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14 marzo 2023
Azione di reintegrazione: il giudice deve accertare la prova dell’attualità del possesso al momento del perpetrato spoglio…

…allorché il titolo prodotto da cui il deducente trae lo ius possidendi sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, passata in cosa giudicata.

La Redazione

L'attuale ricorrente adiva il Tribunale di Venezia chiedendo che fosse reintegrata nel possesso di due terreni di cui era stata spogliata da Caia, la quale li aveva recintati e chiusi con un lucchetto di cui essa sola aveva le chiavi. L'azione di spoglio era disattesa per difetto di prova dell'attualità del possesso in favore dello spoliatus nel momento in cui sarebbero stati perpetrati i contestati atti di spoglio.
Nel corso del giudizio possessorio, la ricorrente produceva copia della sentenza con la quale il Tribunale l'aveva dichiarata proprietaria dei mappali oggetto dell'azione di spoglio in forza di acquisto per usucapione ordinaria ventennale.
I Giudici di merito rigettavano la domanda di reintegrazione conseguendone il ricorso per cassazione.

In sede di legittimità, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte d'Appello disatteso l'azione di reintegrazione nel possesso in base alla ritenuta carenza di prova dell'esercizio del possesso al momento della perpetrazione delle condotte di spoglio, nonostante fossero passate in giudicato altre pronunce che attestavano l'attualità del possesso in favore della ricorrente su tali terreni. Nella stessa sede, si duole inoltre del fatto che la Corte territoriale avesse negato l'attualità del possesso al momento della proposizione dell'azione di reintegrazione, ignorando che la signoria di fatto sui terreni era stato comprovata dalla sentenza passata in giudicato di usucapione, in virtù di un possesso in cui lo spoliatus era succeduto dai suoi genitori.

Per la Cassazione le doglianze sono fondate. In via preliminare la Corte ribadisce il principio secondo cui, «in tema di azione di reintegrazione nel possesso, la produzione del titolo a cui il deducente trae lo ius possidendi può solo integrare la prova del possesso, al fine di meglio determinare e chiarire i connotati del suo esercizio, ma non può sostituire la prova richiesta nel relativo giudizio, avendo il ricorrente l'onere di dimostrare di avere effettivamente esercitato, con carattere di attualità, la signoria di fatto sul bene che si assume sovvertita dall'altrui comportamento violento od occulto, non si estende all'ipotesi in cui il titolo prodotto sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto (a titolo originario) della proprietà per usucapione ordinaria ventennale ex art. 1158 c.c., che attesti la persistenza del potere di fatto al momento in cui è avvenuto il contestato spoglio».
Dunque, «pur postulando la sentenza di accertamento dell'usucapione che il possesso ultraventennale sia maturato al momento in cui è stata proposta la relativa domanda, ciò non esclude che la persistenza di tale situazione di fatto sia verificata anche nel corso del giudizio».

Ciò detto, con ordinanza n. 7374 del 14 marzo 2023, la Suprema Corte accoglie il ricorso e afferma il seguente principio di diritto: «In tema di azione di reintegrazione del possesso, allorché il titolo prodotto da cui il deducente trae lo ius possidendi sia rappresentato da una pronuncia dichiarativa dell'acquisto della proprietà per usucapione, passata in cosa giudicata, tale titolo deve essere valutato dal giudice, ai fini dell'accertamento dell'attualità del possesso eventualmente in esso attestato al momento del perpetrato spoglio».