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16 marzo 2023
La CGUE sul rimborso dei costi sostenuti dagli operatori di telecomunicazioni per le intercettazioni effettuate su richiesta del giudice

Per la Corte, il diritto dell'UE non ha imposto né escluso tale rimborso, ma lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità, purchè sia esercitata nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

La Redazione

La controversia trae origine dalla richiesta degli operatori di telecomunicazioni italiani di ottenere dai Giudici nazionali l'annullamento del decreto del 2017 che aveva stabilito il rimborso parziale delle spese connesse alle operazioni di intercettazione di comunicazioni. Gli operatori, che hanno l'obbligo di effettuare tali operazioni in caso di richiesta proveniente dalle autorità giudiziarie, sostenevano che gli importi previsti dal decreto non coprono integralmente i costi sostenuti.
Il Consiglio di Stato rimette la questione alla CGUE chiedendo se il diritto dell'UE imponga il rimborso integrale dei costi effettivamente affrontati dagli operatori per l'esecuzione di siffatte operazioni di intercettazione.

Con la sentenza nella causa C-339/21 del 16 marzo 2023, la CGUE afferma che «il diritto dell'Unione non osta a una normativa nazionale che non prevede il rimborso integrale dei costi effettivamente sostenuti dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica quando tali fornitori assicurano la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali di comunicazioni elettroniche, purché tale normativa sia non discriminatoria, proporzionata e trasparente».

Sulla questione, la Corte osserva che il Codice delle comunicazioni elettroniche europee prevede la possibilità per gli Stati membri di assoggettare l'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a determinate condizioni, tra cui quella di assicurare la possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare intercettazioni legali.
Pertanto, prosegue la CGUE, il Legislatore dell'UE non ha imposto né escluso il rimborso, da parte degli Stati membri, dei costi sostenuti dalle imprese che assicurano la possibilità di effettuare intercettazioni legali.