Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
16 marzo 2023
Il caso processuale: contestazione dei consumi di energia e gas durante la chiusura da Covid-19
A chi spetta fornire la prova della corretta funzionalità del contatore?
di La Redazione
L’oggetto del processo: opposizione a decreto ingiuntivo emesso in materia di somministrazione di servizi

ilcaso

Con ricorso monitorio, la società di somministrazione otteneva decreto ingiuntivo nei confronti della società beta in merito agli importi riguardanti il rapporto di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Avverso il provvedimento in esame, la società beta proponeva opposizione eccependo che l'ingiunzione era fondato su n. 26 fatture relative a consumo “stimato” di energia elettrica e gas che l'opponente non aveva mai effettuato. In particolare, la società beta gestiva la struttura alberghiera generalmente aperta al pubblico tra aprile e gennaio; tale attività, però, era stata chiusa, a causa della pandemia da Covid-19. Dunque, secondo l'opponente, le fatture relative alla fornitura di energia elettrica per il periodo gennaio 2020/novembre 2020 erano illegittime, trattandosi di periodo nel quale la struttura alberghiera era chiusa al pubblico, e tutte relative a consumi stimati che non corrispondevano al consumo effettivo, quanto piuttosto al consumo storico del cliente riferito all'anno precedente; peraltro, il contatore relativo all'energia elettrica risultava staccato dal 16.6.2020.

La normativa risolutiva

legislazione

In base all'art. 1559 c.c., la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Le prestazioni del contratto di somministrazione sono periodiche o continuative. La prestazione è periodica quando si ripete nel tempo in modo intervallato (ad esempio, una ditta si impegna con un'azienda a rifornirla di materiali una volta al mese); la prestazione è continuativa quando avviene senza interruzione alcuna (caso tipico dei contratti di erogazione di energia elettrica, acqua o gas).

La procedura

esempio

La rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. Civ., 19 luglio 2018, n. 19154; Cass. Civ., 22 novembre 2016, n. 23699). Dunque, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore richiedendone la verifica e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo considerato; grava sul gestore, invece, l'onere di provare che lo strumento di misurazione era regolarmente funzionante.

La soluzione del giudice

ildiritto

Nella vicenda, parte opponente contestava la congruità dei costi addebitati in bolletta, evidenziando, in particolare, che la struttura alberghiera era stata chiusa per tutto il periodo intercorrente tra gennaio 2020 a novembre 2020. Oltre a ciò, parte opponente contestava il malfunzionamento del contatore, evidenziando di non avere registrato consumi in questo arco temporale, stante la chiusura dell'attività alberghiera, circostanza, quest'ultima, non specificamente contestata dall'opposta e, comunque, confermata dall'acclarato mancato consumo di gas. A fronte di tali contestazioni, secondo i principi sopra richiamati, spettava alla somministrante fornire la prova della corretta funzionalità del contatore. L'opposta, inoltre, oltre alle bollette, non aveva fornito alcuna ulteriore prova del corretto funzionamento del contatore nel periodo in questione e della correttezza dei consumi riportati in bolletta. Anzi, sottolinea il giudice, il prospetto del distributore allegato alla comparsa di costituzione, contestato dagli opponenti, non aveva alcuna valenza probatoria, apparendo essere una mera elencazione, peraltro di incerta formazione e provenienza. Né, del resto, il regolare funzionamento del contatore e la correttezza dei consumi addebitati potevano essere provati a mezzo della prova testimoniale.

In conclusione, dall'esame delle bollette in questione, quelle confermate erano del 2019, invece, l'unica bolletta dell'anno 2020 che aveva rilevato un consumo di gas era quella di febbraio mentre tutte le altre riportavano un consumo pari a 0 smc. Per le ragioni esposte, l'opposizione è stata parzialmente accolta con l'annullamento del decreto ingiuntivo per la differenza degli importi. 

Documenti correlati