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1 marzo 2023
Cartella clinica compilata male dallo specializzando, il paziente muore: risponde il medico tutore

Nessun licenziamento illegittimo. La documentazione proveniente dal procedimento penale avviato per lo stesso fatto non ha infatti la stessa valenza sul piano della responsabilità disciplinare del dirigente medico.

La Redazione

La Corte d'Appello di Napoli confermava la decisione del Tribunale, rigettando la domanda proposta dall'attuale ricorrente nei confronti dell'azienda ospedaliera presso la quale prestava servizio come dirigente medico presso l'unità di cardiologia volta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli in relazione alle condotte ritenute rilevanti sul piano disciplinare tenute in occasione degli eventi che avevano portato al decesso un paziente. Nello specifico, si addebitava al dirigente medico il fatto di aver completamente delegato a uno specializzando del primo anno la compilazione della cartella clinica del paziente in questione, la quale era rimasta incompleta. Inoltre, lo stesso non aveva effettuato la valutazione del rischio chirurgico, né una valutazione multidisciplinare nonostante il caso lo richiedesse.
Contro la decisione della Corte d'Appello di Napoli, il dirigente medico propone ricorso in Cassazione lamentando, tra le altre cose, l'omesso esame di un fatto decisivo e cioè la mancata considerazione della documentazione proveniente dal procedimento penale intrapreso a carico dello staff medico per la medesima vicenda. Tale documentazione, secondo il ricorrente, avrebbe portato ad escludere la sua responsabilità per la morte del paziente.

Con la sentenza n. 5648 del 22 febbraio 2023, la Suprema Corte rigetta il ricorso.
Per quanto riguarda il suddetto motivo di ricorso, la Cassazione lo dichiara inammissibile poiché la documentazione invocata non risulta decisiva, nonostante sia stata riconosciuta come rilevante per escludere la sua responsabilità sul piano penale. Essa, infatti, non ha la stessa valenza dal punto di vista disciplinare, sia per quanto concerne l'omissione di controllo del personale del reparto, sia per quanto riguarda l'inosservanza dell'obbligo previsto da una circolare interna dell'azienda ospedaliera circa la convocazione del paziente.
In tale contesto, gli Ermellini richiamano l'orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni istruttorie involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito che incontrano come unico limite quello di indicare le ragioni del suo convincimento.
Segue il rigetto del ricorso.

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