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6 marzo 2023
La Consulta estende i termini di decorrenza per la richiesta di indennizzo del danno da vaccino

Il termine triennale decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità.

La Redazione

Con la sentenza n. 35 del 6 marzo 2023, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 L. n. 210/1992 che fa decorrere il termine triennale di decadenza per la richiesta di indennizzo del danno vaccinale da quando l'avente diritto ha avuto conoscenza del danno e non da quando ha saputo anche della sua indennizzabilità.

La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Cassazione in un giudizio avente ad oggetto la richiesta di indennizzo presentata dai genitori di una bambina danneggiata dal vaccino contro il morbillo. La pretesa risarcitoria era stata formulata oltre il triennio da quando si era manifestato il danno e tuttavia prima che il danno stesso – in quanto causato da vaccinazione all'epoca non obbligatoria, ma solo raccomandata – fosse dichiarato indennizzabile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2012.

La Consulta ha osservato che l'effettività del diritto all'indennizzo impone di far decorrere il termine per la richiesta dal momento in cui l'interessato ha avuto conoscenza non solo del danno, ma anche della sua indennizzabilità, in quanto, prima di tale momento, il diritto all'indennizzo non è concretamente esercitabile.
Una soluzione differente – aggiunge la sentenza – «vanificherebbe il diritto medesimo, viceversa garantito dai principi costituzionali di solidarietà sociale e tutela della salute, essendo il danno vaccinale un pregiudizio individuale sofferto nell'interesse della collettività, la quale deve pertanto farsene carico».