
L'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato prevista dall'art. 91 D.P.R. n. 115/2002 deve intendersi come espressione di un principio generale applicabile non solo al processo penale, ma a tutti i processi.
L'attuale ricorrente, ammesso provvisoriamente al gratuito patrocinio, introduceva giudizio presso il Tribunale di Campobasso conferendo mancato congiunto e disgiunto agli avvocati Tizio e Caio. Ne conseguiva la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte del Tribunale sul rilievo della nomina di...
Svolgimento del processo
1. Con provvedimento del 26.11.2013 il sig. C.M. veniva provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.
2. In data 13.11.2015 il sig. C.V. introduceva giudizio civile presso il Tribunale di Campobasso, conferendo mandato congiunto e disgiunto agli avv. G.L. e S.T..
3. Il 04.03.2016 il Tribunale di Campobasso revocava il provvedimento di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio, motivando sulla scorta del fatto che il sig. V. aveva nominato nel giudizio civile di cui sopra due avvocati difensori, anziché uno solo.
4. Il sig. V. proponeva opposizione avverso il suddetto provvedimento al Presidente del Tribunale al quali apparteneva il magistrato che aveva emesso il decreto, ai sensi dell’art. 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
5. Il Tribunale di Campobasso, nella persona del magistrato designato, decideva mediante decreto del 19.08.2016 n. 893 qui impugnato, rigettando l’opposizione nel merito e confermando il giudizio originario di revoca.
Osservava il Tribunale che:
- la ratio della concessione del gratuito patrocinio consiste nel consentire ai non abbienti la difesa tecnica: non è, pertanto, ammissibile far gravare sullo Stato la difesa eccedente quella solo occorrente per agire nel processo;
- la previsione di un solo difensore è desumibile dalla lettera della legge (art. 80 D.P.R. N. 115 del 2002) e coerente con la ratio sopra ricordata;
- benché l’art. 91 D.P.R. n. 115 del 2002 menzioni espressamente la nomina di più di un difensore quale causa di cessazione degli effetti dell’ammissione con riferimento al processo penale, mentre non vi è espressa norma per il processo civile, non apparirebbe giustificabile una disparità di trattamento tra i due processi. Pertanto, la sufficienza di un unico difensore sarebbe espressione di un principio generale, valido per l’accesso alla giustizia;
- non appaiono logiche né attuabili le soluzioni prospettate dai difensori in merito alla liquidazione del compenso, demandando al giudice il compito di eleggere uno solo dei due difensori ai fini del pagamento, oppure procedendo ad una liquidazione pro quota (50%), considerato che le prestazioni professionali sarebbero state rese da entrambi gli avvocati, i quali perciò maturerebbero ciascuno autonoma remunerazione.
6. Avverso la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione C.V., affidandolo ad un unico motivo
Resiste il Ministero della Giustizia.
7. In prossimità dell’adunanza camerale parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione – ex art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. Lamenta il ricorrente che la violazione di legge e/o falsa applicazione di norme di diritto rimproverabile al giudice del Tribunale di Campobasso risiede nell’erronea interpretazione delle norme che disciplinano la materia del gratuito patrocinio. Innanzitutto, l’art. 121 D.P.R. n. 115/2002 prevede un’unica ipotesi di esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio: ed infatti, attese le garanzie costituzionali che fondano l’istituto, eventuali eccezioni alla generale ammissibilità al beneficio sono sempre introdotte in modo tipizzato. Trattandosi, dunque, di ipotesi di esclusione tassative, non è ammessa l’estensione analogica ad ipotesi non specificatamente previste dal legislatore. Ne deriva l’inammissibilità di un’interpretazione puramente letterale dell’art. 80 D.P.R. n. 115/2002. Del resto, il legislatore ha scelto di limitare il numero dei difensori a non più di uno al solo processo penale: l’art. 91 D.P.R. n. 115/2002 è norma speciale, avente carattere derogatorio rispetto all’art. 80 dello D.P.R., giustificabile per il fatto che la difesa tecnica obbligatoria è irrinunciabile nel processo penale, rendendosi necessario il contenimento della spesa; nel processo civile, invece, la difesa tecnica, seppure obbligatoria, non è irrinunciabile. Pertanto, l’estensione dell’art. 91 D.P.R. n. 115/2002 al processo civile comporterebbe la violazione degli artt. 12 e 14 delle preleggi.
1.1. Preliminarmente, il riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, non è pertinente nel presente giudizio poiché è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi nella «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, n. 7090 del 03/03/2022). Pertanto, il motivo può essere esaminato in questa sede unicamente sotto il profilo del n. 3) dell’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
1.2. Ancora in via preliminare, è opportuno precisare – in risposta al dubbio sollevato nel controricorso di inammissibilità del ricorso in quanto pronunciato nei confronti di soggetto privo di legittimazione a resistere – che nei procedimenti di liquidazione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 inerenti a giudizi civili (e penali) suscettibili di restare a carico dell’«erario» anche quest’ultimo, identificato nel Ministero della Giustizia, è parte necessaria (Cass. Sez. U, n. 8516 del 29.05.2012; Cass. Sez 2, n. 24423 del 17.10.2017; Cass. Sez. 1, n. 4266 del 04.03.2016; Cass. Sez. 2, 26.10.2015, n. 21700); così come l’erario è parte necessaria nell'ipotesi in cui l'opposizione abbia ad oggetto la revoca del beneficio disposta su richiesta dell'Agenzia delle entrate, la cui presenza in giudizio si giustifica in funzione della esatta determinazione dei redditi (Cass. Sez. 2, n. 9384 del 21.05.2020).
2. Tanto premesso, il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulle questioni interpretative sollevate dal ricorrente (Cass. Sez. 2, n. 1736 del 17.01.2020; Cass. Sez. 6-2, n. 5639 del 21.02.2022): secondo l’interpretazione ivi affermata, e dalla quale questo Collegio non intende discostarsi, l'art. 91 D.P.R. n. 115 del 2002 rubricato «Esclusione dal patrocinio», il quale dispone che l'ammissione al patrocinio è esclusa «se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia» deve intendersi come espressione di un principio generale, applicabile non solo al processo penale, ma a tutti i processi. D'altro canto - come argomenta anche il Tribunale di Campobasso - obiettivo dell'istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, l'effettivo accesso alla giustizia; accesso assicurato dalla nomina di un difensore che, se sufficiente per il processo penale, ove è in gioco il valore della libertà personale, non può non esserlo anche per gli altri processi, e in particolare, per quanto interessa nel caso in esame, per il processo civile. Tale interpretazione è confortata dal tenore letterale di molte disposizioni generali contenute nel D.P.R. n. 115 del 2002, le quali si rivolgono al difensore utilizzando la forma singolare, come opportunamente sottolineato anche nel provvedimento impugnato. Così l'art. 80, secondo cui «chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore»; nonché gli artt. 82 e 83, che prevedono la liquidazione dei compensi al difensore.
2.2. Il Collegio intende dare conferma e séguito al principio di diritto enunciato da Cass. n. 1736/2020, del quale il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione: «Dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2202 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato - ed in particolare dall'art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore" e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore - si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che nel processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia».
2.3. In definitiva, il ricorso è rigettato, le spese liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in €2.300 oltre S.P.A.D.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.