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Con ricorso monitorio, la società di somministrazione otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società beta in merito agli importi riguardanti il rapporto di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Avverso il provvedimento in esame, la società beta proponeva opposizione eccependo che l'ingiunzione era fondato su n. 26 fatture relative a consumo “stimato” di energia elettrica e gas che l'opponente non aveva mai effettuato. In particolare, la società beta gestiva la struttura alberghiera generalmente aperta al pubblico tra aprile e gennaio; tale attività, però, era stata chiusa, a causa della pandemia da Covid-19. Dunque, secondo l'opponente, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio 2020/novembre 2020 erano illegittime, trattandosi di periodo nel quale la struttura alberghiera era chiusa al pubblico, e tutte relative a consumi stimati che non corrispondevano al consumo effettivo, quanto piuttosto al consumo storico del cliente riferito all'anno precedente; peraltro, il contatore relativo all'energia elettrica risultava staccato dal 16.6.2020. |
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La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi ( |
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Nella vicenda, parte opponente contestava la congruità dei costi addebitati in bolletta, evidenziando, in particolare, che la struttura alberghiera era stata chiusa per tutto il periodo intercorrente tra gennaio 2020 a novembre 2020. Oltre a ciò, parte opponente contestava il malfunzionamento del contatore, evidenziando di non avere registrato consumi in questo arco temporale, stante la chiusura dell'attività alberghiera, circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata dall'opposta e, comunque, confermata dall'acclarato mancato consumo di gas. A fronte di tali contestazioni, secondo i principi sopra richiamati, spettava alla somministrante fornire la prova della corretta funzionalità del contatore. L'opposta, inoltre, oltre alle bollette, non aveva fornito alcuna ulteriore prova del corretto funzionamento del contatore nel periodo in questione e della correttezza dei consumi riportati in bolletta. Anzi, sottolinea il giudice, il prospetto del distributore allegato alla comparsa di costituzione, contestato dagli opponenti, non aveva alcuna valenza probatoria, apparendo essere una mera elencazione, peraltro di incerta formazione e provenienza. Né, del resto, il regolare funzionamento del contatore e la correttezza dei consumi addebitati potevano essere provati a mezzo della prova testimoniale. In conclusione, dall'esame delle bollette in questione, quelle confermate erano del 2019, invece, l'unica bolletta dell'anno 2020 che aveva rilevato un consumo di gas era quella di febbraio mentre tutte le altre riportavano un consumo pari a 0 smc. Per le ragioni esposte, l'opposizione è stata parzialmente accolta con l'annullamento del decreto ingiuntivo per la differenza degli importi. |
Svolgimento del processo / Motivi della decisione
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 9.4.2021, la Società F. di T. G. & c. s.n.c., G. T. e M. P. convenivano in giudizio A. N. s.p.a. al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 265/2021, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 19.887,15, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
1.1. Si premetta che, con ricorso monitorio, A. N. s.p.a. assumeva di essere creditrice della F. di T. G. & c. s.n.c. dell’importo complessivo di € 19.887,15, relativamente a rapporto di fornitura di energia elettrica e gas naturale; agiva, poi, anche nei confronti di G. T. e M. P., nella loro qualità di soci illimitatamente responsabili.
1.2. F. di T. G. & c. s.n.c., G. T. e M. P. proponevano opposizione avverso l’emesso decreto ingiuntivo, eccependo che lo stesso era fondato su n. 26 fatture relative a consumo “stimato” di energia elettrica e gas, che l’opponente non aveva mai effettuato.
L’opponente chiariva di gestire la struttura alberghiera denominata “Hotel M.” in M. T., generalmente aperta al pubblico tra aprile e gennaio; tale attività, però, era stata chiusa, a causa della pandemia da Covid-19, da fine dicembre 2019, e per tutta la stagione 2020.
Le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio 2020/novembre 2020 sono illegittime, trattandosi di periodo nel quale la struttura alberghiera era chiusa al pubblico, e tutte relative a consumi stimati che non corrispondo al consumo effettivo, quanto piuttosto al consumo storico del cliente riferito all’anno precedente; peraltro, il contatore relativo all’energia elettrica risultava staccato dal 16.6.2020.
La società opponente, quindi, contestava il malfunzionamento del contatore e la sovrastima del quantum dei consumi di cui alle fatture prodotte.
Le fatture relative alla fornitura di gas naturale per il periodo gennaio 2020/novembre 2020 sono anch’esse illegittime, trattandosi di periodo in cui l’albergo era chiuso al pubblico; la fattura del 18.9.2020 presentava, poi, la dicitura “sospensione per morosità” con addebito di € 180,60 e, ciò nonostante, la società opposta aveva continuato a emettere fatture per i mesi di ottobre e novembre 2020.
La società opponente, infine, contestava l’importo e i consumi addebitati anche nelle fatture relative ai mesi di novembre e dicembre 2019.
Pertanto, F. di T.G. & c. s.n.c., G. T. e M. P. concludevano affinché venisse accolta l’opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo; con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 25.11.2021, si costituiva in giudizio A. N. s.p.a., la quale, preliminarmente, evidenziava come le fatture emesse nel 2019 erano relative ad un periodo nel quale l’attività alberghiera era stata regolarmente aperta al pubblico.
