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28 febbraio 2023
L’autorizzazione del passo carrabile non può essere subordinata ad una determinata categoria catastale

Lo ha ribadito il TAR Palermo con la sentenza in commento, concedendo tale diritto anche a locali non catastalmente classificati come autorimesse o box (C6).

La Redazione

La controversia trae origine dal ricorso presentato da un proprietario di due immobili contigui al fine di ottenere l'annullamento della determinazione con cui il Comune aveva negato la richiesta di mantenimento di due passi carrabili. A fondamento di tale diniego, l'Ente sosteneva che la destinazione d'uso dei locali da autorizzare non fosse compatibile con la categoria catastale C/6 (box-garage) e che i medesimi locali dovessero avere una distanza di almeno 12 metri dall'incrocio.

Con sentenza n. 93 del 16 gennaio 2023, il TAR Palermo accoglie il ricorso.
Nelle sue argomentazioni, il Tribunale ricorda anzitutto che la giurisprudenza è concorda nel ritenere che l'immobile cui il passo carrabile accede non debba appartenere ad una determinata categoria catastale. Sul punto, «la previsione di cui all'art. 46, comma 1, lett. b), del regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), in forza della quale il passo carrabile “deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli”, non implica l'appartenenza dell'area in questione ad una determinata categoria catastale, ma solo che la stessa, secondo l'apprezzamento di merito rimesso alla competente amministrazione, presenti caratteristiche tecniche e dimensionali idonee allo scopo».
Pertanto, l'autorizzazione di passo carrabile non può ritenersi subordinata alla classificazione o alla destinazione d'uso dell'immobile.