
La Cassazione risponde al quesito con l'ordinanza in commento.
La Corte d'Appello di Roma respingeva l'impugnazione proposta contro la decisione del Tribunale che aveva disposto la separazione tra i coniugi Tizio e Caia e il riconoscimento a quest'ultima dell'assegno di mantenimento.
Durante il giudizio di separazione, Tizio aveva disposto la chiusura strumentale delle due società di...
Svolgimento del processo
1.- Con sentenza pubblicata il 10 dicembre 2020 la Corte di appello di Roma ha respinto l'appello avverso la decisione di primo grado, resa del giudizio di separazione personale tra i coniugi AP e MG
Segnatamente, per quanto interessa, respinte le contrapposte domande di dichiarazione di addebito della separazione, era stato posto a ,carico di AP l'assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di euro 2.000,00= mensili, oltre deguamento ISTAT, ritenuti non dimostrati i minori redditi percepiti dal 2012 in poi dal p e strumentale la chiusura ln epoca corrispondente alla separazione delle due società di cui era effettivo titolare, senza che ne fossero stati documentati i bilanci e la consistenza patrimoniale.
AP ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; MG ha replicato con controricorso; FP è rimasta intimata.
Entrambe le parti costituite hanno depositato memorie.
É stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis cod.proc.civ., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.
Motivi della decisione
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell'art.116 cod.proc.civ. e l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, in merito al mancato accoglimento della domanda di addebito. A parere del ricorrente, una volta esclusa la addebitabilità della separazione a suoi comportamenti, la Corte di appello avrebbe dovuto dedurre dalla condotta della moglie, desumibile dalle testimonianze raccolte, la responsabilità di questa per la separazione.
2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.116 cod.proc.civ ., deducendo l'erroneità della sentenza laddove ha confermato l'assegno di mantenimento per la moglie dell'importo di euro 2.000,00=, assumendo in maniera generica che non sarebbero stati ben valutati gli elementi indiziari a suo carico e che non sarebbero stati valutati correttamente gli elementi probatori acquisiti in merito alle condizioni economico/patrimoniali della moglie.
3.1.- I motivi, da trattare congitmtamente, sono inammissibili.
3.2.- La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 cod.civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Cass. n. 12196 del 16/05/2017; Cass. n. 16809 del 24/06/2019); quanto alla determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento «L'art. 156, comma 2, c.c., stabilisce che il giudice debba determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili "a priori", ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi.» (Cas. n. 605 del 12/01/2017; Cass. n. 975 del 20/01/2021; Cass. n. 4327 del 10/02/2022).
3.3.- La decisione impugnata risulta conf0rme agli anzidetti principi e la deduzione svolta per violazione dell'art.116 cod.civ., sia nel primo che nel secondo motivo, è inammissibile perché
<<In tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza pfiobatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (Cass. Sez. U. n. 20867 del 30/09/2020) e perché «Il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice di merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norma processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 360, comma 1 , n. 4, c.p.c., bensì un errore di fatto che va censurafo nei limiti consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.» (Cass. n. 27847 del 12/10/2021).
3.4.- Va aggiunto che la prima censura risulta inammissibile anche ove prospetta l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, quale vizio motivazionale ex art.360, primo comma, n.5, cod.proc.civ., posto che gli unici fatti accertati (la circostanza che la moglie dormiva in una stanza diversa da quella del marito e che non partecipava agli incontri conviviali con gli amici del marito, dediti alle immersioni subacquee) sono stati puntualmente vagliati dalla Corte di merito, mentre alcun rilievo possono avere le argomentazioni svolte dal ricorrente, posto che «L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nell'attua/e testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di t.Jn fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo.» (Cass. n. 22397 del 06/09/2019)
4.- In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, da corrispondere, in base all'art. 133 del d.P.R. n. 115/2020, in favore dello Stato, atteso che MG risulta essere stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, da corrispondere, in base all'art. 133 del d.P.R. n. 115/2020, in favore dello Stato, atteso che MG risulta essere stata provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.