
Il Procuratore Generale solleva una possibile questione di legittimità costituzionale derivante dall'evidente irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio di situazioni analoghe, se non identiche, avuto riguardo alla pena detentiva prevista dall'art. 6, c. 3, TUI, e a quella, esclusivamente pecuniaria, prevista dall'art. 10-bis del medesimo testo normativo.
Il Tribunale assolveva l'imputato dal reato ascrittogli
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 29 aprile 2022 il Tribunale di Savona ha assolto S.S. dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, contestatogli perché egli, pur essendo titolare di regolare permesso di soggiorno, non lo esibì al personale della Polizia Stradale di (omissis) in occasione del controllo eseguito nei suoi confronti il 18 luglio 2020.
Ha, in proposito, rilevato che l'imputato, in quella circostanza, mostrò, comunque, la carta di identità rilasciatagli dal comune di residenza ed in corso di validità, che consentì la sua compiuta identificazione e la cui emissione presuppone, secondo logica e diritto logicamente, la regolare presenza del titolare sul territorio nazionale.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Savona propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge sul rilievo che la norma della cui violazione si discute prescrive allo straniero extracomunitario di portare seco, congiuntamente, sia il documento utile alla sua identificazione che quello attesta la regolare presenza sul territorio nazionale.
Rileva, al riguardo, che l'esibizione della carta di identità in corso di validità dimostra che il titolare era regolarmente presente sul territorio nazionale all'atto del suo rilascio, ma non anche che egli abbia mantenuto tale status sino al momento del controllo dal quale è scaturito il presente procedimento penale.
3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto, il 27 novembre 2022, che la Corte di cassazione trasmetta gli atti alla Corte costituzionale sul presupposto della non manifesta infondatezza e la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della norma incriminatrice per violazione dell'art. 3 Cost., derivante dall'evidente irragionevolezza nel trattamento sanzionatorio di situazioni analoghe, se non identiche, avuto riguardo alla pena detentiva prevista dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed a quella, esclusivamente pecuniaria, prevista dall'art. 10-bis del medesimo testo normativo.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. L'art. 6, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sanziona, infatti, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda fino ad euro 2.000 la condotta dello straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottemperi, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato.
La disposizione è chiara nel richiedere, in uno, l'esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente, di cui l'odierno imputato era, nel frangente in cui venne fermato dalla Polizia Stradale, sprovvisto.
Coglie nel segno, d'altro canto, il pubblico ministero ricorrente nel sottolineare, al riguardo, che l'esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato e che il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell'altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute - quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno - venuta meno.
3. Il Procuratore generale introduce, successivamente, una questione di legittimità costituzionale, che verte sulla irragionevole discriminatorietà del trattamento sanzionatorio, consistente nella congiunta applicazione di sanzione sia detentiva che pecuniaria, riservato a chi, come S.S., pur titolare di permesso di soggiorno, non sia in grado di esibirlo, rispetto a colui che, invece, in radice sprovvisto di titolo che lo abiliti alla permanenza in Italia, è assoggettato a pena esclusivamente pecuniaria.
La questione, supportata da pertinente apparato argomentativo, non può, tuttavia, essere esaminata in questa sede, in quanto attinente ad un profilo, la determinazione del trattamento sanzionatorio, il cui esame - considerate l'intervenuta assoluzione, nel giudizio di merito, dell'imputato e la ritenuta fondatezza del ricorso proposto dal pubblico ministero - compete al giudice del rinvio cui spetterà, per il caso di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, la sua compiuta delibazione.
4. Si impone, pertanto, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa composizione personale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Savona, in diversa persona fisica.