Il Tribunale di Roma afferma che la domanda di risarcimento del danno generico da omissione contributiva è diritto disponibile da parte del lavoratore qualora tale danno si sia già verificato quando le parti hanno sottoscritto una conciliazione “tombale” al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
La Corte d’Appello di Roma aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato tra le parti nel 1999, al che l’attrice veniva riammessa in servizio fino al 2020, quando il rapporto era cessato in seguito ad accordo in sede sindacale.
La vicenda in esame concerne la dedotta omissione contributiva da parte del datore di lavoro, considerando che dopo la cessazione del rapporto, la lavoratrice aveva chiesto l’anticipo pensionistico APE sociale all’INPS che era stato respinto a causa del mancato versamento dei contributi nel periodo intercorrente tra febbraio 2010 e febbraio 2020. Per questa ragione, la lavoratrice conviene in giudizio l’ex datore di lavoro per chiedere la condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva e, in subordine, il risarcimento in forma generica del danno.
Con la sentenza n. 1072 del 1° febbraio 2023, il Tribunale di Roma osserva innanzitutto che in sede di accordo, le parti avevano convenuto il pagamento di una somma alla lavoratrice a titolo di incentivo all’esodo, oltre ad una ulteriore somma a fronte delle rinunce da parte della medesima ad ogni pretesa di ogni natura relativa al rapporto di lavoro intercorso.
Preso atto di ciò, il Tribunale rileva che la regolarizzazione contributiva rivendicata dall’attrice riguarda un periodo in cui, pacificamente, il datore di lavoro non aveva versato la contribuzione dovuta. Tuttavia, tali contributi risultano ormai prescritti, rilevando il Tribunale che la prescrizione quinquennale sorge dalla pronuncia della decisione della Corte d’Appello (risalente al 2008) che, provvisoriamente esecutiva, accertava la nullità del termine apposto al contratto.
A tal fine, il Tribunale richiama quanto affermato dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 21371/2018:
«La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell' |
Ciò chiarito, quanto al risarcimento del danno richiesto, il Tribunale dichiara la domanda inammissibile alla luce dell'accordo stipulato in sede sindacale, ricordando che l'
Nel caso concreto, infatti, al momento della conciliazione i contributi omessi erano prescritti, quindi il generico danno da omissione contributiva si era già verificato ed era, in quanto tale, disponibile.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale di Roma dichiara inammissibile la domanda di condanna generica della società al risarcimento del danno per intervenuta conciliazione sindacale e compensa le spese di lite.
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 22.10.2021 la ricorrente, premesso che con sentenza n. 5799/2008 la Corte d'Appello di Roma dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato nel 1999; precisato che, riammessa in servizio, il rapporto di lavoro cessava in data 1 gennaio 2020 a seguito di accordo in sede sindacale; ha dedotto che con missiva di aprile del 2021 l'INPS respingeva la domanda presentata per accedere dell'anticipo pensionistico APE sociale a causa del mancato versamento dei contributi relativi al periodo dal 1 febbraio 2000 al 28 febbraio 2010.
Assumendo pertanto l'omissione contributiva di P., ha chiesto la condanna della società alla regolarizzazione della posizione contributiva ed in subordine, al risarcimento in forma generica del danno.
Si è costituito l'Inps che ha contestato l'avversa domanda eccependo peraltro la prescrizione dei contributi omessi.
Si è altresì costituito il datore di lavoro P. che ha contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto, deducendo in fatto: che la ricorrente era stata riammessa in servizio in data 1.3.2010, in forza della sentenza sopra citata; che l'ente aveva versato i contributi dovuti in relazione al periodo 9 luglio 2008 (data del dispositivo della Sentenza) sino al giorno precedente alla effettiva riammissione in servizio, ovvero il 28 febbraio 2010; che in data 26.11.2019 le parti risolvevano consensualmente il rapporto e P. corrispondeva, a titolo di incentivo all'esodo, la somma lorda omnia di Euro 93.650,00 e l'ulteriore somma di Euro 1.350,00 a fronte delle rinunce formulate dalla Ricorrente ad ogni pretesa di qualsivoglia natura relativa all'intercorso rapporto di lavoro. Sulla scorta di tali premesse fattuali P. ha dedotto: l'insussistenza dell'obbligazione contributiva per il periodo anteriore all'emanazione della sentenza; l'adempimento dell'obbligo contributivo a decorrere dal 9.7.2008; la prescrizione dei contributi pretesi dalla ricorrente e l'omessa allegazione e prova del danno contributivo risarcibile.
Deve innanzitutto darsi atto che in data 26.5.2022 l'Inps ha depositato in atti l'estratto contributivo aggiornato della ricorrente dal quale risulta che effettivamente P. ha regolarmente versato i contributi dovuti nel periodo da agosto 2008 sino al 31.12.2010 (oltre a quelli successivi sino alla cessazione del rapporto di lavoro).
La ricorrente rivendica tuttavia la regolarizzazione contributiva per il periodo dal 1 febbraio 2000 al 28 febbraio 2010, in relazione al quale, pacificamente, il datore di lavoro non ha versato la contribuzione asseritamente dovuta.
Sennonchè tali contributi, quand'anche dovuti, sono prescritti, non avendo la ricorrente, prima del settembre 2020, interrotto la prescrizione, costituendo in mora l'Inps e/o provvedendo a denunciare l'asserita omissione contributiva.
Del resto, la prescrizione quinquennale dell'obbligo contributivo non può che sorgere dal 2008 e cioè dalla pronuncia della Corte d'Appello che, provvisoriamente esecutiva, ha accertato la nullità del termine apposto al contratto, e ritenuto l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato sin dal 1999. A nulla rileva che tale sentenza sia divenuta definitiva solo nel 2016, allorquando la Corte di Cassazione ha confermato, rispetto alla posizione della M., la pronuncia di appello, così come recentemente chiarito da Cass. 21371/2018 (in forza della quale: La sentenza che ordina la reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, stante la sua immediata esecutività, attiva l'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere i contributi maturati dalla data del licenziamento fino alla reintegra, sicchè il "dies a quo" della prescrizione di tali contributi coincide con il termine di scadenza successivo alla riattivazione dell'obbligo, senza che diano luogo a sospensione della prescrizione l'impugnazione del licenziamento e lo svolgimento del relativo processo, rilevando rispetto alla possibilità per l'ente di far valere il credito contributivo, ai sensi dell'art. 2935 c.c., i soli impedimenti giuridici e non quelli fattuali. (Nella specie, si è ritenuto ininfluente, ai fini del decorso del termine di prescrizione, il momento di effettiva conoscenza da parte dell'INPS dell'avvenuta impugnazione del licenziamento e della conseguente decisione).
La ricorrente chiede in subordine il risarcimento del danno generico da omissione contributiva nei confronti di P..
Tale domanda tuttavia deve ritenersi inammissibile, alla luce della conciliazione in sede sindacale stipulata fra le parti in data 26.11.2019, nell'ambito della quale la M., a fronte della corresponsione della somma di Euro 93.650,00, ha accettato la risoluzione del rapporto a far data dal 1.1.2020, rinunciando espressamente ed incondizionatamente, in via generale, ad azionare ogni diritto, credito o pretesa, dedotta e/o deducibile di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo maturato, 'anche di carattere risarcitorio, direttamente o indirettamente connesso o comunque riferibile o causalmente ricollegabile al rapporto di lavoro sin qui intercorso con la Società, derivanti dalla legge, dal CCNL (sia con riferimento alle previsioni della parte economica che di quella normativa) o in qualsiasi altra fonte regolamentare e/o pattizia del rapporto di lavoro.
Premessa la rilevabilità d'ufficio della questione di ammissibilità/procedibilità della domanda attorea per intervenuta conciliazione qualora i relativi fatti costitutivi risultino tempestivamente allegati e provati, si osserva che il disposto dell'art. 2115, comma terzo, c.c. - che stabilisce la nullità di qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza - non è applicabile qualora le parti abbiano inteso transigere non già su eventuali obblighi del datore di lavoro di corrispondere all'Inps i contributi assicurativi, bensì sul danno subito dal lavoratore per l'irregolare versamento dei contributi stessi.
Ne segue la disponibilità del diritto al risarcimento del danno da omissione contributiva.
Condivide questo giudice la recente pronuncia della S.C. (15947/2021) in merito alla impossibilità di disporre di danni futuri.
Si ritiene tuttavia che la fattispecie per cui è causa non sia sovrapponibile a quella esaminata nella pronuncia di legittimità suddetta.
Nel caso di specie, infatti, al momento della conciliazione del 26 novembre 2019 i contributi omessi erano prescritti e dunque il generico danno da omissione contributiva - azionato in questa sede, prima del raggiungimento dell'età pensionabile da parte della M. - si era già verificato, ed era in quanto tale disponibile.
Le spese di lite si compensano integralmente fra le parti tenuto conto, della tardiva "regolarizzazione" dell'estratto contributivo della ricorrente e della novità e non univocità della questione da ultimo esaminata.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al periodo contributivo da agosto 2008 sino al 28.2.2010;
rigetta la domanda relativa al periodo pregresso per intervenuta prescrizione dei contributi eventualmente dovuti;
dichiara inammissibile la domanda di condanna generica della società P. al risarcimento del danno per intervenuta conciliazione sindacale;
compensa le spese di lite.