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1 marzo 2023
La Questura non può ammonire il condòmino per condotte petulanti poste in essere nell’ambito di rapporti condominiali

Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto che le condotte connotate da insistenza non hanno integrato uno degli eventi tipici della persecuzione in quanto non aggressive nonché limitate all'ambito dei rapporti tra condòmina dissenziente e amministratrice condominiale.

di La Redazione
La Questura, a seguito di alcune segnalazioni ricevute da un'amministratrice di condominio in relazione ad una serie di comportamenti tenuti da una condòmina, ritenuti integrare lo stalking, ha notificato a quest'ultima un verbale di ammonimento affinché tali azioni cessassero. In particolare, si fa riferimento a:
  • la produzione di una copiosa corrispondenza indirizzata dalla condòmina all'amministratrice di condominio, avente ad oggetto l'utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condomino;
  • l'effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio, forieri di defatiganti discussioni;
  • l'esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell'operato dell'amministratrice di condominio.
La condòmina impugna così il provvedimento in questione davanti al TAR Lazio lamentando, tra più motivi, che le condotte a lei ascritte costituirebbero legittimo esercizio di diritti e facoltà connessi alla qualità di condomino.
 
Con sentenza n. 1684 del 30 gennaio 2023, la sezione Terza rammenta innanzitutto in cosa consiste l'ammonimento della Questura: un provvedimento discrezionale volto ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, che deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990. Tale provvedimento deve trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona.
 
Ciò detto, la Questura ha, nel caso di specie, posto a fondamento dell'ammonimento condotte che non possono essere considerate, nemmeno con l'utilizzo di logiche di tipo probabilistico, molestie ovvero atti persecutori. Emerge, infatti, dagli atti che i comportamenti contestati all'odierna ricorrente, pur se connotati da insistenza e petulanza, sono limitati all'ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra amministratore e condòmino dissenziente – e non hanno il carattere di aggressività e offensività, non risultando, quindi, sufficienti ad integrare uno degli eventi tipici del delitto di stalking. Risulta, dunque, evidente che il provvedimento impugnato sia stato emanato in assenza dei presupposti previsti dall'art. 8 della L. n. 38/2009.
 
Per tali ragioni, con sentenza n. 1684 del 30 gennaio 2023, il TAR Lazione accoglie il ricorso ed annulla il provvedimento impugnato.