Nel caso di specie, il TAR Lazio ha ritenuto che le condotte connotate da insistenza non hanno integrato uno degli eventi tipici della persecuzione in quanto non aggressive nonché limitate all'ambito dei rapporti tra condòmina dissenziente e amministratrice condominiale.
- la produzione di una copiosa corrispondenza indirizzata dalla condòmina all'amministratrice di condominio, avente ad oggetto l'utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condomino;
- l'effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio, forieri di defatiganti discussioni;
- l'esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell'operato dell'amministratrice di condominio.
TAR Lazio, sez. III, sentenza (ud. 6 dicembre 2022) 30 gennaio 2023, n. 1684
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
La ricorrente ha impugnato il verbale di ammonimento in epigrafe, deducendo le seguenti censure:
1. Illegittimità della procedura per violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009 - Violazione di legge - Nullità insanabile per OMESSA NOTIFICA del provvedimento dell’ammonimento n. -OMISSIS-;
2. Eccesso di potere per violazione della procedura e violazione di legge nello specifico dell’art. 24 della Legge n. 241/1990 – Inserimento del divieto di accesso agli atti nella comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/1990 - Violazione dell’art. 97 Costituzione;
3. Violazione e/o errata valutazione per falsa applicazione di legge in merito ai requisiti riguardanti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all’art. -OMISSIS-. e dell’art. 8 della legge n. 38/2009;
4. Contraddittorietà, illogicità ed omessa motivazione in merito agli elementi addotti nella memoria difensiva.
Con il primo ordine di motivi, la ricorrente ha censurato la mancata notifica del provvedimento di ammonimento emesso dal Questore n. -OMISSIS-, non allegato al verbale redatto dall’Ufficiale di P.S. e notificato.
Con il secondo ordine di motivi, la ricorrente ha lamentato la compromissione e la limitazione delle garanzie partecipative previste dagli articoli 7 e 24 della Legge nr. 241/1990.
Con il terzo motivo di doglianza, la ricorrente ha dedotto che le condotte a lei ascritte, e poste a fondamento del provvedimento di ammonimento, costituiscono legittimo esercizio di diritti e facoltà connessi alla qualità di condomino.
Infine, con l’ultimo ordine di motivi, la ricorrente ha censurato la mancata considerazione, nella motivazione del provvedimento impugnato, delle osservazioni e difese partecipate in corso di procedimento.
Il Ministero dell’Interno si è costituito depositando una documentata e dettagliata relazione sui fatti di causa, chiedendo la reiezione del gravame.
Con ordinanza nr. -OMISSIS- il Collegio ha accolto l’istanza di concessione delle misure cautelari, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato.
All’udienza del 6 dicembre 2022 il ricorso è stato introitato per la decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, in relazione al terzo motivo, che concernendo il merito del rapporto assorbe ogni altra censura.
Giova premettere che alla stregua della disciplina dettata dall'art. 8, comma 2, del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge, con modificazioni, dalla l. 23 aprile 2009, n. 38, l'ammonimento orale è una misura deputata a svolgere una funzione avanzata di prevenzione e di dissuasione dei comportamenti sanzionati dall'art. -OMISSIS-..
Ai fini della sua emissione, pertanto, non è richiesta la piena prova della responsabilità dell'ammonito per le ipotesi di reato perseguite dal menzionato art. -OMISSIS-., ma il provvedimento monitorio può trovare sostegno in un quadro istruttorio da cui emergano, anche sul piano indiziario, eventi che recano un vulnus alla riservatezza della vita di relazione o, su un piano anche solo potenziale, all'integrità della persona (v.,-OMISSIS-).
Anche all'ammonimento, infatti, deve applicarsi quella logica dimostrativa a base indiziaria e di tipo probabilistico che, come la Sezione ha ribadito di recente (-OMISSIS-), informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione.
Tutto ciò premesso, proprio per questo l'ammonimento della Questura è un provvedimento discrezionale (v-OMISSIS-), chiamato ad effettuare una delicata valutazione delle condotte poste in essere dallo stalker in funzione preventiva e dissuasiva, e deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Mai come per i provvedimenti aventi natura preventiva e anticipatoria l'obbligo di motivazione è essenziale nel nostro ordinamento ad evitare che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d'autore e integrino, così, altrettante "pene del sospetto" (-OMISSIS-.
Ora, nel caso di specie, la Questura ha posto a fondamento dell’ammonimento condotte che non possono essere considerate - nemmeno adottando una logica di tipo probabilistico su base indiziaria tipica del diritto amministrativo della prevenzione – molestie, ovvero atti persecutori.
Emerge infatti dagli atti di causa e dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato che le condotte contestate, pur se connotate da insistenza o petulanza, sono limitate all’ambito dei rapporti condominiali – in particolare tra Amministratore e condomino dissenziente – non risultando dagli atti specifici comportamenti volti a determinare, direttamente nei confronti della persona che ha effettuato l’esposto, uno degli eventi tipici del delitto di cui all’art.-OMISSIS-
In particolare, l’ammonimento impugnato è scaturito dalla segnalazione di -OMISSIS-, amministratrice del condominio ove risiede la ricorrente, in relazione ai comportamenti posti in essere da quest’ultima, ritenuti integrare le condotte previste dall’art.-OMISSIS-
Le riferite condotte persecutorie si sarebbero concretate:
- nella produzione di una copiosa corrispondenza (mail, pec, raccomandate) indirizzata dalla ricorrente all’amministratrice di condominio, avente ad oggetto l’utilizzo strumentale di diritti e facoltà connessi con la qualità di condomino;
- nell’effettuazione di continui interventi durante le assemblee di condominio, forieri di defatiganti discussioni;
- nell’esternazione di plurime manifestazioni di sfiducia nei confronti dell’operato dell’amministratrice di condominio.
Ebbene, rileva il Collegio che in realtà l’oggetto della corrispondenza ha sempre riguardato questioni condominiali, in specie riferite al riparto delle spese, così come gli interventi posti in essere durante le assemblee condominiali.
Quanto alle ulteriori iniziative giudiziarie ed extragiuiziarie, poste in essere dalla ricorrente nei confronti degli altri condomini o dell’amministratrice di condominio, le stesse rientrano – come la stessa Questura ha ammesso nella motivazione del provvedimento – nell’ambito dei diritti e delle facoltà del condomino dissenziente e non risultano poste in essere con modalità offensive o aggressive, apparendo pertanto inidonee ad ingenerare nel destinatario uno degli eventi tipici propri del reato p. e p. dall’art.-OMISSIS-
Per tali ragioni, risulta evidente che il provvedimento impugnato è stato emanato in assenza dei presupposti previsti dall’art. 8 della legge n. 38/2009.
Tanto determina l’accoglimento del ricorso e l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Ministero dell’interno al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente e le liquida nella misura di € 1.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.