Come spiega la Corte di giustizia tributaria, le spese che il contribuente deve sostenere per la redazione di un reclamo o di un ricorso sono sostanzialmente le stesse necessarie per l'instaurazione del giudizio, pertanto i criteri e i principi da seguire restano gli stessi.
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento notificato al contribuente relativo ad IRPEF tassazione separata. Nello specifico, la CTP Oristano aveva ritenuto non dovuta la liquidazione delle spese di lite in favore del contribuente, il quale reclama le medesime mediante ricorso in appello concludendo per la debenza delle somme in virtù del ricorso con istanza di...
Svolgimento del processo
F. F., tramite il proprio difensore, ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Oristano n. 19 - 01 - 2016 pronunciata il 7 aprile 2016 e depositata in segreteria il 29 aprile 2016, non notificata, relativa al ricorso avente numero RGR 291/13, proposto avverso Avviso di Accertamento n. (omissis) per l'anno d'imposta 2007, relativo a IRPEF tassazione separata.
L'appellante lamenta che la CTP aveva ritenuto non dovuta la liquidazione delle spese legali in favore del ricorrente. Conclude per la debenza delle somme richieste in forza del ricorso con istanza di reclamo presentato, nonostante nelle more l'Ufficio avesse annullato l'atto di accertamento.
L'Agenzia Delle Entrate ha resistito con controdeduzioni, proponendo appello incidentale con richiesta di condanna alle spese della controparte per i due gradi di giudizio, maggiorate non solo di quelle di mediazione (già riconosciute) ma anche di quelle ex art.96 cpc, da quantificarsi nella misura almeno pari al 50% di quelle già maggiorate per effetto della mediazione.
In data 8 aprile 2022 la CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sardegna, Sezione 1, ha emesso Ordinanza Collegiale n. 162/2022 con la quale é stata dichiarata l'interruzione del processo a seguito dell'intervenuto decesso dell'appellante.
Tempestivamente riassunto il processo, l'erede F. F. in prossimità dell'udienza ha presentato memorie illustrative.
La causa è trattenuta in decisione all'udienza del 2 dicembre 2022.
Motivi della decisione
Venendo all'esame delle ragioni d'impugnazione di cui in narrativa, va osservato che in sede di appello il contribuente censura la sentenza di primo grado poiché l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato in sede di mediazione non determina di per sé il venir meno dell'interesse ad agire riguardo al pagamento delle spese di lite, qualora richiesto nel ricorso-reclamo e salvo che le parti non si siano accordate diversamente.
Il motivo è fondato.
Questo Collegio condivide i rilievi di recente giurisprudenza (Cass. n.6016/2017), secondo cui, come nel caso di specie, le spese devono essere liquidate in base al criterio della soccombenza virtuale ed al principio di causalità rispetto alla domanda svolta e non a fatti esterni, sebbene connessi, come la caducazione sopravvenuta del titolo per effetto dell'annullamento in autotutela da parte dell'Ufficio.
"Diversamente la redistribuzione dei costi di lite sarebbe innervata irrazionalmente dalla casualità, determinata ... dalla tempistica della caducazione del titolo" (Cass. n.31955/2018).
Le spese che il contribuente deve affrontare per la redazione di un reclamo o di un ricorso sono sostanzialmente le stesse necessarie per l'instaurazione del giudizio.
Nel caso in esame, il contribuente aveva proposto reclamo/ricorso in data 13 maggio 2013 e la comunicazione dell'annullamento dell'avviso di accertamento era avvenuta in data 02 agosto 2013.
Sotto il profilo della soccombenza virtuale, posto che l'esercizio del potere di autotutela -che compete alla Pubblica Amministrazione- determina la cessazione della materia del contendere, ed atteso il venire meno della ragione stessa dell'impugnazione, la regolazione delle spese di lite deve essere improntata al criterio della soccombenza virtuale ed orientata dal riconoscimento implicito dell'invalidità dell'atto provvedimentale che l'esercizio dell'autotutela implica. (Cass.Sez. 6-5 Ordinanza n.5191 del 2015).
Ritenuto che la domanda del contribuente di ristoro delle spese legali meriti accoglimento, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna accoglie l'appello per quanto in motivazione, con riforma parziale della sentenza nella parte in cui le spese di lite non sono state liquidate al contribuente che é stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
L'appello incidentale dell'Agenzia delle Entrate in punto di condanna alle spese di controparte per i due gradi di giudizio deve essere rigettato, tenendo conto che, accogliendo l'appello proposto da F. F., alla soccombenza dell'Agenzia delle Entrate segue la condanna della medesima alla refusione delle spese del giudizio.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna (Sezione prima), in parziale riforma della sentenza impugnata, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Oristano (ora Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Oristano) n. 19/01/2016, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello principale nella parte in cui le spese di lite dovute al contribuente non sono state liquidate ed il ricorrente é stato condannato al pagamento delle spese processuali;
- respinge l'appello incidentale;
- condanna l'appellata Agenzia Entrate DP Oristano al pagamento delle spese del primo e secondo grado di giudizio liquidate in complessivi euro 6.000,00.