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28 febbraio 2023
Il gestore di una piattaforma online è debitore dell’IVA

Con la sentenza in commento, la CGUE avvalora le conclusioni dell'avvocato generale Rantos affermando che il prestatore di servizi deve essere considerato soggetto passivo ai sensi della direttiva IVA.

La Redazione

Una società registrata nel Regno Unito a fini IVA, gestisce su Internet la piattaforma di social network “Only Fans”, la quale si rivolge a utenti in tutto il mondo suddivisi in “creatori” e “fans”. Detta società si occupava della riscossione e distribuzione dei pagamenti dei fan, addebitando ai creatori, mediante detrazione, il 20% delle somme versate dai propri fan, applicando e contabilizzando l'IVA su una base imponibile data dalla detrazione del 20%.
L'Amministrazione tributaria notificava alla società degli avvisi di accertamento relativi all'IVA dovuta, in quanto non aveva ritenuto che essa potesse essere assolta sulla base della suddetta detrazione, bensì sulla totalità delle somme versate dai fan.

La società ricorre dinanzi all'Autorità giudiziaria del Regno Unito contestando la validità della base giuridica degli avvisi di accertamento, ossia una disposizione di un regolamento di esecuzione del Consiglio dell'UE diretto a precisare la direttiva IVA.
La questione viene rimessa alla CGUE, alla quale viene chiesto se la disposizione controversa sia invalida nella misura in cui il Consiglio avrebbe integrato o modificato la direttiva IVA, eccedendo così le competenze di esecuzione conferitegli.

La direttiva IVA stabilisce che il soggetto passivo che, nell'ambito di una prestazione di servizi, agisce in qualità di intermediario in nome proprio, ma per conto di terzi, si presume essere il prestatore di tali servizi quando autorizzi la fatturazione al destinatario o la prestazione di tali medesimi servizi o stabilisca le condizioni generali di tale prestazione.

Con la sentenza nella causa C-695 del 28 febbraio 2023, la CGUE avalla le conclusioni dell'avvocato generale Rantos affermando che il Consiglio, adottando la disposizione controversa del regolamento di esecuzione, si è limitato a precisare la direttiva IVA, senza integrarla né modificarla.
Pertanto, dall'esame della questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della disposizione controversa del regolamento di esecuzione.

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