Nessun licenziamento illegittimo. La documentazione proveniente dal procedimento penale avviato per lo stesso fatto non ha infatti la stessa valenza sul piano della responsabilità disciplinare del dirigente medico.
La Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale, rigettando la domanda proposta dall'attuale ricorrente nei confronti dell'azienda ospedaliera presso la quale prestava servizio come dirigente medico presso l'unità di cardiologia volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in relazione alle condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare tenute in occasione degli eventi che avevano portato al decesso un paziente. Nello specifico, si addebitava al dirigente medico il fatto di aver completamente delegato a uno specializzando del primo anno la compilazione della cartella clinica del paziente in questione, la quale era rimasta incompleta. Inoltre, lo stesso non aveva effettuato la valutazione del rischio chirurgico, né una valutazione multidisciplinare nonostante il caso lo richiedesse.
Contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli, il dirigente medico propone ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l'omesso esame di un fatto decisivo e cioè la mancata considerazione della documentazione proveniente dal procedimento penale intrapreso a carico dello staff medico per la medesima vicenda. Tale documentazione, secondo il ricorrente, avrebbe portato ad escludere la sua responsabilità per la morte del paziente.
Con la sentenza n. 5648 del 22 febbraio 2023, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda il suddetto motivo di ricorso, la Cassazione lo dichiara inammissibile poiché la documentazione invocata non risulta decisiva, nonostante sia stata riconosciuta come rilevante per escludere la sua responsabilità sul piano penale. Essa, infatti, non ha la stessa valenza dal punto di vista disciplinare, sia per quanto concerne l'omissione di controllo del personale del reparto, sia per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo previsto da una circolare interna dell'azienda ospedaliera circa la convocazione del paziente.
In tale contesto, gli Ermellini richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che incontrano come unico limite quello di indicare le ragioni del suo convincimento.
Segue il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
- Con sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e rigettava la domanda proposta da A.A. nei confronti dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Sant'Anna e San Sebastiano di (Omissis), avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all'odierno ricorrente, dirigente medico di secondo livello, cardiologo e direttore della UOC di Cardiologia Interventistica dell'Azienda Ospedaliera, in relazione alle condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare tenute in occasione degli eventi che avevano portato al decesso di un paziente; si addebitava al ricorrente medesimo e al dirigente presente in servizio di aver completamente delegato ad uno specializzando del primo anno la compilazione della cartella clinica, rimasta incompleta; inoltre, l'odierno ricorrente aveva omesso la valutazione del rischio chirurgico e la convocazione dell'(Omissis) nonostante che il caso avesse bisogno di una valutazione multidisciplinare.
- La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto che ciascuno degli addebiti contestati fosse di per sè idoneo, anche da solo, a giustificare l'irrogata sanzione espulsiva.
- Per la cassazione di tale decisione ricorre il A.A., affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'Azienda Ospedaliera.
Motivi della decisione
- Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 7, 55 bis, e Cost. 24, imputa alla Corte territoriale il mancato rispetto del principio di specificità della contestazione e del diritto di difesa, per aver ritenuto irrilevante sotto tale profilo la mancata consegna in visione - all'odierno ricorrente - della cartella clinica;
Con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in una con la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta a carico della Corte territoriale la mancata considerazione, ai fini del decidere, di documentazione proveniente dal procedimento penale avviato a carico dello stesso staff medico in relazione alla vicenda del medesimo paziente, documentazione che a suo avviso rivestirebbe rilievo decisivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del ricorrente circa l'esito letale della vicenda, di modo che l'omissione stessa si concreterebbe nell'inosservanza della regola processuale che impone la valutazione della controversia iuxta alligata et probata;
Il primo motivo è infondato, avendo la Corte territoriale puntualmente valutato la mancata consegna al ricorrente della cartella clinica sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa, escludendone la rilevanza con riguardo al complesso degli addebiti, per essere stata questa correttamente circoscritta al primo degli addebiti, attinente all'incompletezza della cartella clinica e non preso in considerazione ai fini del decidere, come, in fin dei conti, ammette lo stesso ricorrente che, come esattamente rilevato dalla Corte territoriale, non ha contestato nella loro oggettività gli altri due addebiti, cioè l'omissione di controllo del personale addetto al reparto e la mancata convocazione dell'(Omissis), in relazione ai quali il mancato esame della cartella clinica non menomava il diritto di difesa; si sostiene in ricorso che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte d'appello, l'esame della cartella clinica sarebbe stato di fatto idoneo a smentire gli altri due addebiti disciplinari, ma si tratta di considerazione che sconfina nel merito, in quanto tale non spendibile in sede di legittimità;
Inammissibile si rivela il secondo motivo per non risultare decisiva la documentazione invocata, che, se riconosciuta rilevante al fine di escludere la responsabilità penale del ricorrente, per non essere quella allo stesso attribuibile al di là di ogni ragionevole dubbio, non riveste la stessa valenza relativamente alla responsabilità disciplinare, cui rimandano gli addebiti contestati sia per quel che riguarda l'omissione di controllo del personale del reparto sia per quanto attiene all'inosservanza dell'obbligo sancito da una circolare interna all'Azienda Ospedaliera della convocazione dell'(Omissis); per l'effetto, valga l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex aliis, Cass. n. 17702/2015 e Cass. n. 13485/2014), per cui le determinazioni e le valutazioni istruttorie "involgono apprezzamenti di fatto riservati al Giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata".
Il ricorso va, dunque, rigettato;
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.