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1 marzo 2023
Non basta la dichiarazione di smarrimento della cartella clinica del paziente, l’ospedale deve attestare di averla cercata

Illegittimo il tacito diniego dell'Amministrazione dinanzi alla richiesta di accesso alla cartella clinica da parte del ricorrente: essa, infatti, deve attestare, assumendosene la responsabilità, che i documenti non esistono oppure che sono stati smarriti e quali ricerche sono state eseguite per reperirli.

La Redazione

Il ricorso in esame scaturisce dalla richiesta del ricorrente di riconoscere il suo diritto di accesso alla cartella clinica redatta dai sanitari in occasione delle cure a lui prestate per via dell'incidente stradale subito. L'accesso a tale documentazione, infatti, aveva per lui importanza fondamentale per poter chiedere alla compagnia assicurativa del danneggiante il risarcimento dei danni subiti, danni che erano desumibili dai verbali dell'ambulanza inseriti appunto nella cartella clinica. Tuttavia, l'Amministrazione era rimasta inerte alla sua richiesta, sul presupposto che la cartella clinica era stata smarrita, ed è per questo che il ricorrente si rivolge al TAR lamentando l'illegittimità di tale tacito diniego al suo diritto di accesso.

Con la sentenza n. 899 dell'8 febbraio 2023, il TAR Napoli dichiara il ricorso fondato, rilevando come la nota con la quale l'azienda sanitaria aveva comunicato di aver denunciato lo smarrimento della cartella clinica del ricorrente e di aver avviato le ricerche in tal senso non sia sufficiente a ritenere adempiuti gli obblighi che derivano dall'istanza di accesso agli atti.
Innanzitutto, il TAR precisa che nel caso di specie i termini per la conservazione dei documenti dipendono dal piano di conservazione specifico di cui all'art. 68 d.P.R. n. 445/2000, nonché dalle altre disposizioni regolamentari e statutarie provenienti dalla stessa Amministrazione.
In ogni caso, poi, il TAR sottolinea che in situazioni come quella in oggetto, l'Amministrazione è tenuta ad eseguire con la massima diligenza e accuratezza sollecite ricerche per ritrovare i documenti richiesti e deve dar conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, delle responsabilità eventualmente connesse a tale mancanza e dell'adozione di atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento o l'irreperibilità definitiva dei documenti.
Alla luce di ciò, non basta dunque la mera dichiarazione che i documenti richiesti non siano stati trovati, poiché è necessario che l'Amministrazione rilasci una vera e propria attestazione di cui se ne assume la responsabilità che chiarisca i seguenti punti:

  • Se i documenti oggetto di richiesta non esistono oppure sono stati smarriti o comunque non sono stati trovati;
  • In quest'ultimo caso, quali ricerche siano state eseguite.

Non essendo stata rilasciata nel caso concreto alcuna attestazione di tal fatta, il TAR Napoli accoglie il ricorso ed ordina all'Amministrazione di provvedere sull'istanza di accesso nei termini indicati entro 30 giorni.