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8 marzo 2023
Se non è imprenditore, la persona fisica non può essere destinataria di un’interdittiva antimafia

Nel caso di specie, l'architetto aveva ricevuto un incarico dal Comune avente ad oggetto una prestazione di natura propriamente professionale.

La Redazione

La Prefettura applicava ad un libero professionista un'informativa antimafia a contenuto interdittivo in relazione ad un incarico di architetto conferitogli dal Comune, avente ad oggetto una prestazione di natura propriamente professionale. Tale interdittiva era stata adottata dalla Prefettura su richiesta del Comune, a seguito della condanna per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p., aggravati ex art. 7 D.L. n. 152/1991, per fatti risalenti al 2010.
Il TAR Calabria accoglieva il ricorso del professionista avente ad oggetto l'annullamento dell'informativa antimafia sul rilievo che un libero professionista che non riveste la qualità di imprenditore non potesse essere destinatario della misura interdittiva.
Il Ministero dell'Interno propone ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato dolendosi per avere il TAR affermato l'impossibilità di adottare un provvedimento antimafia a contenuto interdittivo a carico di un soggetto privato. Secondo l'appellante, la disciplina relativa all'informativa antimafia doveva essere coordinata con la disciplina dell'acquisizione, da parte dell'ente locale che fosse stato sottoposto alla procedura di scioglimento ex art. 143 D.Lgs. n. 267/2000: l'informazione sarebbe necessaria prima della stipula di qualsiasi atto negoziale (dunque, anche a contratti con cui si conferisce un incarico professionale).

Con sentenza n. 2212 del 2 marzo 2023, il Consiglio di Stato rigetta l'appello.
In merito all'assoggettabilità dei liberi professionisti all'istituto dell'informativa antimafia, Palazzo Spada ricorda che le fonti primaria delimitano le categorie di soggetti che possono essere colpiti dal provvedimento in parola con riguardo ai liberi professionisti che siano organizzati in forma di impresa. A tal proposito, sottolinea che «il principio di tassatività - che deve regolare l'esercizio del potere (in punto di ricognizione dei possibili destinatari del provvedimento interdittivo) - impedisce che l'incapacità giuridica relativa recata dal provvedimento afflittivo di cui si tratta possa essere – per soggetti non contemplati come destinatari dalla disposizione attributiva del potere - un effetto non espressamente previsto dalla legge, ma desunto per implicito da un'interpretazione sistematica (peraltro, come si dirà, ancorata a parametri disomogenei, quali il valore e l'oggetto dei contratti) che comporti la conseguenza dell'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione della stessa».