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17 marzo 2023
Indennità una tantum anche per lavoratori autonomi e professionisti senza partita IVA

L'INPS fornisce tutte le istruzioni amministrative con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023.

La Redazione

Con la circolare n. 30 del 16 marzo 2023, l'INPS ha fornito istruzioni amministrative in materia di indennità una tantum, a favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti non titolari di partita IVA iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS.
Il decreto interministeriale 7 dicembre 2022 ha infatti esteso tale indennità anche ai non titolari di partita IVA, dopo che il decreto interministeriale 19 agosto 2022 aveva previsto, tra i requisiti di accesso, la titolarità della partita IVA attiva all'entrata in vigore del Decreto Aiuti.
Pertanto, potranno beneficiare dell'indennità una tantum i senza partita IVA iscritti alle gestioni INPS dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti.

Per ricevere l'indennità una tantum in esame, gli interessati devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica, entro il 30 aprile 2023, utilizzando il sito internet o il call center INPS, oppure rivolgersi ai patronati.
Ai fini dell'ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l'indennità deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere lavoratore autonomo/libero professionista;
  • non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
  • non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del Decreto Aiuti;
  • non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;
  • non avere percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 20.000 euro;
  • essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del Decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell'INPS;
  • non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria (nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali).