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28 febbraio 2023
Il caso processuale: decreto ingiuntivo su lavori di manutenzione straordinaria senza la preventiva costituzione del fondo
In fase di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice può sindacare la legittimità del credito condominiale in assenza di apposito fondo obbligatorio ex art. 1135, comma 1, n. 4 c.c.?
La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia condominiale

ilcaso

Con decreto ingiuntivo, il Giudice di Pace aveva ingiunto ai condomini il pagamento della somma relativa alle spese condominiali connesse a lavori di manutenzione straordinaria a carico dell'unità immobiliare di loro proprietà, facente parte del Condominio opposto. Nel giudizio di merito, il giudicante respinge l'opposizione. Avverso tale provvedimento, i condomini propongono appello, eccependo che il Condominio aveva violato l'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. Gli appellanti, difatti, sostenevano che i lavori approvati dall'assemblea, in quanto straordinari, avrebbero dovuto essere eseguiti nel rispetto di taluni adempimenti obbligatori, come la preventiva costituzione di un fondo speciale per l'accantonamento delle somme di denaro necessarie al pagamento di tali lavori. Gli opponenti lamentavano che l'amministratore aveva dato corso ai lavori senza attendere la costituzione del fondo speciale e provvedendo al pagamento dei lavori attingendo al conto corrente ordinario del condominio.

La normativa risolutiva

legislazione

L'art. 1134 n. 4) c.c. prevede che l'assemblea dei condomini provvede che alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.

La procedura

esempio

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione - mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137, secondo comma, c.c. nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione. Tuttavia, l'eccezione con la quale l'opponente deduca l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, senza chiedere una pronuncia di annullamento di tale deliberazione, è inammissibile e tale inammissibilità va rilevata e dichiarata d'ufficio dal giudice (Cass. civ., S.U., 14 aprile 2021, n. 9839).

La soluzione del giudice

ildiritto

Anche se gli opponenti avevano impugnato le delibere, tuttavia, secondo il Condominio, entrambi i procedimenti coltivati in via giudiziale si erano conclusi con il rigetto delle domande avversarie e la condanna alle spese di lite. Non solo. Il Condominio aveva dato atto del rigetto degli appelli alle sentenze in questione. Se ne deduce che le deliberazioni dell'assemblea, anche quando impugnate, non avevano perso efficacia e che l'amministratore aveva azionato la pretesa di pagamento in via monitoria in relazione a crediti condominiali per lavori straordinari approvati e, quindi, non contestabili - in via di eccezione - in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Per meglio dire, il motivo di opposizione relativo alla violazione dell'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. era inammissibile. Gli opponenti in primo grado avevano, infatti, sostenuto che l'amministratore aveva intrapreso un'azione di recupero dei crediti condominiali illegittima perché non era stato regolarmente costituito il fondo speciale previsto dall'art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. Il motivo di doglianza si doveva tradurre in motivo d'impugnazione di delibera condominiale e non poteva essere presentato in via di eccezione in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. 

In definitiva, il giudicante ha revocato il decreto ingiuntivo per intervenuto pagamento da parte degli opponenti degli importi ingiunti successivamente alla notifica del decreto ingiuntivo, confermando la condanna degli opponenti (ora appellanti) alla debenza degli importi ingiunti e delle spese liquidate con l'ingiunzione e il primo grado di giudizio.