
Svolgimento del processo
1. C.B. impugnò vittoriosamente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro due atti di intimazione di pagamento.
Il successivo appello, proposto dal concessionario per la riscossione Equitalia Sud s.p.a. innanzi alla Commissione tributaria regionale della Calabria, venne respinto.
2. Per quanto in questa sede ancora di interesse, i giudici d’appello respinsero anzitutto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado, rilevando che fra gli atti allegati al ricorso introduttivo notificato all’appellante era compreso l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione relativa alla fase cautelare, la partecipazione alla quale avrebbe consentito al concessionario per la riscossione di aver contezza anche del successivo iter del giudizio.
Sempre in via preliminare, rigettarono l’eccezione di giurisdizione, sollevata dalla concessionaria sul rilievo del fatto che le intimazioni afferivano a contributi previdenziali della Cassa Nazionale Geometri, non essendo tale dato evincibile dal testo degli atti.
Quindi ritennero condivisibile la statuizione di primo grado, che aveva dichiarato l’illegittimità delle intimazioni di pagamento per mancata notifica delle cartelle esattoriali presupposte, osservando che la documentazione prodotta dall’appellante non consentiva di superare tale rilievo.
3. La sentenza d’appello è impugnata da Equitalia sud con ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’intimato non ha svolto difese.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 31, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
La ricorrente osserva di essersi tempestivamente costituita nel giudizio di primo grado, assumendo che la CTP di Catanzaro avrebbe deciso senza esaminare la documentazione da lei prodotta; la sentenza, infatti, risultava resa in sua dichiarata contumacia e in esito ad un’udienza di trattazione alla quale il suo difensore non aveva partecipato.
Critica, pertanto, la pronunzia impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con il quale essa aveva rinnovato l’eccezione di nullità; in tal senso, contesta l’assunto della CTP in base al quale il suo difensore sarebbe stato posto in condizione di prender parte all’udienza di trattazione sull’istanza di sospensione delle intimazioni in via cautelare in quanto il relativo avviso di fissazione era allegato al ricorso, ribadendo che il giudice di primo grado aveva comunque l’obbligo di dare comunicazione alle parti costituite della fissazione dell’udienza di trattazione con almeno trenta giorni liberi di anticipo, essendo tale adempimento funzionale alle garanzie difensive delle parti e al rispetto del principio del contraddittorio.
2. Con il secondo mezzo la ricorrente reitera la questione di giurisdizione già sollevata innanzi alla CTR.
Evidenzia, al riguardo, che uno dei due atti di intimazione era relativo ad una cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo per contributi previdenziali pretesi dalla Cassa Nazionale Geometri, della quale indicava il numero identificativo, in termini sufficienti a consentire al contribuente, che ne aveva ricevuta la notifica, di individuare la fonte del credito.
Osserva, in ogni caso, che la mancata puntuale indicazione del credito non può comportare deroghe alle norme che regolano la giurisdizione, poste a tutela dell’ordine pubblico.
3. Con il terzo motivo è dedotta nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione.
La ricorrente censura il provvedimento impugnato nella parte in cui ha ritenuto l’illegittimità delle intimazioni perché relative a cartelle esattoriali la cui notificazione al contribuente era affetta da nullità-inesistenza; lamenta, infatti, l’impossibilità di stabilire quale sia stato l’iter logico seguito dai giudici d’appello, i quali si sono limitati ad un’affermazione apodittica e tale da non consentire neppure quale fosse il thema decidendum.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973.
La sentenza d’appello è sottoposta a critica nella medesima parte relativa alla nullità della notifica delle cartelle esattoriali, in relazione alla quale la CTR ha affermato che gli argomenti del concessionario non consentivano di mutare la valutazione operata dai giudici di primo grado.
Ad avviso di Equitalia, tale assunto - oltreché immotivato nei termini già esposti con la censura precedente - si porrebbe in contrasto con la disciplina della notificazione a mezzo posta delle cartelle esattoriali, avuto riguardo all’orientamento della giurisprudenza di legittimità che abilita il concessionario a provvedervi direttamente con raccomandata a.r., come avvenuto nel caso di specie.
5. Il quinto motivo, che deduce violazione dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212, ha ad oggetto la sentenza impugnata in relazione alla statuizione di invalidità derivata degli atti impositivi; la ricorrente, in particolare, evidenzia la tesi, ampiamente condivisa in giurisprudenza, in base al quale il mero richiamo alle cartelle esattoriali è idoneo a ritenere assolto l’obbligo di motivazione dell’atto esattivo.