In merito alle fatture emesse nel periodo successivo, la convenuta evidenziava come emergesse un consumo effettivo da parte dell’opponente, nonché ogni conguaglio per il caso di addebito di consumi stimati.
Pertanto, a seguito di analitica descrizione di quanto addebitato in ogni singola fattura, A. N. s.p.a. concludeva affinché venisse rigettata l’opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto; con vittoria di spese e compensi di causa.
Rigettata l’istanza ex art. 648 c.p.c., venivano concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa giungeva all’udienza del 13.12.2022 ove, precisate le conclusioni, veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2.1. Si ricordi, preliminarmente, che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L’opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l’onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all’art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell’onere probatorio determina l’accoglimento dell’opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell’inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l’onere di provare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cfr. cass. civ., sez. un., 30.10.01, n. 13533).
Nel caso di specie, A. N. s.p.a. agisce in giudizio al fine di ottenere dalla Società F. di T. G. & c. s.n.c. il pagamento di n. 26 fatture, relative alla somministrazione di energia elettrica e gas per il periodo settembre 2019/novembre 2020.
2.2. Occorre premettere, che, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (cfr. Cass. Civ., 19.7.2018, n. 19154; Cass. Civ., 22.11.2016, n. 23699)
In particolare, in tema di somministrazione, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
2.3. Parte opponente contesta la congruità dei costi addebitati in bolletta, evidenziando, in particolare, che la struttura alberghiera era stata chiusa per tutto il periodo intercorrente tra gennaio 2020 a novembre 2020.
2.4. A. N. s.p.a. richiede, quanto al periodo gennaio 2020/novembre 2020, il pagamento delle seguenti bollette emesse per la somministrazione di energia elettrica:
- bolletta n. (omissis) del 19.2.2020, relativa al periodo 1.1.2020/31.1.2020 per l’importo di € 724,14;
- bolletta n. (omissis) del 18.3.2020, relativa al periodo 1.2.2020/29.2.2020 per l’importo di € 223,58;
- bolletta n. (omissis) del 17.4.2020, relativa al periodo 1.3.2020/31.3.2020 per l’importo di € 185,59;
- bolletta n. (omissis) del 18.5.2020, relativa al periodo 1.3.2020/30.4.2020 per l’importo di € 96,67;
- bolletta n. (omissis) del 18.6.2020, relativa al periodo 1.5.2020/31.5.2020 per l’importo di € 906,00;
- bolletta n. (omissis) del 15.7.2020, relativa al periodo 1.6.2020/30.6.2020 per l’importo di € 1.510,45;
- bolletta n. (omissis) del 21.8.2020, relativa al periodo 1.5.2020/31.7.2020 per l’importo di € 2.186,17;
- bolletta n. (omissis) del 24.9.2020, relativa al periodo 1.8.2020/31.8.2020 per l’importo di € 2.350,17;
- bolletta n. (omissis) del 16.10.2020, relativa al periodo 1.9.2020/30.9.2020 per l’importo di € 2.045,43;
- bolletta n. (omissis) del 18.11.2020, relativa al periodo 1.10.2020/31.10.2020 per l’importo di € 161,25;
così per complessivi € 10.389,45
Ebbene, parte opponente ha espressamente contestato il malfunzionamento del contatore e ha allegato di non avere registrato consumi in questo arco temporale, stante la chiusura dell’attività alberghiera, circostanza, quest’ultima, non specificamente contestata dall’opposta e, comunque, confermata dall’acclarato mancato consumo di gas (come si vedrà nel prosieguo).
A fronte di tali contestazioni, secondo i principi sopra richiamati, spetta alla somministrante fornire la prova della corretta funzionalità del contatore (di cui si allega anche il distacco – non contestato tempestivamente, se non in memoria di replica – a partire dal mese di giugno 2020).
Ebbene, A. N. s.p.a. non ha, invero, fornito, oltre alle bollette, alcuna ulteriore prova del corretto funzionamento del contatore nel periodo in questione e della correttezza dei consumi riportati in bolletta.
Va, difatti, rilevato che il prospetto del distributore di cui al doc. C allegato alla comparsa di costituzione, contestato dagli opponenti, non ha alcuna valenza probatoria, apparendo essere una mera elencazione, peraltro di incerta formazione e provenienza.
Né, del resto, appare che il regolare funzionamento del contatore e la correttezza dei consumi addebitati potessero essere provati a mezzo della prova testimoniale articolata in sede di memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
Pertanto, quanto agli addebiti di consumi di energia elettrica, relativi all’anno 2020, l’opposizione deve trovare accoglimento.
2.5. A. N. s.p.a. richiede, quanto al periodo gennaio 2020/novembre 2020, il pagamento delle seguenti bollette emesse per la somministrazione di gas:
- bolletta n. (omissis) del 20.2.2020, relativa al periodo 1.1.2020/31.1.2020 per l’importo di € 703,74;
- bolletta n. (omissis) del 18.3.2020, relativa al periodo 1.2.2020/29.2.2020 per l’importo di € 50,97, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 17.4.2020, relativa al periodo 1.3.2020/31.3.2020 per l’importo di € 57,07, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 18.5.2020, relativa al periodo 1.4.2020/30.4.2020 per l’importo di € 57,07, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 18.6.2020, relativa al periodo 1.5.2020/31.5.2020 per l’importo di € 57,07, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 16.7.2020, relativa al periodo 1.6.2020/30.6.2020 per l’importo di € 50,97, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 20.8.2020, relativa al periodo 1.7.2020/31.7.2020 per l’importo di € 57,07, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 18.9.2020, relativa al periodo 1.7.2020/31.8.2020 per l’importo di € 299,39, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi di cui al “riepilogo importi fatturati”, tra cui rientrano € 203,60 per oneri di sospensione per morosità;
- bolletta n. (omissis) del 16.10.2020, relativa al periodo 1.9.2020/30.9.2020 per l’importo di € 57,07, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
- bolletta n. (omissis) del 20.11.2020, relativa al periodo 1.10.2020/31.10.2020 per l’importo di € 63,17, ove il consumo fatturato di gas è pari a 0 smc, derivando l’importo richiesto dai costi fissi di cui al “riepilogo importi fatturati”;
così per complessivi € 1.453.59.
Dall’esame delle bollette in questione, può evincersi che l’unica bolletta dell’anno 2020 che ha rilevato un consumo di gas è la n. (omissis) del 20.2.2020, mentre tutte le altre riportano un consumo pari a 0 smc.
Ne deriva che, relativamente alla somministrazione di gas, la contestazione di parte opponente di malfunzionamento del contatore o di addebito eccessivo di consumi può essere accolta solamente quanto a quest’ultima fattura, stanti i principi sopra espressi e tenuto conto della mancanza di prova fornita da A. N. circa il regolare funzionamento del contatore, non potendo ritenersi costituire prova in merito il prospetto di cui all’all. E allegato alla comparsa.
Non risultano, parimenti, dovuti gli importi di cui alle bollette n. (omissis) del 16.10.2020 e n. (omissis) del 20.11.2020, in quanto successive alla sospensione per morosità eseguita nel settembre 2020; tali costi sono, difatti, stati contestati dagli opponenti e la opposta non ha meglio specificato a che titolo siano stati addebitati, essendo già intervenuta la sospensione dell’utenza.
Risulta, però, dovuto dall’opponente l’importo residuo di € 629,61, relativo ai costi fissi indicati nelle bollette (non specificamente contestati) e non relativi, invece, ad effettivo consumo di gas.
2.6. A. N. s.p.a. richiede, quanto al periodo settembre 2019/dicembre 2019, il pagamento delle seguenti bollette emesse per la somministrazione di energia elettrica e di gas:
- bolletta per l’energia elettrica n. (omissis) del 21.11.2019, relativa al periodo 1.9.2019/31.10.2019 per l’importo di € 1.135,83;
- bolletta per il gas n. (omissis) del 22.11.2019, relativa al periodo 1.10.2019/31.10.2019 per l’importo di € 840,03;
- bolletta per il gas n. (omissis) del 18.12.2019, relativa al periodo 1.11.2019/30.11.2019 per l’importo di € 1.363,18;
- bolletta per l’energia elettrica n. (omissis) del 18.12.2019, relativa al periodo 1.11.2019/30.11.2019 per l’importo di € 1.077,00;
- bolletta per l’energia elettrica n. (omissis) del 22.1.2020, relativa al periodo 1.11.2019/31.12.2019 per l’importo di € 1.759,12;
- bolletta per il gas n. (omissis) del 23.1.2020, relativa al periodo 1.12.2019/31.12.2019 per l’importo di € 1.868,95;
così per complessivi € 8.044,11.
In merito a queste bollette, va evidenziato che l’opponente ha, seppure genericamente, contestato anche gli importi dalle stesse portate, senza, però, contestare, quanto a questo arco temporale, il malfunzionamento del contatore.
Va, allora, rilevato che la difesa spiegata dall’opponente, fondata sull’erroneo addebito di importi per l’anno 2020 in quanto periodo nel quale la struttura alberghiera era chiusa, non si ritiene possa valere anche per il periodo temporale settembre/dicembre 2019.
Pertanto, in assenza di una specifica contestazione che, anche in questo periodo temporale, il contatore fosse malfunzionante, si ritiene che siano dovute le somme relative alle bollette per l’anno 2019.
2.7. Per tali motivi l’opposizione deve essere parzialmente accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La Società F. di T. G. & c. s.n.c., G. T. e M. P. devono essere condannati, in solido tra di loro, a corrispondere ad A. N. s.p.a. l’importo di € 8.673,72 (€ 629,61 + € 8.044,11), oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo.
3. Le spese di lite sono integralmente compensate, tenuto conto della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott. N. L., pronunciando definitivamente sulla domanda, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 265/2021;
2) condanna F. di T. G. & c. s.n.c., G. T. e M. P., in solido tra di loro, a corrispondere ad A. N. s.p.a. la somma di € € 8.673,72, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
3) compensa le spese di lite.