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28 febbraio 2023
PAT: quali sono i termini previsti per il deposito degli atti processuali?

Ricordando quanto recentemente affermato in materia dal Consiglio di Stato, il TAR Catania risponde al quesito.

Una società impugna il decreto dirigenziale con cui un Consorzio aveva revocato il bando e la conseguente proposta di aggiudicazione in favore dell'istante della gara per l'affidamento della gestione di alcuni servizi. Il Consorzio si è costituito eccependo l'inammissibilità del ricorso poiché proposto avverso la mera proposta di aggiudicazione, atto privo di lesività in quanto destinato ad essere superato dall'aggiudicazione, unico provvedimento sindacabile da parte del giudice amministrativo.
 
Con sentenza n. 474 del 16 febbraio 2023, Il TAR Catania si sofferma, in via preliminare, sulla questione dei termini previsti per il deposito degli atti processuali nel processo amministrativo telematico.
 
Al riguardo, la sezione Terza rammenta quanto stabilito dalla recente sentenza. n. 7977/2022 del Consiglio di Stato, secondo cui dal combinato disposto degli artt. 73, comma primo, c.p.a. e 4, comma quarto, disp. att. c.p.a. si deduce che «il deposito con il processo amministrativo telematico (PAT) è possibile fino alle ore 24.00, ma se effettuato l'ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell'art. 73 c.p.a., ove avvenga oltre le ore 12 (id est, l'orario previsto per i depositi prima dell'entrata in vigore del PAT), si considera - ai fini della garanzia dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche - effettuato il giorno successivo, ed è quindi tardivo». Dunque «il termine ultimo di deposito alle ore 12 (..) permane, anche all'indomani dell'entrata in vigore del PAT, come termine di garanzia del contraddittorio tra le parti e della corretta organizzazione del lavoro del collegio giudicante».
 
Passando al caso in esame, il deposito di alcuni documenti processuali (memorie e allegati nonché ulteriore documentazione) da parte dalla ricorrente è avvenuto in violazione di quanto appena esposto. Più nello specifico, per quanto riguarda i documenti, oltre il termine (dimidiato) di venti giorni prima della data di fissazione dell'udienza, mentre con riguardo alla memoria conclusiva, oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile. Degli stessi non può, pertanto, tenersi conto ai fini della decisione.