6. Da ultimo, il sesto motivo svolge analoga censura con riguardo ai profili di validità delle intimazioni relativi alla loro sottoscrizione, rispetto ai quali la ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione degli artt. 25 e 50 del d.P.R. n. 602/1973.
7. Il primo motivo è fondato.
7.1. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel processo tributario la comunicazione della data di udienza alle parti costituite, nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 31 del d. lgs n. 546/1992, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; ne deriva, per il caso in cui questa sia stata omessa, il rilievo della nullità della decisione comunque pronunciata (cfr. fra le numerose altre Cass. n. 22890/2022; Cass. n. 7837/2018; Cass. n. 18279/2018; Cass. n. 13319/2017; Cass. n. 1786/2016).
7.2. Nel caso di specie, il fatto che il concessionario per la riscossione avesse scelto di non prender parte alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare formulata dal contribuente – celebratasi in data anteriore al termine per la sua costituzione – non esimeva il giudice tributario dal dare corso all’adempimento in questione.
Non va infatti dimenticato che la ratio sottesa alla previsione di cui all’art. 31 citato è quella di consentire la piena estrinsecazione del contraddittorio fra le parti nel corso dell’udienza all’esito della quale il giudice tributario adotta la sua decisione sul merito della pretesa erariale.
In tal senso, non può ritenersi alcuna equipollenza fra detta comunicazione e il decreto presidenziale con il quale, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, viene comunicata alle parti l’udienza camerale di discussione sull’istanza cautelare.
In primo luogo, infatti, la comunicazione dell’udienza di discussione è funzionale a consentire alle parti costituite la scelta delle modalità di trattazione del merito della causa, in particolare avanzando la richiesta di discussione in pubblica udienza ai sensi dell’art. 34.
Inoltre, la piena autonomia del giudizio cautelare rispetto a quello di merito – cui va ricondotta la possibilità dell’Amministrazione di non prendervi parte senza pregiudizio per il proprio diritto ad un pieno contraddittorio in quest’ultimo – è confermata dal disposto dell’art. 47, comma 6, del d.lgs. n. 546/1992, a mente del quale, nel caso di sospensione dell’atto impugnato, l’udienza di trattazione della controversia dev’essere fissata entro novanta giorni dalla pronuncia.
Del resto, siffatta autonomia è stata definitivamente cristallizzata dalla riscrittura dell’art. 47, comma 2, come operata dalla recente l. 31 agosto 2022, n. 130, che ha espressamente previsto che l’udienza di trattazione dell’istanza di sospensione non possa in ogni caso coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.
7.3. Si può quindi affermare il seguente principio di diritto: «la regola in base alla quale, nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza alle parti costituite, nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 31 del d. lgs n. 546/1992, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, tale da comportare, ove omessa, la nullità della decisione comunque pronunciata, non ammette equipollenti per il caso in cui le parti siano state poste in condizione di partecipare all’udienza di trattazione sull’istanza di sospensione dell’atto impugnato avanzata dal contribuente, attesa l’autonomia funzionale fra i due ambiti di trattazione».
7.4. Nel caso di specie, pertanto, la mancata partecipazione del concessionario per la riscossione al giudizio di primo grado si è posta in rapporto di diretta dipendenza causale con l’omissione ascrivibile alla CTP.
La trattazione del giudizio senza preventivo avviso alla parte costituita ha così determinato una nullità processuale idonea a travolgere, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva.
7.5. In punto ai profili effettuali di tale declaratoria, occorre rilevare che la retrocessione del processo non ha luogo ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto, atteso che il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce di adottare decisioni che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, comportino l'allungamento dei tempi del giudizio; questa Corte, peraltro, si è più volte espressa in punto all’applicabilità di detta regola anche al giudizio di legittimità (così, fra le altre, Cass. n. 19579/2018; Cass. n. 1786/2016; Cass. n. 27496/2014).
Nella specie, le questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardano, fra l’altro, la regolarità della notifica delle cartelle esattoriali prodromiche alle intimazioni, la motivazione degli atti impugnati e la relativa sottoscrizione; questioni, quelle indicate, che involgono accertamenti di fatto devoluti al giudice del merito.
8. Il ricorso va dunque accolto con riferimento al primo motivo, restando in tale statuizione assorbiti i restanti.
Tale statuizione comporta la declaratoria di nullità del giudizio; le parti vanno rimesse, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che valuterà anche la questione di giurisdizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbiti i restanti, dichiara la nullità del giudizio e rimette le parti innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.