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2 marzo 2023
Non compete all’ARERA stabilire i criteri di individuazione degli impianti “minimi” per la chiusura del ciclo dei rifiuti

Secondo il TAR Milano, l'Autorità ha poteri regolatori solo in materia tariffaria.

La Redazione

Con sentenza n. 486 del 24 febbraio 2023, il TAR Milano annulla, per incompetenza, una delibera con cui l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) aveva, con un atto generale, identificato i criteri di individuazione degli impianti cd. “minimi”, cioè indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti, da tener distinti dagli impianti di chiusura del ciclo cd. “aggiuntivi”.

A fondamento della sua decisione, il TAR sostiene che la fissazione dei criteri predetti non rientra nelle competenze dell'autorità, dotata di poteri regolatori solo in materia tariffaria ex art. 1, c. 527, L. n. 205/2017.
Secondo il TAR, l'ARERA ha violato il riparto di competenze tra Stato e regioni, ed in particolare «ha invaso l'ambito di competenza che il legislatore statale ha assegnato allo Stato ed in particolare al Ministero individuato dall'art. 198 bis del D.lgs. 152/2006 in relazione ai contenuti di cui al Programma nazionale per la gestione dei rifiuti; - ha attribuito, di fatto, alle Regioni poteri che il legislatore statale non ha, recta via, assegnato agli enti regionali (cfr. art. 196 del D.lgs. 152/2006), traslando quanto dovrebbe essere definito in sede nazionale in un ambito locale in piena violazione delle competenze dello Stato (cfr. art. 195 del Codice dell'ambiente), e allontanandosi dall'obiettivo del riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale».

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