La risposta n. 248/2023 dell'Agenzia delle Entrate fa chiarezza sui tempi e sugli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge n. 234/2021.
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A sollevare il quesito è un commercialista ricoverato l'11 giugno 2022 che, una volta dimesso, ha continuato le cure prescritte a casa, al posto del ricovero, senza poter esercitare la propria attività. L'istante chiede delucidazioni sul computo dei giorni di sospensione, sui tempi e sugli obblighi di comunicazione previsti dalla L. n. 234/2021.
In merito alla decorrenza e durata dellasospensione, l'Agenzia spiega che «i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari».
Ciò premesso, l'Agenzia precisa che la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza «nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento», ovvero, nel caso di specie, dal giorno del ricovero presso la struttura ospedaliera, cui fa seguito, senza soluzione di continuità, il periodo di cure domiciliari. Ne consegue che non fruiscono della sospensione gli adempimenti con scadenza successiva ai 60 giorni dall'evento, anche se il periodo di riabilitazione presso il domicilio non è concluso. Non solo: i 60 giorni sono da considerare un «limite massimo», se degenza ospedaliera e cure hanno una durata inferiore, ad esempio 30 giorni, la sospensione sarà di 30 giorni.
Per effetto della sospensione, gli adempimenti devono essere eseguiti entro il giorno successivo al giorno predetto.
L'Agenzia delle Entrate specifica che la sospensione non comporta una fissazione di nuovi termini o una proroga di quelli originari, che rimangono, quindi, invariati, ma concede al contribuente la «mera facoltà di adempiere nel più ampio periodo di sospensione». Conseguentemente, i termini collegati a quello originario rimangono ad esso ancorati, «anche con riferimento all'eventuale rateizzazione dei versamenti dovuti».
Quanto agli oneri comunicativi, il libero professionista è tenuto ad inoltrare la comunicazione, via PEC o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, agli uffici della pubblica amministrazione entro il giorno successivo a quello in cui scade il periodo di sospensione. La comunicazione deve contenere copia dei mandati professionali, la documentazione tecnica che attesti la data di inizio e di fine della degenza ospedaliera o delle cure domiciliari.
Da ultimo, l'Agenzia precisa che la sospensione opera solo per i clienti che hanno conferitomandato al professionista prima della malattia/infortunio.