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7 marzo 2023
Cassa Forense deve consentire l’accesso agli atti a chi vuole conoscere la posizione pensionistica della ex moglie avvocato
Nel caso in esame, l'interesse che ha portato l'istante a richiedere l'accesso agli atti, ovvero conoscere la situazione della ex moglie ai fini della revisione dell'assegno, è sicuramente tutelato dall'ordinamento, mentre la posizione giuridica della controinteressata non ha carattere di preminenza o prevalenza.
di La Redazione
L'odierno istante aveva richiesto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense l'accesso agli atti concernenti la posizione dalla ex moglie, un'avvocatessa, col fine di acquisire informazioni in ordine ad eventuali trattamenti pensionistici e/o di conoscere ed aver copia dell'eventuale indennità percepita dalla stessa in ragione della propria inabilità e/o invalidità al lavoro. Informazioni ritenute utili per valutare un'eventuale azione giudiziaria volta a ridurre e/o escludere l'assegno divorzile alla stessa versato dopo il divorzio. L'Ente, tuttavia, rigettava la richiesta sul presupposto che il diritto all'accesso poteva essere riconosciuto solo ai portatori di «un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento».
 
L'uomo adisce così il TAR Lazio. Con sentenza n. 2842 del 17 febbraio 2023, la sezione Prima Quater rammenta innanzitutto che il diritto di accesso, di cui va esclusa la portata assoluta, va contemperato con altre esigenze, fra le quali quella di soggetti terzi alla riservatezza. In conseguenza di ciò:
  • per la tutela degli interessi giuridici, anche non giudiziari, l'accesso deve essere sempre garantito, senza limitazioni che non siano strettamente necessarie;
  • limitazioni (nella misura della stretta indispensabilità) sono ammesse per i documenti che contengano dati sensibili e giudiziari, nonché, nei termini previsti dall'art. 60 del D.lgs. 196/2003, in caso di dati riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale.
 
Ciò presupposto, la decisione n. 19/2020 dell'Adunanza Plenaria ha avuto modo di affermare che «l'attribuzione al giudice della crisi familiare di ampliati poteri d'ufficio (..) non fa venir meno l'esigenza della parte interessata di acquisire i documenti al di fuori del giudizio per il tramite dello strumento dell'accesso difensivo». L'interessato può, dunque, chiedere l'accesso accesso difensivo ai documenti contenenti i dati reddituali, patrimoniali e finanziari, presenti nell'anagrafe tributaria, ivi compreso l'archivio dei rapporti finanziari, indipendentemente «dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori di cui agli artt. 155-sexies disp. att. cod. proc. civ. e 492-bis cod. proc. civ., nonché, più in generale, dalla previsione e dall'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia».
 
Sulla base di quanto esposto, si può affermare che, nel caso in esame, l'interesse che ha portato l'istante – odierno ricorrente - a richiedere l'accesso agli atti, ovvero conoscere dalla situazione della ex moglie ai fini della revisione dell'assegno, è sicuramente tutelato dall'ordinamento, mentre non è dato rinvenire, in capo alla controinteressata, «una situazione giuridica avente carattere di preminenza o prevalenza, ovvero tale da rendere necessaria la compressione e/o il sacrificio del diritto di accesso». Pertanto, l'Amministrazione interessata non poteva dedurre quale fondamento del diniego la generica affermazione dell'insussistenza di una situazione giuridicamente tutelata collegata al documento del quale si chiede l'accesso. Va, dunque, riconosciuto all'interessato il diritto all'accesso degli atti per cui ha fatto richiesta.