Svolgimento del processo / Motivi della decisione
Il G.i.p. designato quale assegnatario del procedimento in epigrafe indicato, pendente a carico di (in atti generalizzato e sottoposto per questo procedimento alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 624-625 n. 2 e 61 nn. 5 e 7 c.p., sub capo a dell'imputazione) e di (in atti generalizzato e sottoposto per questo procedimento alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla p.g. in relazione al reato di cui ali'art. 648 co. I c.p. sub capo d dell'imputazione);
letta la richiesta del p.m., datata 30.1.2023 e pervenuta presso questo Ufficio, di emissione di decreto di giudizio immediato nel procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti dei due sopra indicati imputati ed a seguito del loro interrogatorio (all'udienza di convalida del fermo svoltasi il 27.1.2023), ai sensi degli artt. 558 bis e 453 co. 1 c.p.p., in relazione a reati (624-625 ult. co., 385, 635 co. 2 e 648 co. 1 c.p.) per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio ex art. 550;
considerato che la recente riforma di cui al d.lgs. n. 150/2022 ha introdotto la possibilità di celebrare il giudizio immediato anche per i reati di cui all'art. 550 c.p.p.. prevedendo all'art. 558 bis f.J2¾ che ''per il giudizio immediato si osservano le disposizioni del titolo IV del libro sesto, in quanto compatibili" e che "nel caso di emissione del decreto di giudizio immediato non si procede a/l'udienza predibattimentale prevista dall'art. 554 bis c.p.p.";
ritenuto, pertanto, che il richiamo alle norme di cui agli artt. 453 e ss. c.p.p. "salva compatibilità" non possa essere inteso come riferito anche alla "competenza" del giudice delle indagini preliminari a decidere sulla richiesta stessa di emissione del decreto di giudizio immediato (e sugli eventuali riti alternativi che dovessero essere richiesti dall'interessato nei termini di legge), per le seguenti ragioni:
- il giudice naturale dei procedimenti aventi ad oggetto reati "da citazione diretta" è pacificamente il Tribunale in composizione monocratica e si ritiene che, dopo l'esercizio dell'azione penale. non possa che essere individuato in quest'ultimo anche il giudice competente a decidere sulla richiesta ex artt. 453-454 c.p.p. e, soprattutto. sugli eventuali riti "alternativi" che dovessero essere instaurati, in coerenza con la collocazione sistematica della norma dettata ad hoc proprio nel libro relativo al "procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica" (libro VIII del c.p.p.);
- la ratio sottesa alla novella legislativa, esplicitata dal comma secondo dell'art. 558 bis c.p.p., appare essere quella di consentire una rapida celebrazione dei procedimenti in cui la "prova" risulti evidente (e/o l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare), non procedendosi in tali ipotesi (in caso di accoglimento della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato) alla celebrazione dell'udienza predibattimentale, introdotta ex art. 554 bis c.p.p. e di competenza anch'essa, pacificamente, del Tribunale in composizione (sia pure differente rispetto a quella del giudice che celebrerà eventualmente il dibattimento) monocratica, ragion per cui appare coerente che a valutare se vi siano i presupposti per "saltare il suddetto filtro", oltre che a celebrare il corrispondente giudizio -anche nelle forme di un rito alternativo a quello dibattimentale-, sia lo stesso giudice deputato a celebrare l'udienza predibattimentale (individuabile dal p.m. sulla base dei medesimi criteri), così come, nelle ipotesi di giudizio immediato relative a reati per i quali è prevista l'udienza preliminare, è invece l'Ufficio G.i.p.G.u.p. a valutare se emettere il decreto di giudizio immediato o meno e, in caso positivo, se ammettere e quindi celebrare (sia pure in composizione diversa rispetto al giudice ha emesso il decreto di giudizio immediato stesso) gli eventuali riti alternativi proposti, nei termini di legge, all'esito della notifica del decreto ex art. 456 c.p.p.;
- la clausola di riserva "in quanto compatibili" induce a ritenere che il rinvio (appunto "parziale") sia alle forme, ai termini ed alla procedura degli artt. 453 e ss. c.p.p. ma non anche al "giudice competente" in ordine alla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato e, soprattutto, alla celebrazione degli eventuali riti alternativi;
tanto premesso e ritenuto che, pertanto, attesa la ritenuta "incompetenza" di questo Ufficio a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato formulata ex art. 558 bis c.p.p. dal p.m. sede, gli atti vadano trasmessi al Presidente coordinatore del settore penale dibattimentale al fine della riassegnazione del procedimento;
P.Q.M.
dichiara la propria incompetenza a decidere sulla richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato ex artt. 453 e 558 bis c.p.p. nel procedimento e nei confronti degli imputati sopra indicati, e manda alla Cancelleria per la trasmissione degli atti al Presidente coordinatore del settore penale dibattimentale per le determinazioni di competenza.