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6 marzo 2023
Due nuovi albi speciali e nuove regole per l’esame di Stato: le proposte per riqualificare la professione forense

Il D.D.L. Zanettin, assegnato alla Commissione Giustizia del Senato lo scorso gennaio, ha lo scopo di intervenire sulla Legge n. 247/2012, in materia di accesso alla professione forense, riqualificando così la professione di avvocato.

di La Redazione
«Nel mese di marzo 2020, per citare un solo esempio, sui circa 470.000 liberi professionisti che hanno richiesto il bonus da 600 euro alle rispettive casse di previdenza, gli avvocati sono stati circa 140.000: in pratica, un avvocato ogni tre professionisti».
 
Partendo da queste premesse, il senatore Zanettin ha proposto un DDL che intende intervenite sulla Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, e, più in particolare, sulle modalità di accesso alla professione, al fine di renderle più aderenti alla realtà attuale e rispondenti a principi di meritocrazia, efficienza, trasparenza ed equità.
 
Scopo: riqualificare la professione di avvocato, rispondendo non solo alle dinamiche privatistiche del mercato ma, soprattutto, garantendo i valori costituzionali che sono alla base della professione forense e della giurisdizione.
 
Tra le novità proposte, la previsione di due sbocchi professionali intermedi rispetto al conseguimento del titolo di avvocato, con l'istituzione di altrettanti albi speciali:
  • L'albo speciale degli ausiliari. L'obiettivo è consentire ai laureati in giurisprudenza di svolgere un'attività retribuita e qualificata, sotto la guida e la supervisione di un avvocato. 
  • L'albo speciale dei consulenti legali. Trattasi di figure professionali intermedie fra l'ausiliario e l'avvocato, che potranno operare in ambito giudiziario come professionisti retribuiti, senza avviare un proprio studio legale, a patto che venga completata la pratica e vengano superate le verifiche previste dall'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n.17. 
 
Ma non solo. Il DLL in questione intende intervenire anche sull'esame di Stato, temperando le esigenza meritocratiche con quelle di celerità e di semplificazione. In particolare, si prevede che l'esame venga articolato in: 
  1. una prova preselettiva unica nazionale. Il superamento con esito positivo della prova preselettiva costituisce il presupposto per la partecipazione alla prova scritta e, dunque, per l'accesso all'esame di Stato «vero e proprio», che deve aver inizio entro 90 giorni dalla data della prova preselettiva.
  2. una prova scritta, consistente nella redazione di un atto giudiziario, a scelta del candidato fra le seguenti materie: diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova, da svolgere senza l'ausilio di codici commentati, consente un'adeguata valutazione del candidato in quanto l'atto da redigere presenta aspetti di multidisciplinarietà e il candidato ha già positivamente superato le prescritte verifiche semestrali.
  3. una prova orale, vertente sull'illustrazione della prova scritta e su cinque materie, tra le quali una di natura procedurale. Fra le tre materie obbligatorie, oltre a ordinamento e deontologia forense, diritto costituzionale e diritto dell'Unione europea, sono inseriti i principi di base sull'organizzazione e sulla gestione di uno studio o ufficio legale. Il candidato può scegliere, infine, una tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo.