Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
3 marzo 2023
Assegno divorzile e mantenimento figli: di quali trattenute operate in busta paga bisogna tener conto per determinare il reddito da lavoro dipendente?

Per la Cassazione, vanno prese in considerazione le ritenute fiscali e contributive. Il rilievo delle altre eventuali trattenute effettuate dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso.

La Redazione

In un giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'assegno divorzile e del contributo al mantenimento dei figli, la Corte territoriale ne diminuiva il quantum ritenendo eccessivo l'importo stabilito in prime cure in relazione alle condizioni economiche dell'obbligato in quanto la retribuzione percepita dal medesimo risultava gravata da pesanti oneri finanziari.
L'ex moglie ricorre in Cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, la violazione dell'art. 5, c. 6, L. n. 898/1970 per aver la Corte d'Appello disposto la riduzione dell'assegno valorizzando in modo indiscriminato gli oneri finanziari gravanti sullo stipendio dell'ex marito. Secondo la ricorrente, non ogni trattenuta che venga operata in busta paga sulla retribuzione di un lavoratore dipendente deve essere presa in considerazione ai fini della determinazione del suo reddito.

Con ordinanza n. 6515 del 3 marzo 2023, la Cassazione accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «In tema di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio, la determinazione del reddito da lavoro dipendente del soggetto a carico del quale sono richieste quelle prestazioni impone di tenere conto delle ritenute fiscali e contributiveoperategli in busta paga sulla retribuzione, mentre il rilievo attribuibile, per il medesimo fine, ad altre trattenute ivi eventualmente effettuategli dal datore di lavoro può variare a seconda del loro specifico titolo, dovendosi valutare il grado di necessità del corrispondente esborso».