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13 marzo 2023
Il Consiglio di Stato dice “no” alla proroga automatica delle concessioni demaniali marittime

Ciò contrasta, infatti, con l'art. 12 della c.d. direttiva Bolkestein, che dispone un divieto in tal senso, ed essendo essa norma eurounitaria self-executing, come tale prevale sulla normativa interna, a prescindere dal fatto che le concessioni in questione rivestano interesse transfrontaliero certo.

La Redazione

Il Comune predisponeva gli atti funzionali all'estensione per i prossimi 10 anni del termine di durata delle concessioni demaniali marittimecon finalità turistico-ricreative, concessioni che sono state poi concretamente prorogate.
Ritenendo la delibera e le proroghe contrastanti con gli artt. 49 e 56 TFUE nonché con la normativa unionale oggetto della c.d. direttiva Bolkestein (direttiva n. 2006/123/CE), l'AGCM notificava al Comune parere motivato di cui all'art. 21-bis L. n. 287/1990, evidenziando la necessità del previo espletamento di procedure a evidenza pubblica per assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, anche in ambito transfrontaliero. Poiché l'amministrazione comunale non si era adeguata ai suddetti rilievi mossi dall'AGCM, quest'ultima impugna la delibera con ricorso al TAR, il quale veniva dichiarato inammissibile. L'AGCM allora propone ricorso dinanzi al Consiglio di Stato.

Con la sentenza n. 2192 del 1° marzo 2023, il Consiglio di Stato si sofferma sulla questione vertente sulla proroga automatica di tutte le concessioni demaniali marittime nel territorio comunale, precisando se tale atto si ponga in contrasto con il diritto europeo e, in particolare, con la direttiva Bolkestein, il cui art. 12 vieta agli Stati membri di stabilire procedure di rinnovo automatico delle concessioni in scadenza.
Ebbene, le doglianze dell'AGCM in tal senso devono essere accolte, precisando che il suddetto art. 12 della direttiva ha quale obiettivo quello di aprire il mercato delle attività economiche il cui esercizio richiede l'uso di risorse naturali scarse, sostituendo al regime caratterizzato dall'automaticità uno che assicuri la par condicio fra soggetti potenzialmente interessati. A tal proposito, il Consiglio afferma che 

giurisprudenza

«Pur essendo auspicabile (come si dirà nel prosieguo con maggiore dettaglio) che il legislatore intervenga, in una materia così delicata e sensibile dal punto di vista degli interessi coinvolti, con una disciplina espressa e puntuale, non vi è dubbio, tuttavia, che nell'inerzia del legislatore, l'art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per consentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege».

In ossequio a ciò, in presenza di un contrasto tra una normativa interna e una normativa unionale autoesecutiva, come nel caso concreto, deve darsi precedenza alla seconda, disapplicando la prima, a prescindere dal fatto che le concessioni prese in considerazione rivestano interesse transfrontaliero certo e con riferimento tanto ai giudici, quanto alla P.A..