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3 marzo 2023
Albergo costruito con i fondi europei: per la CGUE le spese ammissibili a finanziamento devono essere rendicontate

Tale onere deve essere assolto attraverso fatture quietanzate o, se ciò risulta impossibile, da documenti contabili di valore probatorio equivalente che forniscano un quadro fedele e preciso delle spese sostenute.

La Redazione

A seguito di un bando di gara, un'impresa riceveva un finanziamento regionale per la costruzione di un hotel in Calabria nell'ambito di un programma approvato dalla Commissione europea [(POR) 2000-2006]. L'impresa realizzava dunque l'opera prevista e forniva alla Regione Calabria documenti relativi alla contabilità dei lavori, vale a dire il libretto delle misure e il registro di contabilità, firmati dal direttore dei lavori e da detto beneficiario.
Tuttavia, al momento della rendicontazione dell'intervento, la Regione Calabria negava all'impresa il pagamento del saldo relativo ai lavori realizzati con i propri mezzi, sul presupposto che la beneficiaria non aveva fornito le fatture o la documentazione contabile avente forza probatoria equivalente, richiesti dal regolamento 1685/2000.

Tra le parti si instaurava una controversia giudiziale, approdata fino in Cassazione. Quest'ultima sospendeva il procedimento e rimetteva la questione alla CGUE affinchè fosse chiarito se, per giustificare le spese, la prova dei pagamenti effettuati dai beneficiari finali vada necessariamente fornita tramite fatture quietanzate, anche quando il finanziamento è stato concesso al beneficiario per la costruzione di un edificio utilizzando materiali, attrezzature e manodopera propri.

La CGUE risolve la questione con la sentenza nella causa C-31/21 del 2 marzo 2023.
In primo luogo, la Corte precisa che il regolamento non consente al beneficiario finale di un finanziamento per la costruzione di un'opera, che abbia realizzato quest'ultima con mezzi propri, di comprovare le spese sostenute mediante la produzione di documenti diversi da quelli espressamente menzionati.
Quanto ai documenti prodotti dall'impresa quali strumenti giustificativi di spesa, la Corte sostiene che un libretto delle misure e un registro di contabilità possono essere qualificati come «documenti contabili aventi forza probatoria equivalente», ai sensi di tale disposizione, solo se, in considerazione del loro contenuto concreto e delle norme nazionali pertinenti, «tali documenti sono idonei a provare l'effettività delle spese sostenute da detto beneficiario finale, fornendo un quadro fedele e preciso di queste ultime».
La CGUE rimette dunque al giudice nazionale il compito di valutare se essi costituiscono documenti contabili di valore equivalente e se la società interessata si sia trovata nell'impossibilità di emettere fatture.