Le Sezioni Unite chiariscono che la disciplina consumeristica prevista dalla direttiva 93/13/CEE si applica solo laddove la persona fisica abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale.
Il ricorrente propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo il difetto della giurisdizione italiana per essere competente il giudice inglese, poiché egli aveva prestato fideiussione in favore della società garantita nelle vesti di consumatore, quindi la competenza giurisdizionale esclusiva doveva attribuirsi...
Svolgimento del processo
Viene proposto da P. Z. ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., nell’àmbito del giudizio intrapreso da I. S. s.p.a. contro A. A., Z. P. e la N. H. Ltd. innanzi al Tribunale di Teramo, avente ad oggetto: a) la domanda di accertamento della nullità della trascrizione dell’atto di conferimento e costituzione dei diritti di abitazione e di uso per N. P. G. di B. n. rep. (omissis), con conseguente inefficacia di alcuni atti negoziali, in ragione della loro posteriorità rispetto al sorgere del credito (atto di costituzione del fondo patrimoniale tra A. A. e Z. P. per atto pubblico in data 3 giugno 2013, conferimento in società di A. A. alla N. H. Ltd per atto pubblico in data 31 dicembre 2014); b) in subordine, l’azione revocatoria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., in ordine agli atti negoziali predetti.
In particolare il ricorrente, premesso che sulla prima domanda sussiste indubbiamente la giurisdizione italiana, ha invece chiesto la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano con riguardo alla domanda revocatoria subordinata.
Ha depositato controricorso la banca.
Il Procuratore generale ha depositato le conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi la giurisdizione italiana.
Il ricorrente ha depositato la memoria.
Motivi della decisione
1.– Il ricorrente sostiene il difetto della giurisdizione italiana, per essere competente il giudice inglese, ai sensi degli artt. 17 ss. reg. UE n. 1215/2012, in quanto egli prestò fideiussione in favore della società garantita in veste di consumatore, donde la competenza giurisdizionale esclusiva dell’autorità giudiziaria dello Stato membro, in cui egli è domiciliato.
Precisa che, nonostante l’uscita del Regno Unito dalla Unione europea, resta applicabile il predetto regolamento, in forza dell’art. 5 c.p.c., che dunque fissa la competenza giurisdizionale in capo al giudice dello Stato estero, in cui risiede.
2.– L’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la Suprema Corte, chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l’applicazione della predetta disciplina (ex multis, Cass., sez. un., 27 gennaio 2020, n. 1717).
3.– Il ricorrente invoca l’art. 18, par. 2, reg. UE n. 1215/12, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, secondo cui «L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
In tal modo, egli reputa inapplicabile la disposizione generale dell’art. 7, par. 1, lett. a), secondo cui «Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio…».
4.– Reputa il Collegio che la prima disposizione richiamata resti inapplicabile e che debba essere invece dichiarata la giurisdizione italiana sulla base della seconda.
La Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell’applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore.
Superando l’automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l’adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata».
Onde, alla luce di tali premesse, la Corte ha stabilito che «Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società» (Corte di giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, Tarcau; 14 settembre 2016, C-534/15, Dumitras).
Ne deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito.
Questa Corte ha dunque in varie occasioni preso già atto delle citate decisioni della Corte di giustizia europea (v. Cass. n. 742 del 2020; Cass. n. 32225 del 2018).
Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come non consumatore.
Ma appunto tali decisioni, certamente da condividere e da applicare per il principio della primazia degli orientamenti della giurisprudenza eurounitaria, conducono nella specie ad escludere la qualifica di consumatore.
Ed invero, nella specie sussistono elementi positivi e concreti per ritenere che il fideiussore abbia contrattato a fini che esulano la sua sfera privata e convergono, invece, ai fini dell’attività professionalmente svolta dal medesimo e dalla consorte.
La fideiussione è stata prestata in favore dei debiti della D. I. D. s.r.l. unipersonale, ma l’assunto secondo cui si tratterebbe di “un favore alla moglie” e di attività solo privata non ha pregio, in una con la pretesa qualità di semplice consumatore, che agiva come tale.
Il ricorrente dal 2010 è socio e titolare di cariche sociali in una serie di società – D. A. & P. s.r.l., P. D. s.r.l., di cui è amministratore unico, F. s.r.l. (doc. 5 ex art. 369 c.p.c. corrispondente ai docc. nn. 1 e 2 allegati alla nota di deposito, prodotti da parte attrice in data 6 giugno 2022 nel giudizio di merito) – aventi sede in M. S.’A. e G., entrambe in provincia di T., così come la società garantita.
A ciò si aggiungano i documenti, del pari in atti, consistenti in un articolo del 12 ottobre 2012 dell’I. I. di C. di S. P., in cui la società D. I.D. viene appunto ricondotta all’«architetto P. Z.» (doc. 10 ex art. 369 c.p.c. che corrisponde al doc. 7 delle produzioni in data 6 giugno 2022); sempre al medesimo tale società viene ricollegata in un documento de “La M. I.” del 17 ottobre 2012 (doc. 11 ex art. 369 c.p.c. che corrisponde al doc. 8 delle produzioni in data 6 giugno 2022); dal sito del Governo italiano, prodotto dalla banca attrice in primo grado, risulta associato il nome del rappresentante Z. P., con indirizzo mail dominio (omissis) e sito (omissis) (doc. 12 ex art. 369 c.p.c. che corrisponde al doc. 9 delle produzioni in data 6 giugno 2022); nell’articolo I. I. D. S. del 21 dicembre 2010 si tratta di un «incontro creativo con l’architetto e designer di fama mondiale P. Z., fondatore e CEO di D. I. D. (Italia)», ed ancora si parla delle sue aziende «D. I. D.» e «D. I.D.» (doc. 13 ex art. 369 c.p.c. che corrisponde al doc. 10 delle produzioni in data 6 giugno 2022).
Da tali elementi emerge, in modo inequivoco, la sussistenza dello strettissimo collegamento della garanzia alla stessa attività professionale del garante, escludendo che si tratti di un contratto a fini privati.
I requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica al ricorrente vanno, dunque, esclusi, per la sua peculiare posizione nella vicenda in esame, dovendo negarsi che egli abbia concluso il contratto quale un consumatore ed avendo, al contrario, agito nell’àmbito della sua attività professionale, stipulando il contratto di garanzia per finalità tutt’altro che estranee alla stessa, ma proprio, invece, per rafforzare la propria posizione sul mercato, onde allo svolgimento di quella la prestazione della fideiussione si presenta come strettamente funzionale, costituendo proprio un atto espressivo di tale attività.
5.– In conclusione, deve essere dichiarata la giurisdizione italiana sulla controversia e la causa rimessa innanzi al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso del giudizio. La liquidazione delle spese viene demandata al giudice del merito.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano nella causa e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Teramo per l’ulteriore corso, nonché per la liquidazione delle spese del presente procedimento.