Incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale
La Regione
Friuli Venezia Giulia con il
decretodel Presidente della Regione del 25 febbraio 2023, n. 39 (B.U. R. Friuli Venezia Giulia Ord. 08/03/2023, n. 10) ha approvato il Regolamento per la concessione e l'erogazione degli incentivi per la realizzazione di progetti e interventi volti a migliorare l'immagine aziendale previsti dall'articolo 6 della Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9.
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Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della Legge regionale 3 giugno 2021, n. 9, le modalità di presentazione delle domande per gli incentivi, ulteriori requisiti di ammissibilità delle domande, le modalità e i termini di concessione ed erogazione, nonché le cause di revoca degli incentivi, al fine di promuovere la competitività e l'attrattività del tessuto economico regionale nei confronti delle giovani professionalità altamente specializzate, anche attraverso il miglioramento dell'immagine aziendale.
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Gli incentivi in esame spettano alle imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni; cooperative e loro consorzi. Quanto ai
requisiti, i soggetti devono avere sede principale o sede secondaria o unità locale sul territorio regionale e operare sul territorio regionale;) essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa disciplinante il diritto al lavoro delle persone con disabilità. Inoltre, devono rispettare la normativa in materia previdenziale e di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a licenziamenti, all'esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli
articoli 4 e
24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223. Avere già attivato a favore dei propri dipendenti, alla data di presentazione della domanda di incentivo, misure di Welfare aziendale per la conciliazione tra vita lavorativa e impegni di cura dei propri cari.Gli incentivi sono concessi per la realizzazione dei seguenti
interventi, aventi la finalità di:
- redazione e realizzazione di piani di comunicazione interna ed esterna finalizzati all'attrazione delle giovani professionalità altamente specializzate di cui all'articolo 2 della legge regionale 9/2021;
- organizzazione di recruiting day in collaborazione con i Servizi pubblici per l'impiego regionali di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- partecipazione a career daypresso fiere o università;
- organizzazione sul territorio regionale di open day aziendali.
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L'ammontare degli incentivi non può eccedere annualmente, per il singolo datore di lavoro richiedente, l'importo di 5.000 euro. Nel caso in cui vi siano finanziamenti da parte di soggetti privati, l'ammontare dell'incentivo viene determinato sull'importo delle spese ammissibili rimaste a carico del beneficiario. Gli incentivi sono cumulabili con altri eventuali aiuti pubblici concessi, a qualsiasi titolo, per le medesime finalità fino a concorrenza dell'ammontare totale delle spese ammissibili, tenuto anche nel rispetto della regolamentazione sul cumulo prevista dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato e di aiuti in regime de minimis.
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Ciascun datore di lavoro privato presenta esclusivamente, per ciascun anno civile,
una sola domanda di incentivo, che ha ad oggetto una o più delle iniziative. Il termine finale per la
presentazione delle domande è fissato perentoriamente al
30 giugno di ogni anno civile. Le domande contengono: la relazione analitica delle iniziative per le quali si richiede l'incentivo; il prospetto analitico delle singole spese che si intende sostenere, distinte in base alle tipologie di spesa, corredato dei relativi preventivi, ove la natura della spesa lo consenta; il piano di copertura relativo alle spese eventualmente finanziate da soggetti privati; la dichiarazione ai fini della concessione del contributo, a titolo di aiuto de minimis, per attestare le informazioni totalmente o parzialmente non rinvenibili nel Registro nazionale degli aiuti di Stato; l'eventuale dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante che l'imposta dell'
IVA non è deducibile; la dichiarazione resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso dei requisiti.
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Il servizio competente procede alla revoca del contributo qualora gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro il termine previsto o qualora il beneficiario non presenti la documentazione richiesta entro il termine indicato.
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