il quarto motivo è generico e reiterativo.
Le censure, oltre a replicare quelle già rimesse all'esame della Corte di appello, che le ha analizzate e disattese con corretti e puntuali argomenti, sono destituite di fondamento. Il ricorrente, infatti, a fronte di un figlio minorenne per il cui mantenimento dal 2017 non ha versato nulla di quanto disposto dall'Autorità giudiziaria e nei confronti del quale, come si legge anche nella sentenza di primo grado (pag. 7), ha mostrato totale disinteresse abbandonandolo persino sotto il profilo morale, esclude la propria responsabilità senza in alcun modo contrastare i solidi argomenti della sentenza impugnata e accampando una generica non credibilità della testimonianza di R.I. che, da sola, trasferendosi a casa dei propri genitori ha mantenuto il bambino per anni.
5. Il quinto motivo è aspecifico in quanto non si confronta con gli argomenti della sentenza che si limita a criticare.
La Corte di appello, con motivi puntuali e completi, dopo aver dato atto che F. si era licenziato dal lavoro, trovatogli dal suocero, il giorno stesso in cui aveva abbandonato l'abitazione familiare, a fronte di un appello fondato sul costituire il pagamento della provvisionale, per il mantenimento del proprio bambino, «un grave ostacolo nella costruzione di una migliore prospettiva di vita», aveva ritenuto paradossale il ribaltamento della prospettiva, 1·iguardante l'istituto applicato, e aveva correttamente rilevato come il giudice non fosse tenuto ad accertare preventivamente le condizioni economiche dell'imputato, salvo che non risultassero elementi oggettivi di segno contrario, non offerti nella specie.
Al contrario dal processo era risultato che F. rifiutasse negligentemente di trovare un'occupazione adeguata al mantenimento del figlio che, come noto, costituisce non solo un dovere morale, ma anche un obbligo di legge connesso alla sua condizione di genitore.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.