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20 marzo 2023
Legge Severino: a seguito della riforma Cartabia può candidarsi alle elezioni chi patteggia
Il Ministero dell'Interno ha precisato che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 150/2022 all'art. 445 c.p.p., i soggetti per i quali è stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non incorrono più in una situazione di incandidabilità, salvo il caso di applicazione di pene accessorie.
di La Redazione
Al Ministero dell'Interno è stato richiesto un parere in ordine alla persistente vigenza dell'
art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012 , (c.d. Legge Severino).
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«L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell' |
Nello specifico, il quesito verte sulla possibilità che il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. , cosi come novellato dal D. Lgs. n. 150/2022 , (c.d. Legge Cartabia) - «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c. p. p. alla sentenza di condanna» - possa aver comportato una abrogazione tacita dell'art. 15 cit. escludendo, conseguentemente, la possibilità di dichiarare incandidabile un soggetto a cui sia stata applicata una pena su richiesta delle parti.
Con parere reso il 15 Marzo 2023, il Viminale - Dipartimento Territorio e autonomie locali - sulla base anche delle indicazioni fornite in materia dall'Avvocatura Generale dello Stato, precisa quanto segue.
Il comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p. , cosi come novellato dalla Legge Cartabia, prevede che «se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi, diverse da quella penale, che equiparano la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, c.p.p. alla sentenza di condanna». Dal tenore testuale di tale disposizione si ricava che, salvo il caso di applicazione di pene accessorie, tutte quelle disposizioni legislative non qualificabili come penali, nelle quali la sentenza resa ex art.444 c.p.p. è equiparata alla sentenza di condanna, non trovano più applicazione a far data dall'entrata in vigore della riforma Cartabia (30 dicembre 2022, ai sensi del D.L. n. 162/2022). Posto che è già stata esclusa la natura penale delle misure in materia di incandidabilità contenute nella Legge Severino, l'art. 15, comma 1, che equipara la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, c.p.p. alle sentenze di condanna, non produce più effetti, così realizzandosi un caso di abrogazione tacita a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2022, operata dal D.L. n.162/2022, convertito in legge.
In conseguenza di ciò, si può affermare che tutti i soggetti, per i quali sia stata pronunciata sentenza di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., salvo il caso di applicazione di pene accessorie, non incorrono più in una situazione di incandidabilità, potendo così concorrere alle prossime elezioni.