Ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working, il Ministero chiarisce che è possibile nominare medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, individuando tra loro un medico con funzioni di coordinamento.
La Confcommercio ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se, per garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul posto di lavoro anche per coloro che prestano la loro attività lavorativa in smart working, sia possibile per il datore di lavoro individuare, con apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti ma più vicini al domicilio o comunque al luogo ove essi lavorano in regime di smart working.
Con l’interpello n. 1/2023, il Ministero del Lavoro ha innanzitutto ricostruito il quadro normativo in materia, costituito sostanzialmente dalle seguenti disposizioni:
In particolare, l’art. 39 prevede che
«Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento». |
Ebbene, proprio ai sensi di tale disposizione, la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ritiene che il datore possa nominare più medici competenti nel caso prospettato dall’istante. Resta comunque fermo che, in caso di applicazione dell’art. 39 citato, ogni medico competente dovrà assumersi tutti gli obblighi e le responsabilità in materia ai sensi della normativa vigente.
In ogni caso, il datore di lavoro dovrà rielaborare il DVR.