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21 marzo 2023
Motori diesel con impianto di manipolazione illecito: l’acquirente ha diritto al risarcimento da parte del costruttore dell’auto
Secondo la CGUE, gli Stati membri sono tenuti a prevedere che l'acquirente di un veicolo dotato di impianto di manipolazione vietato benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore.
di La Redazione
Un singolo ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale del Land chiedendo di condannare una nota casa costruttrice al risarcimento dei danni, deducendo che essa avrebbe dotato il veicolo a motore diesel, da lui comperato, di un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne si collocano al di sotto di una certa soglia. Impianto di manipolazione che, comportando un aumento delle emissioni di ossido di azoto (NOx), sarebbe vietato dal regolamento n. 715/2007.
 
Il Giudice tedesco, posto che secondo il diritto nazionale, in caso di mera negligenza, può configurarsi un diritto al risarcimento quando sia stata violata una legge tesa alla tutela di terzi, nutrendo dei dubbi chiede alla Corte di giustizia:
  • «se le disposizioni pertinenti della direttiva 2007/46 che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore (in prosieguo: la «direttiva quadro»), in combinato disposto con il regolamento n. 715/2007, debbano essere interpretate nel senso che esse tutelano gli interessi particolari di un singolo acquirente di un tale veicolo»; 
  • «se sia necessario, per dare concreta attuazione al diritto dell'Unione, che il beneficio derivante dall'uso del veicolo non sia imputato al diritto al risarcimento, o che lo sia solo in misura limitata».
 
Con la sentenza nella causa C-100/21, la CGUE - dopo aver preliminarmente chiarito che spetta al giudice tedesco stabilire se il suddetto software debba essere considerato, o meno, impianto di manipolazione - osserva che tutti i veicoli devono essere oggetto di un'omologazione CE che può essere concessa solo se il tipo di mezzo rispetta le disposizioni del regolamento n. 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni. Inoltre, va detto che, secondo la direttiva quadro, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare al singolo acquirente un certificato di conformità. Tale documento, obbligatorio tra l'altro ai fini della messa in circolazione di un veicolo, attesta che quest'ultimo rispettava tutti gli atti normativi al momento della sua produzione, garantendo così tutela al singolo acquirente nei casi di inosservanza da parte del costruttore dell'obbligo di immettere sul mercato veicoli conformi al regolamento n. 715/2007.
 
Si può, dunque, dire che la direttiva quadro stabilisce un «collegamento diretto» tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire a quest'ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell'Unione. Le sue disposizioni, in combinato disposto con quelle del regolamento n. 715/2007, tutelano, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato. Gli Stati membri sono pertanto tenuti a prevedere che l'acquirente di un simile veicolo benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore.
 
Ciò presupposto, in mancanza di disposizioni di diritto comunitario che disciplinino le modalità secondo le quali gli acquirenti di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato possono ottenere un risarcimento, spetta a ciascuno Stato membro stabilire tali modalità. La normativa nazionale non, deve, chiaramente, rendere impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento di un adeguato risarcimento dei danni causati all'acquirente. Può essere altresì previsto che i giudici nazionali vigilino affinché la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto.